Concorso dirigenti scolastici, Nastasi: al CdS vittoria effimera. Sistema non ha garantito anonimato

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Concorso dirigenti scolastici, una candidata gela gli entusiasmi dei vincitori assunti con riserva in sede cautelare dal Consiglio di Stato. “In realtà non è finita – promette Pamela Nastasi, candidata e avvocato – “Si tratta di una vittoria effimera che sarà presto ribaltata dai giudici in sede di discussione del merito”.

Parla di una vittoria effimera e si dice sicura o almeno fiduciosa che la sospensiva del Consiglio di Stato, che consente ai vincitori del concorso a dirigente scolastico di essere assunti con riserva, possa essere completamente ribaltata in fase di discussione del merito.

L’elaborato della prova scritta sostenuta da Pamela Nastasi, avvocata e professoressa, nonché motivatissima aspirante dirigente scolastica, per ora mancata dirigente essendo stata bocciata, è stato corretto da una sottocommissione che secondo quanto lei ora denuncia, “ha riportato un numero di ammessi all’orale prossimo al 10 per cento”.

E questa sarebbe una prima stranezza, di natura statistica, che indurrebbe dei dubbi, secondo lei e secondo tanti altri candidati non ammessi all’orale, sul concorso annullato dal Tar del Lazio con un’ordinanza che nei giorni successivi è stata sospesa dal Consiglio di Stato su ricorso del Miur, che che non ha condiviso evidentemente la fondatezza delle irregolarità riconosciute invece dai giudici amministrativi di primo grado.

Il Tar aveva ritenuto fondato solo uno degli undici motivi di ricorso, cioè la pretesa incompatibilità a vario titolo di alcuni commissari, con una decisione che aveva creato effetti negativi a cascata sulla validità di tutti gli elaborati.

Ora che il Consiglio di Stato ha fatto esplicitamente prevalere con la propria sospensiva l’interesse pubblico a portare a termine la procedura concorsuale per garantire alle migliaia di scuole prive di dirigente titolare di averne uno entro settembre, molti ricorrenti insistono proprio su questo punto: solo di questo si tratta, segnalano gli interessati. Si tratta secondo loro solo di esigenze di pubblico interesse, ma nella discussione del merito, che seguirà dopo la fase cautelare, “i giudici – precisa Pamela Nastasi – potranno finalmente entrare nel merito dei motivi che ci hanno spinti a promuovere tanti ricorsi amministrativi e pure esposti di natura penale”.

Perché la concessione di una mera sospensiva, fondata sulle sole ragioni di interesse pubblico, “non può in alcun modo destituire di fondamento le doglianze espresse nel merito dei ricorsi e ritenute meritevoli di accoglimento da parte del Tar, con sentenze coraggiose, storiche ed epocali”.

Professoressa Pamela Nastasi, lei dunque non si riferisce solo al motivo accolto in prima battuta dal Tar, ma anche agli altri motivi di ricorso rigettati dal Tar. È così?

La sospensiva del Consiglio di Stato, nonostante gli entusiasmi, non è certo a favore dei colleghi che hanno superato il concorso. Il problema è che è stata data una lettura tutta favorevole a favore pieno dei nuovi dirigenti scolastici. È come se l’ordinanza del Consiglio avesse fortificato anche nel merito la loro posizione, cioè come se le censure nostre e quelle del Tar avessero perso consistenza. Ma se leggiamo il suo provvedimento, il Consiglio di Stato, in questa fase cautelare, ha premiato l’interesse pubblico, ma non ha pronunciato una parola sui motivi di merito. Non non si aggiunge nulla, cioè, sul merito dei ricorsi.

Nella fase cautelare i giudici si limitano a valutare il periculum in mora, e dunque l’urgenza di evitare danni causati da un provvedimento, e il fumus boni iuris.

