Concorso a Dirigenti scolastici: il MIUR non sa dare risposte

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FLCGIL – All’interrogazione parlamentare dell’onorevole Rosa De Pasquale il sottosegretario Viceconte risponde facendo la cronistoria dei concorsi a Dirigente scolastico già effettuati.

FLCGIL – All’interrogazione parlamentare dell’onorevole Rosa De Pasquale il sottosegretario Viceconte risponde facendo la cronistoria dei concorsi a Dirigente scolastico già effettuati.

Alla Camera dei Deputati l’onorevole Rosa De Pasquale del PD ha presentato una interrogazione mirante a conoscere date certe per l’emanazione del bando di concorso per il reclutamento dei Dirigenti scolastici, quanto mai necessaria per porre rimedio alla carenza di Dirigenti ed all’uso sempre più diffuso dell’istituto della reggenza (1500 nel corrente anno scolastico).

Nella sua non risposta il sottosegretario Viceconte riconosce la notevole carenza di Dirigenti scolastici, ripercorre la storia dei concorsi già effettuati dopo l’introduzione della dirigenza scolastica ma non entra nell’oggetto della interrogazione: come ovviare all’uso delle reggenze e quando sarà bandito il concorso.

Con grande candore si limita a precisare che il MIUR ha provveduto alla stesura del nuovo bando di concorso ed ha richiesto l’autorizzazione, dimenticando che la bozza definitiva è pronta da un anno (tanto che il Ministro Gelmini a settembre aveva annunciato alla stampa che entro il 2010 sarebbe stato bandito un nuovo concorso per assumere 2871 dirigenti scolastici) e non dando alcuna spiegazione sull’inspiegabile ritardo nell’autorizzazione da parte del MEF.

L’onorevole De Pasquale si è dichiarata del tutto insoddisfatta della risposta evasiva ed in politichese data dal sottosegretario.

Come FLC CGIL ribadiamo la richiesta di informativa sul bando già presentata il 29 dicembre u.s. insieme alle altre OO.SS. dell’area V della dirigenza scolastica.

Le scuole autonome hanno il diritto di avere un proprio Dirigente scolastico; la situazione di grave disagio sia delle scuole prive di un dirigente titolare e date in reggenza sia di quelle nelle quali il dirigente ha anche la reggenza di un’altra scuola aggrava i problemi che tutte le scuole già vivono per la riduzione di risorse professionali e finanziarie.

La situazione è ormai insostenibile: nel prossimo anno scolastico alle 1500 reggenze già date nel corrente anno scolastico si aggiungeranno quelle derivanti dagli 800 pensionamenti previsti dal prossimo 1° settembre.

Il Ministro non può continuare nell’atteggiamento irresponsabile di procrastinare la copertura di tutti i posti disponibili che già adesso sono superiori ai 2871 previsti nella bozza del bando.

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VII Camera 27/1/2011
ALLEGATO 3

5-03764 De Pasquale: Reclutamento della dirigenza scolastica
Testo della risposta

