Concorso Dirigenti Scolastici, Preside con legge 104 torna nella propria regione. Prima sentenza di merito contro il Miur

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Concorso Dirigenti Scolastici: a Lecco la prima sentenza di merito sull’applicabilità della legge 104/92 anche nella fase dell’assegnazione regionale. 

Il 29 ottobre scorso il Giudice del Lavoro di Lecco ha emesso la prima sentenza di merito (fino a ora sono state emesse solo ordinanze cautelari) con la quale è stata dichiarata l’illegittimità della condotta del MIUR relativamente al mancato riconoscimento delle precedenze di cui alla legge 104/92 nella fase di assegnazione ai ruoli regionali dei dirigenti scolastici dichiarati vincitori del concorso.

La sentenza del dott. Lucio Marcantonio ha deciso, accogliendolo integralmente, il ricorso che l’avv. ANTONIO CIACCO del foro di Cosenza, aveva presentato, in favore di un neo dirigente scolastico, originariamente assegnato all’ambito regionale della Lombardia, anziché a quella della Calabria, nonostante il ricorrente avesse, debitamente e tempestivamente, dedotto il suo diritto di precedenza.

Il Giudice ha accolto in pieno le tesi difensive dell’Avv. Ciacco e, quindi, ha dichiarato “il diritto del ricorrente di fruire della precedenza ex art. 21 l. 104/92 nella fase dell’assegnazione ai ruoli regionali” e, consequenzialmente, ha condannato “l’Amministrazione convenuta ad assegnare al ricorrente, nel rispetto del diritto di precedenza di cui all’art. 21 l. 104/92, una delle sedi disponibili nel ruolo regionale della Calabria”.

A margine della decisione, l’avv. Antonio Ciacco ha commentato: “La pronuncia del Tribunale di Lecco, ripristina, ribadendolo provvidamente, un intagibile principio di diritto, che, viceversa, il bando di concorso, all’art. 15, aveva, inopinatamente conculcato. L’ art. 21 della legge 104/92, espressamente richiamato dall’art. 601 del D. Lgs. 297/1994, presenta la struttura della norma imperativa incondizionata, portatrice di valori di rilievo costituzionale. La predetta norma riconosce la sussistenza di un diritto ASSOLUTO del lavoratore pubblico, il quale, pertanto, gode della precedenza, altrettanto, assoluta all’atto della “nomina in ruolo”.

L’esercizio del diritto in esame non è soggetto a nessuna valutazione discrezionale del datore di lavoro.

Cosicchè, nella procedura concorsuale qui scrutinata, la tutela del diritto passa necessariamente attraverso la sua coerente anticipazione nella assegnazione, anzitutto, della regione prescelta.

E’ del tutto irragionevole la previsione dell’art. 15 comma 3 del bando, nella parte in cui prevede che l’applicazione dei benefici della legge 104/92 possa avvenire solo in un momento successivo all’assegnazione regionale. Una simile limitazione, a fronte della primaria esigenza di tutela, è abnorme.

E’ invero, illogico non riconoscere la precedenza nella fase iniziale di assegnazione della regione.

Del resto la disposizione di natura secondaria, che è la norma del bando, non può violare la norma di rango primario e speciale della l. 1992/n.104.

Una disposizione di natura secondaria, per effetto del principio della gerarchia delle fonti normative, non può, giammai, infrangere una disposizione di rango primario.

E, quando siffatta violazione, patologicamente, si realizza, la norma di rango inferiore è nulla ai sensi dell’art.1418, 1° comma c.p.c..”

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