Ecco. Ma noi ci troviamo di fronte a un’ordinanza dove si tiene conto solo del periculum in mora, mentre manca la valutazione del fumus boni iuris, cioè della fondatezza dei diritti dei ricorrenti. Il fumus boni iuris è stato omesso”.

Ma chi può dire che questa non sia stata una decisione corretta?

È un’ordinanza non esaustiva, perché i principi giuridici imporrebbero la valutazione di entrambe le questioni. Lasciamo stare se sia corretta o meno ma il fatto che la valutazione del fumus boni iuris sia stata omessa è indicativa, è significativa. È una pronuncia indicativa del fatto che ci si trovi di fronte a una vittoria temporanea. Ha prevalso una ragion di Stato per evitare il caos prodotto nelle scuole dalle eventuali e ulteriori reggenze cui si aggiungono i pensionamenti. Questa esigenza ha portato il Consiglio di Stato a fare la scelta”.

Bisogna intanto ricordare quanto sancito dal Tar, che ha ritenuto fondato un solo motivo su undici proposti.

Il Tar, per quanto quanto concerne il merito, ha deciso sull’incompatibilità di alcuni commissari, ma ha rigettato gli altri motivi e non è detto che al Consiglio di Stato ora non siano ulteriormente valutati. Infatti l’avvocato Marone, che ha promosso il ricorso vinto al Tar, poi sospeso dal Consiglio di Stato, ha ora proposto appello incidentale impugnando la sentenza del Tar nella parte in cui il giudice di primo grado non aveva accolto gli altri motivi. Motivi che sono ben più gravi rispetto a quello accolto, si pensi a quello relativo alla violazione dell’anonimato, che avevano attratto l’attenzione del Tar. Ma siccome il Tar ha poi individuato un altro motivo – quello relativo all’incompatibilità di alcuni commissari – già provato documentalmente nella sua fondatezza, ha scelto di annullare il concorso su quel motivo senza disperdere le proprie energie in perizie che avrebbero allungato i tempi di definizione del procedimento. Dunque, se quest’ultimo motivo dovesse venir meno, rimarrebbero gli altri motivi. Peraltro, sono al Tar centinaia di ricorsi con motivi diversi e nei prossimi giorni ci saranno altre ordinanze del Tar, io non posso svelarne i motivi, e che avrebbero effetti a cascata, come avrebbe effetto a cascata il motivo relativo all’anonimato”.

Abbia pazienza, però nessuno può dire che i commissari abbiano violato l’anonimato e che grazie a questo siano stati favoriti alcuni candidati.

Nella procedura amministrativa non è necessaria la prova dell’avvenuta violazione dell’anonimato, è sufficiente che potenzialmente potesse essere violata. E in una procedura informatica l’anonimato non è garantito. Abbiamo la perizia di un ingegnere informatico di come avvengono certe cose e non abbiamo ricevuto la prova contraria che questo rischio non ci fosse, che il sistema garantisse al cento per cento che non si verificassero problemi di violazione dell’anonimato. Il problema è questo: non abbiamo la prova contraria che non potesse capitare. Ci dovevano fornire il nome dei programmi utilizzati, i sistemi di protezione”.

Magari bastava chiedere.

Abbiamo chiesto al Tar la perizia informatica, ma siccome ha trovato un altro motivo per annullare il concorso, il Tar ha evitato di affrontare la questione…”.

E non è detto – par capire dalle sue argomentazioni – che ora non lo faccia il Consiglio di Stato in sede di discussione del merito. È così?

