Concorso docenti, interrogazione parlamentare sul caso “magistrale linguistico”

Di Lalla
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Lalla – Come anticipato da Orizzonte Scuola, il possesso del diploma magistrale ad indirizzo linguistico è il "caso" del concorso docenti 2012, che adesso approda in Parlamento, con una interrogazione dell’On. Angelo D’Agostino (Scelta civica), che ha condiviso la richiesta dei docenti del gruppo FB "Maturità linguistica sperimentale"

Lalla – Come anticipato da Orizzonte Scuola, il possesso del diploma magistrale ad indirizzo linguistico è il "caso" del concorso docenti 2012, che adesso approda in Parlamento, con una interrogazione dell’On. Angelo D’Agostino (Scelta civica), che ha condiviso la richiesta dei docenti del gruppo FB "Maturità linguistica sperimentale"

Il testo dell’interrogazione

Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca . — Per sapere – premesso che:

con decreto n. 82 del 24 settembre 2012 il direttore generale per il personale scolastico del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha bandito su base regionale, concorsi per titoli ed esami finalizzati alla copertura di 11.542 posti e cattedre di personale docente nelle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, nonché di posti di sostegno, risultanti vacanti e disponibili in ciascuna regione negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015;

l’articolo 2 di detto bando rubricato «Requisiti di ammissione» stabilisce che «ai concorsi sono ammessi a partecipare i candidati in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia o primaria o secondaria di I e II grado, conseguito entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, ivi compresi i titoli di abilitazione conseguiti all’estero purché riconosciuti con apposito decreto del Ministero»;

il comma 2 del succitato articolo stabilisce, che sono altresì ammessi a partecipare, ai sensi dell’articolo 2, comma 1 del decreto interministeriale 10 marzo 1997: « a) per i posti della scuola primaria, i candidati in possesso del titolo di studio comunque conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002, ovvero al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, iniziati entro l’anno scolastico 1997-1998»;

con sentenza numero 2172, nel 2002 il Consiglio di Stato, sezione VI giurisdizionale, si espresse contro l’amministrazione scolastica per aver escluso una persona dalla partecipazione al concorso per titoli ed esami, relativo ad abilitazione all’insegnamento e conseguente accesso ai ruoli provinciali degli insegnanti elementari, disposta sulla considerazione ostativa della mancanza del possesso del titolo di studio, in quanto il diploma presentato con la domanda di partecipazione sarebbe stato rilasciato dall’istituto magistrale «Guazzi» di Benevento al termine di un corso sperimentale ad indirizzo linguistico. Il Consiglio di Stato ritenne valido il titolo «maturità linguistica» per la partecipazione ai concorsi di scuola primaria precisando che «il diploma di maturità linguistica, non priva il titolo di studio conferito dall’Istituto maestrale della sua natura di diploma di maturità magistrale a pieno titolo, ma aggiunge qualcosa di più, senza modificarne la tipologia originaria»;

il Consiglio di Stato, con numerosi pronunciamenti successivi, ha confermato quanto disposto con la sentenza numero 2172 del 2002;

il 3 dicembre 2009, infatti, l’organo di giustizia amministrativa, attraverso un nuovo dispositivo (sentenza 7550/2009), ha confermato che: «l’elemento fondamentale della controversia riposa nella controversa interpretazione dell’articolo 279 del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 con il quale si riconosce “piena validità agli studi compiuti dagli alunni delle classi o scuole interessate alla sperimentazione di cui all’articolo 278, secondo criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministero della pubblica istruzione che autorizza la sperimentazione”». Il Consiglio di stato ha stabilito, inoltre, che, come già statuito con altra sentenza del 4 aprile 2004, numero 1769 della VI sezione, dalle cui conclusioni il Collegio non ha inteso discostarsi, «la sperimentazione scolastica, intesa come ricerca e realizzazione di innovazioni degli ordinamenti e delle strutture e stata autorizzata ed attuata dall’Istituto Magistrale in vista del nuovo assetto dell’istruzione elementare, nel cui ordinamento didattico è ora compreso l’insegnamento della lingua straniera, e della formazione (anche a livello universitario) degli insegnanti elementari, tanto che entrambi i corsi di sperimentazione (quello ad indirizzo linguistico e quello ad indirizzo pedagogico) tenuti in contemporanea dal medesimo istituto, sono stati articolati in cinque anni di studio, con possibilità di accesso, a conclusione del ciclo, a tutte le facoltà universitarie. In tale quadro, la piena validità riconosciuta secondo i criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro della Pubblica istruzione che autorizza la sperimentazione al diploma di maturità linguistica, non priva il titolo conferito dall’Istituto Maestrale sopra indicato della sua natura di diploma di maturità magistrale a pieno titolo […] In conclusione, – a prescindere dall’interpretazione letterale del bando e dalla consideratone che le materie di insegnamento dei due indirizzi di studio dell’Istituto Magistrale suddetto (linguistico e pedagogico), volti entrambi al conseguimento del diploma di maturità maestrale, non erano, in parte, coincidenti – ritiene il Collegio che il diploma di maturità linguistica come sopra rilasciati al termine di corso quinquennale, appare conforme pure al nuovo assetto ordinamentale della scuola elementare, ove si consideri che l’insegnamento della lingua straniera è ricompreso negli ordinari programmi didattici»;

con nota protocollo 2870 del 26 ottobre 2012, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sollecitato da numerose richieste di chiarimento, si è espresso favorevolmente sulla validità del diploma sperimentale linguistico, conseguito presso gli istituti magistrali, quale titolo di accesso al concorso di scuola primaria di cui al suindicato DDG n. 82 del 24 settembre 2012. Nella suindicata nota, il Capo dipartimento per l’Istruzione, a sostegno della sua tesi, ha riportato la sentenza numero 2172/2002 del Consiglio di Stato, e le disposizioni del bando di cui al DDG n. 82 del 24 settembre 2012: «Tale assunto – si legge – trova altresì conferma dalla formulazione del Bando che prevede solamente di dichiarare il possesso del titolo di studio conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, ovvero al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’Istituto Magistrale, senza ulteriore specificazione»;

