Concorso docenti 2016: alla prova pratica deve essere attribuito lo stesso “peso” delle prove scritte

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Parte ricorrente partecipava al concorso indetto con DDG 107/2016 per la classe B017, laboratorio di scienze e tecnologie meccaniche e impugnava la mancata ammissione alla prova orale, unitamente all’art. 8, comma 4, del presupposto D.M. n. 95 del 2016, nella parte in cui questo prevedeva che “il punteggio complessivo è dato dalla media aritmetica dei punteggi totali conseguiti in ciascuna prova scritta o scritto-grafica, cui si aggiunge il punteggio conseguito nella prova pratica”;

che, infatti, anche nel caso di specie il punteggio della prova scritta è stato calcolato operando la sommatoria del punteggio in trentesimi della prova scritta con quello in decimi della prova pratica, che ha portato al conseguimento di un punteggio complessivo inferiore al minimo di 28 previsto per l’accesso alla prova orale.

Il Tar Lazio con il provvedimento n. 2171/2017 affermava che sul punto, sia da condividere l’interpretazione del Consiglio di Stato (v.sentenza n.950/2016), secondo cui nella valutazione delle prove, alla prova pratica deve essere attribuito lo stesso “peso” delle prove scritte; che pertanto l’art.8 comma 4 del bando, laddove prevede che il voto conseguito alla prova pratica “si somma” alla media dei voti conseguiti nella prova scritta, presenta profili di illegittimità per violazione dell’art.400, comma 9, del D.Lgs. n. 297 del 1994, secondo cui

” Le commissioni giudicatrici dispongono di cento punti di cui quaranta per le prove scritte, grafiche o pratiche, quaranta per la prova orale e venti per i titoli”; che dunque deve essere mantenuta l’equiparazione fra l’insieme delle prove scritte, ove più d una sia prevista, e la prova pratica, costitutivi di un’unica fase concorsuale, con uniforme “spalmatura”dei 40 punti conseguibili sulle diverse tipologie di prove; che la modificazione del parametro valutativo comporta peraltro non il semplice ricalcolo matematico delle votazioni conseguite, bensì la rivalutazione delle predette alla luce del rinnovato criterio; che, quindi, il ricorso va accolto e per l’effetto va annullato l’art.8, comma 4 del bando di concorso, con conseguente obbligo dell’amministrazione di procedere alla correzione delle prove scritte e pratiche effettuate dai ricorrenti, uniformando il criterio di valutazione delle stesse sulla base di un denominatore comune e, quindi – al fine di verificare il conseguimento del punteggio minimo di 28/40- previa rivalutazione delle votazioni conseguite, attribuendo il voto delle prove scritte e pratiche complessivamente considerate secondo la media dei voti complessivamente riportati.

Il Consiglio di Stato con provvedimento del 12 settembre 2017 n 4320 afferma, confermando quanto espresso dal TAR, che “la tipizzazione della procedura concorsuale per l’accesso all’insegnamento scolastico, prevista dal d.lgs.16 aprile 1994, n. 297, non consente all’amministrazione di discostarsi dal principio per cui le prove scritte e quelle pratiche sono valutate prevalentemente con un punteggio unitario che, se pari o superiore a 28 su 40 (equivalente a 7 su 10), consente ai candidati l’ammissione alla prova orale (Conferma della sentenza del T.a.r. Lazio, Roma, sez. III bis,).”

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