È così. Ma aggiungo che sarà anche il Tar a farlo negli altri ricorsi ancora pendenti. Tornando all’anonimato vorrei ricordare il caso Sardegna. In Sardegna la prova venne rinviata per maltempo e quindi i candidati conoscevano due mesi prima il quadro di riferimento della prova, che viene svelato poco prima della medesima. Anche in questo caso ci troviamo di fronte a un’enorme disparità di trattamento, che è un altro dei motivi di ricorso. I colleghi sardi sono stati avvantaggiati anche se noi non siamo stati danneggiati da questo, perché non abbiamo superato la prova. Ma è un fatto oggettivo che è avvenuto e il Miur non si è preoccupato di evitare questa cosa. Loro lo hanno superato per il 60 per cento dei candidati, il dato più alto in Italia, contro il 20/25 per cento del Sud. I colleghi sardi hanno avuto un incipit e un quadro di riferimento uguale e quindi i commissari sapevano che gli elaborati provenivano dalla Sardegna. Del resto i quesiti non potevano essere uguali ai nostri. Questa è secondo noi una violazione dell’anonimato”.

Veniamo ai dubbi di natura per così dire statistica. Stanno circolando dei grafici relativi agli esiti delle prove che intenderebbero mettere in evidenza

In diverse sottocommissioni sono stati bocciati il 90 per cento dei candidati, in altre indatinsono completamente diversi. Ci sono delle disparità di trattamento la cui causa non è a noi nota”.

Si fa presto a parlare di disparità di trattamento. Le disparità di trattamento vanno dimostrate.

Intanto segnalo che secondo le leggi statistiche una tale differenza non potrebbe verificarsi”.

Non è che i quesiti erano particolarmente difficili e non alla portata di tutti. Di che cosa si trattava?

Erano dei quesiti di legislazione scolastica relativi alle azioni del dirigente scolastico, da mettere in pratica in un determinato momento e da collegare a una normativa precisa. Mi consenta di dire che per me che conosco direttamente la legislazione scolastica e che faccio lavvocato da anni quei quesiti erano molto facili”.

Vi siete rivolti al giudice amministrativo ma anche alla Procura penale, come emerge da tante prese di posizione.

Abbiamo fatto esposti penali che sono già iscritti alla procura di Roma che ha aperto le indagini. Ci sono vari esposti di singoli e di piccoli gruppi. Io ho partecipato a due esposti di due legali su censure diverse”.

Come finirà, secondo lei?

Spero che non finisca come in altri concorsi che non hanno fatto raggiungere l’obiettivo, quando gli interventi politici hanno salvato gli idonei. Se oggi gli idonei sono stati ammessi con riserva, è possibile che domani il Consiglio di Stato possa ribaltare la situazione. Noi speriamo che non ci siano degli interventi normativi a favore degli idonei senza che al contempo venga considerata la posizione dei ricorrenti. È già successo nel 2004. Auspico che le nostre ragioni fondate possano trovare fondamento e possano essere fatte valere nei Tribunali. Attenzione, quindi, a quanto presto potrà emergere dai giudizi pronti alla trattazione ed attenzione, quindi, a quanto potrà nel frattempo essere aggiunto.

Mai, dal 27 marzo 2019, i candidati esclusi dalla prova orale hanno smesso di ricercare e di individuare elementi di illegittimità nella procedura, avendo anche atteso pazientemente gli inspiegabili 52 giorni dallo scioglimento dell’anonimato per ricevere copia dei propri elaborati. Sono tante e tali le ragioni che si sono fatte e che si faranno valere in giudizio, che oggi nessuno può sentirsi scoraggiato da una mera sospensiva, concessa sul solo dato dell’interesse pubblico ritenuto preminente.

Mi sento di essere portavoce in questo momento dell’effettiva volontà della maggior parte dei ricorrenti, affermando che l’annullamento del concorso è la corretta sanzione da applicare a fronte delle innumerevoli illegittimità rilevate. Siamo consapevoli di essere in possesso di prove determinanti, di elementi in grado di suffragare le nostre ragioni e certi di non arrenderci a fronte di un’esigenza cautelare manifestata come prioritaria, ma scevra dall’analisi di un merito, che difficilmente potrà risultare nel proseguo immeritevole di accoglimento. In esatta contrapposizione rispetto ai diversi comunicati sindacali letti in queste ore, mi sento di dire che il testo delle ordinanze cautelari mantiene ferma la forza e la validità delle sentenze di annullamento sospese”.

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