Concorso docenti abilitati: servizio vale se continuativo per almeno 180 giorni, a tempo determinato. LE FAQ MIUR

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Analizziamo la tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto del 15 dicembre 2017 nella parte riguardante la valutazione del servizio di insegnamento per la classe di concorso comune.

Vale il servizio svolto nelle scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado, nelle istituzioni convittuali statali e nei percorsi di formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

La tabella dei titoli

REGOLE PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

Si considera un anno scolastico il servizio

  • svolto a tempo determinato
  • per un periodo continuativo non inferiore a 180 giorni

Si tratta quindi di tre requisiti.

I docenti di ruolo, o i docenti assunti a tempo indeterminato presso le scuole paritarie, potranno sottoporre a valutazione solo il servizio svolto “a tempo determinato”. Questo pone tutti i docenti nella stessa situazione di partenza.

I 180 giorni

E’ valido l’anno scolastico in cui siano stati svolti almeno 180 giorni di servizio in modo continuativo o, ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 un servizio “Il comma 1 dell’articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale

La clausola secondo la quale  il servizio da dichiarare debba essere “continuativo” è stata introdotta dalla legge 107/2015  Per continuativo si intende che nel periodo considerato non ci siano assenze che interrompano il servizio (permessi non retribuiti, aspettative. Lo sciopero non interrompe la continuità, come altre assenze di cui parliamo nelle FAQ)

N.B. Per la valutazione dell’anno scolastico non conta il numero di ore della supplenza (vanno bene anche due ore), ma la durata della stessa.

 SERVIZIO SU SOSTEGNO PER CLASSE DI CONCORSO COMUNE

Il servizio svolto su sostegno non sarà valutato per la classe di concorso comune come servizio specifico. Potrà essere valutato solo nella specifica procedura concorsuale.

Il Miur infatti, come indicato nel decreto, ha ritenuto di non accogliere la richiesta del CSPI formulata in merito alla tabella al punto D 1.1 sulla valutazione del servizio su sostegno per classe comune, poiche’ in contrasto con l ‘esigenza di valorizzare maggiormente la professionalita’ acquisita dai candidati nel corso degli anni nella specifica classe di concorso o tipologia di posto per la quale si partecipa;

Tuttavia l’interpretazione più diffusa è quella di indicare tale servizio come “non specifico”. Si attende FAQ aggiornata del Miur

SERVIZIO PRESTATO ALL’ESTERO

Il servizio prestato nei percorsi di istruzione dei Paesi UE è valutato ove riconducibile alla specificità del posto o della classe di concorso.

LE FAQ MIUR  aggiornate all’08 marzo 2018

QUANTI PUNTI VALE IL SERVIZIO

Servizio specifico (cioè svolto per la stessa classe di concorso per cui si concorre) Punti 2 per i primi due anni di servizio e Punti 5 dal terzo anno di servizio

Servizio non specifico (prestato su altra classe di concorso o tipologia di posto rispetto a quella per la quale si procede alla valutazione) Punti 0,80 Per i primi due anni di servizio Punti 2 dal terzo anno di servizio.

Max punteggio : 30 punti

  1. D: Chi raggiunge i 180 giorni di servizio negli ultimi giorni prima della scadenza può comunque dichiararli pur presentando la domanda prima della maturazione dell’effettivo servizio o deve attendere di averli raggiunti?
    R: Ai fini del raggiungimento dei 180 giorni è consentito dichiarare il servizio sino al 22 marzo 2018 anche se la domanda di partecipazione al presente concorso viene inoltrata in data anteriore. Purché il sevizio venga effettivamente svolto e sia coperto da contratto. Si ricorda, altresì, che il servizio prestato non è un requisito di accesso al concorso ma titolo valutabile.
  2. D: Cosa si intende per 180 giorni continuativi? Quali contratti sono valutabili?
    R: È necessario un unico contratto o proroga del medesimo contratto ,che comprenda un periodo di servizio continuativo non inferiore a 180 giorni per ciascun anno scolastico, oppure che il servizio sia stato prestato con contratto sino all’avente diritto e trasformato in altro contratto fino al raggiungimento dei 180 gg, oppure che il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1°febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio.
  3. D: Per servizio continuativo si intende anche il servizio prestato senza interruzione ma con contratti diversi anche su scuole diverse?
    R. No, fatto salvo quanto specificato nella faq precedente.
  4. D: E’ valido il servizio prestato con un contratto sino all’avente diritto trasformato in altro contratto fino al raggiungimento di 180 giorni?
    R: Sì a condizione che il servizio sia continuativo e non vi sia stata interruzione tra i contratti.
  5. D: Eventuali assenze interrompono il conteggio dei 180 giorni continuativi, o fa fede la durata del contratto?
    R: Si considera valido il servizio giuridico in costanza di contratto. Tra le tipologie più frequenti sono ricomprese ad esempio l’assenza per malattia, congedo per maternità o parentale.

QUANTI PUNTI VALE L’ABILITAZIONE. VAI ALLA SCHEDA

Concorso docenti abilitati 2018, in Gazzetta espletamento bando. Tutte le info utili. Pubblicato decreto con tabella valutazione titoli

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