in data 14 novembre 2012, successivamente alla data di scadenza per la partecipazione al concorso di cui al DDG n. 82 del 24 settembre 2012, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con nota numero protocollo 3123, si è espresso nuovamente sulla validità del diploma sperimentale linguistico conseguito presso gli istituti magistrali quale titolo di accesso al concorso di scuola primaria, ma questa volta in senso nettamente opposto alla sua precedente nota (2870 del 26 ottobre 2012). Il Ministero, infatti, ha precisato che «per essere valido tale diploma deve riportare la dicitura “maturità magistrale ad indirizzo linguistico”. Ciò in quanto solo i diplomi che riportano l’indicazione “maturità magi-strale” assicurano un idoneo percorso di studio e di preparandone all’insegnamento nelle scuole elementari, ora primarie»;

in applicazione della suindicata nota del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca trasmessa ai direttori generali degli uffici scolastici regionali, i competenti uffici hanno escluso dal concorso, di cui al DDG n. 82 del 24 settembre 2012, i candidati in possesso di maturità linguistica conseguita presso i corsi sperimentali avviati negli istituti magistrali entro l’anno scolastico 2001/2002; provvedimenti, questi, a giudizio dell’interrogante in netto contrasto con quanto stabilito dall’articolo 2 del bando di concorso, dalla sentenza numero 2172/2002 del Consiglio di Stato, e da quanto indicato dallo stesso Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nella nota prot. 2870 del 26 ottobre 2012;

in virtù del pacifico riconoscimento della validità del titolo «maturità linguistica» rilasciato dagli istituti magistrali, ai fini del conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola primaria e dell’infanzia, centinaia di insegnanti sono stati inquadrati nelle graduatorie in 3 a fascia, o, a seguito del concorso del 1999, sono passati di ruolo; insegnanti che, a seguito della nota numero 3123 del 14 novembre 2012, e dalla conseguente esclusione dal concorso di cui al DDG n. 82 del 24 settembre 2012, vedono ora messa in discussione la validità del titolo in virtù del quale attualmente insegnano nella scuola primaria. Numerosi, inoltre, sono coloro che, avendo conseguito il diploma di maturità linguistica, hanno visto leso il diritto a partecipare al concorso bandito dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca il 24 settembre del 2012;

la posizione assunta dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca sulla validità del titolo magistrale linguistico mette a rischio, dunque, lo  status dei tantissimi insegnanti della scuola primaria e dell’infanzia, di ruolo e non, che sono inquadrati nell’organico del Ministero in virtù del possesso del titolo «magistrale linguistico»; centinaia di persone che da anni sono inseriti nell’organico della scuola, percepiscono regolarmente lo stipendio e che, alla luce della nota diramata dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca non sarebbero titolati all’insegnamento;

a giudizio dell’interrogante il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca avrebbe dovuto fate riferimento, invece, al suindicato pronunciamento del Consiglio di Stato del 2002, senza incorrere nella evidente contraddizione di due note, la 2870 del 26 ottobre 2012 e la 3123 del 14 novembre 2012, che riportano posizioni in netto contrasto tra loro. È chiaro, infatti, così come indicato nella sentenza 2172/2002 che «la sperimentazione scolastica, intesa come “ricerca e realizzazione di innovazioni degli ordinamenti e delle strutture” è stata autorizzata ed attuata in vista del nuovo assetto dell’istruzione elementare, nel cui ordinamento didattico è ora compreso l’insegnamento della lingua straniera, e della formazione 4 N.R.G. 2172/2002 (anche a livello universitario) degli insegnanti elementari, tanto è che entrambi i corsi di sperimentazione (quello ad indirizzo linguistico e quello ad indirizzo psicopedagogico) tenuti in contemporanea dal medesimo Istituto, sono stati articolati in cinque anni di studio, con possibilità di accesso, a conclusione del ciclo, a tutte le facoltà universitarie. In tale quadro, la “piena validità” riconosciuta secondo i “criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro della pubblica istruzione che autorizza la sperimentazione”, al diploma di maturità linguistica, non priva il titolo di studio conferito dall’Istituto magistrale della sua natura di diploma di maturità magistrale a pieno titolo, ma aggiunge qualche cosa di più, senza modificarne la tipologia originaria. È pertanto irrilevante la postuma precisazione dell’Autorità scolastica centrale (nota 28 settembre 2000), e ciò anche sulla consideratone che la clausola del bando di cui all’articolo 2 punto  5) trova ulteriore precisazione all’articolo 4 lettera  f) nella quale espressamente si richiede ai fini della partecipazione al concorso, la dichiarazione, nella domanda di partecipazione, del possesso di diploma rilasciato “di Istituto magistrale”, senza ulteriore precisazione» –:

alla luce di quanto suesposto, quale sia la posizione ufficiale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sulla validità del titolo di studio «magistrale linguistico» ai fini della partecipazione ai concorsi nella scuola primaria; qualora confermasse la posizione espressa dal Ministero con la nota 3123 del 14 novembre 2012, quali provvedimenti il Ministro interrogato intenda adottare per affrontare il conseguente caso di centinaia di insegnanti di ruolo e inseriti nelle graduatorie provinciali in virtù del possesso del titolo di studio «magistrale linguistico».

Concorso a cattedra, per molte docenti con maturità magistrale linguistica arriva il decreto di esclusione

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