Concorso Dirigenti Scolastici in Umbria, legittima la determinazione dei criteri di valutazione delle prove anche dopo la loro effettuazione

Di Lalla
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red – Due recenti sentenze del Consiglio di Stato, depositate il 20 giugno 2013 ed esitate in ordine al Concorso per DS espletato in Umbria annullato nei mesi scorsi dal TAR Umbria di Perugia, affrontano la problematica del giudizio della commissione e della griglia di valutazione. Attesa anche per la sentenza relativa alla ritenuta trasparenza delle buste delle prove scritte in Lombardia.
Concorso Dirigenti. Ministero auspica bocciatura ricorsi e ha pronto intervento legislativo

red – Due recenti sentenze del Consiglio di Stato, depositate il 20 giugno 2013 ed esitate in ordine al Concorso per DS espletato in Umbria annullato nei mesi scorsi dal TAR Umbria di Perugia, affrontano la problematica del giudizio della commissione e della griglia di valutazione. Attesa anche per la sentenza relativa alla ritenuta trasparenza delle buste delle prove scritte in Lombardia.
Concorso Dirigenti. Ministero auspica bocciatura ricorsi e ha pronto intervento legislativo

Il commento dell’Avv. Giuseppe Policoro

"Come più volte ha osservato questo Consiglio di Stato (per tutte, Cons. Stato, V, 13 febbraio 2013, n. 866), alla stregua della propria e prevalente e condivisibile giurisprudenza, il voto numerico attribuito dalla commissione di un concorso pubblico esprime e sintetizza in modo adeguato il giudizio tecnico-discrezionale della commissione (cfr. anche, ex plurimis, Cons. Stato, IV, 2 novembre 2012, n. 5581)….

a) la valutazione delle prove dei candidati rientra nella discrezionalità della commissione, e non è censurabile in giudizio se non per illogicità o altri vizi estrinseci, che nella fattispecie non è dato riscontare;

b) è legittima la determinazione dei criteri di valutazione delle prove concorsuali anche dopo la loro effettuazione, purché prima della loro concreta valutazione, essendo il precetto stabilito dall’art. 12 comma 1, d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487 volto a eliminare il sospetto che i criteri stessi siano preordinati a favorire o sfavorire alcuni concorrenti (per tutte, Con. Stato, sez. V, 25 maggio 2012,n. 3062): nella fattispecie in
esame, tale determinazione è, appunto, avventa prima della effettiva correzione e valutazione delle prove scritte;…

c) la decisione della commissione di non affrontare la correzione della seconda prova scritta in caso di valutazione insufficiente della prima è censura, oltre che oggetto di una censura inammissibile, avendo il ricorrente superato la prima prova, del tutto logica e corrispondente a criteri di celerità del procedimento;

d) la comparazione con la valutazione di altri elaborati non vale a dimostrare l’erroneità del risultato conseguito dal ricorrente, la cui prova doveva essere esaminata di per sé".

Attesa nelle prossime settimane anche la sentenza del Consiglio di Stato relativa alla presunta trasparenza delle buste della prova scritta, relativa all’udienza discussa il 4 giugno.

Nel frattempo il Ministero è intervenuto attraverso il sottosegretario Rossi Doria, che ha risposto a due interrogazioni parlamentari sulla situazione del concorso per dirigenti in Campania e in Toscana.

Concorso Dirigenti. Ministero auspica bocciatura ricorsi ed ha pronto intervento legislativo

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