L’Onorevole interrogante chiede che vengano adottate misure atte ad ovviare alla carenza di dirigenti scolastici, che determina l’uso diffuso dell’istituto della reggenza, e a garantire procedure concorsuali che accertino la qualità e l’attitudine degli aspiranti per lo svolgimento della funzione.
La materia del reclutamento dei dirigenti scolastici è stata oggetto negli anni di più interventi normativi, di cui si espone un succinto quadro.
A seguito dell’attribuzione della dirigenza scolastica ai capi d’istituto, sono stati indetti i concorsi ordinario e riservato (ai presidi incaricati per almeno un triennio), rispettivamente con decreti del direttore generale del 22 novembre 2004 e del 3 ottobre 2006, in applicazione della normativa sul reclutamento dei dirigenti scolastici introdotta dell’articolo 29 del decreto legislativo n. 165 del 2001, per complessivi 2958 posti calcolati sulla base dei criteri stabiliti dal medesimo articolo.
Precedentemente, con decreto del direttore generale del 17 dicembre 2002, era stato indetto un concorso riservato, ai sensi del 3o comma dell’articolo 29 citato. In conseguenza dell’ammissione con riserva al detto concorso di aspiranti privi in tutto o in parte dei requisiti richiesti, sulla base di provvedimenti cautelari, è stata emanata la legge di sanatoria n. 43 del 2005. Le disposizioni contenute nell’articolo 1-octies di tate legge prevedono l’immissione in ruolo, mediante l’inserimento in coda alle graduatorie predisposte a conclusione della procedura concorsuale, solo nei confronti degli aspiranti che avessero maturato almeno un anno un anno di incarico di presidenza alla data di entrata in vigore della legge stessa.
In attuazione delle previsioni di cui all’articolo 1, commi 605 e 619, della legge finanziaria n. 296 del 2006, è stata sanata, altresì, la posizione di altre categorie di candidati ammessi con riserva sulla base di provvedimenti cautelari, in considerazione delle competenze professionali acquisite, nonché dell’interesse dell’Amministrazione a coprire il maggior numero di posti vacanti e disponibili, limitando in tal modo il ricorso all’istituto della reggenza.
Con il successivo decreto legge n. 248 del 2007, convertito nella legge n. 31 del 2008, («milleproroghe») si è prevista la facoltà, per i candidati idonei non assunti nella regione di appartenenza, di chiedere la nomina in altra regione e/o in altro settore formativo, fino ad esaurimento delle graduatorie.
Nonostante gli interventi sommariamente descritti, si è indubbiamente venuta a determinare una notevole carenza di dirigenti scolastici, con particolare riferimento ad alcune regioni, specialmente per il rilevante numero di cessazioni degli stessi.
Pertanto, il Ministero ha provveduto alla stesura della bozza del nuovo bando di concorso, che è stata predisposta sulla base del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 140 del 2008 (avendo gli articoli 605, 618 e 619 della legge finanziaria n. 296 del 2006 delegificato la materia), ed ha richiesto l’autorizzazione all’avvio delle relative procedure prevista dell’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Il regolamento citato, tra l’altro, definisce i seguenti principi:
cadenza triennale del concorso su tutti i posti vacanti nel triennio;
unificazione dei tre settori formativi;
requisiti di accesso: almeno cinque anni di ruolo e laurea;
articolazione delle prove: preselezione con prove oggettive di carattere culturale e professionale, una o più prove scritte a cui sono ammessi tutti i candidati che superano la preselezione, prova orale, valutazione dei titoli, formulazione della graduatoria di merito e periodo di formazione e tirocinio non superiore a quattro mesi, nei limiti dei posti messi a concorso, con conseguente abrogazione dell’aliquota aggiuntiva del 10 per cento.

Da quanto succintamente rappresentato e tenuto conto delle varie disposizioni di legge succedutesi nel tempo, si ritiene che siano stati posti in essere tutti i provvedimenti necessari a risolvere la problematica prospettata dall’Onorevole interrogante che, invero, sussisteva anche antecedentemente al conferimento della qualifica dirigenziale, atteso il notevole lasso di tempo durante il quale non sono stati indetti concorsi a posti di capo d’istituto.
Per quanto concerne l’uso diffuso della reggenza, si precisa che, al fine di dare soluzione al fenomeno del precariato e stabilità alla dirigenza scolastica, ai sensi dell’articolo 1-sexies della legge n. 43 del 2005, è stata disposta dall’anno scolastico 2006/2007 l’abolizione dell’istituto dell’incarico di presidenza, fermi restando l’adozione dei provvedimenti di conferma degli incarichi già conferiti, nonché, in mancanza di aspiranti, il ricorso alle reggenze.
È appena il caso di ricordare che i posti che non siano vacanti, ma solo disponibili, non possono essere assegnati alle nomine dei candidati delle procedure concorsuali, non essendo gli stessi posti utilizzabili per assunzioni a tempo indeterminato. Essi, pertanto, vengono ricoperti mediante nomine di natura temporanea (conferma degli incarichi di presidenza, istituto ormai in fase di esaurimento, in subordine attribuzione di incarichi di reggenza).

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