Concorso Dirigenti Scolastici, assunzioni: tutela per noi docenti con legge 104

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Concorso Dirigenti Scolastici: previsto per oggi al Miur l’ultimo incontro con i sindacati per chiarire i criteri di assunzione. Già oggi potrebbe essere aperta la piattaforma per la scelta delle regioni.

Criteri di assunzione

Le  assunzioni avverranno su base nazionale e, come leggiamo anche nel bando di concorso, si seguirà la procedura di seguito riportata:

  1. i vincitori esprimono le preferenze dal 31 luglio al 2 agosto su Istanze online;
  2. segue l’assegnazione ai ruoli regionali dal 5 agosto, sulla base dell’ordine di graduatoria e delle preferenze espresse dai vincitori stessi all’atto dello scorrimento della graduatoria, nel limite dei posti vacanti e disponibili ciascun anno e in ciascun USR;
  3. il competente USR invita poi i vincitori a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato.

Il Miur, ha avanzato l’ipotesi che i dirigenti vengano assegnati dal direttore dell’USR alle scuole anche tramite curriculum.

I sindacati, contrari alla proposta, chiedono criteri oggettivi di assegnazione alle scuole. Criteri che possono essere individuati insieme ai sindacati, alla luce di quanto previsto dal CCNL Area Istruzione e Ricerca 2016/18.

Precedenze

Le precedenze per i beneficiari degli articoli 21 e 33, commi 5, 6 e 7, della legge 104/1992 – secondo il bando –  operano soltanto nella 3 fase, ossia nell’ambito dell’assegnazione della sede da parte dei direttori degli USR cui i dirigenti sono stati destinati nell’ambito della seconda fase sopra riportata.

In definitiva, le precedenze non operano nell’ambito dell’assegnazione della Regione, mentre vanno tenute in considerazione nella fase di assegnazione della sede (scuola).

I posti disponibili

Su 2047 posti vacanti al primo settembre 2019, saranno effettuate 1987 assunzioni. I 60 rimanenti sono relative al contenzioso in Sicilia e alla graduatoria del concorso 2011 in Campania.

Scarica la tabella

Docenti titolari dei benefici della legge 104: non è questo lo spirito della legge

Il Comitato spontaneo idonei Concorso DS titolari dei benefici della legge n. 104/1992 spiega:

“Noi docenti titolari dei benefici della Legge 104/1992, idonei nel Concorso di cui al D.D.G. n. 1259 del 23/11/2017, chiediamo ai sindacati ed ai rappresentanti del MIUR di tenere presenti le seguenti nostre
riflessioni.

Il fatto che a questo concorso abbiano partecipato lavoratori già dipendenti di ruolo del MIUR (ci hanno spiegato, se abbiamo capito bene), renderebbe, non si sa per quale motivo, meno cogente l’applicazione della Legge 104, tanto da farla valere non già (come ci si aspetterebbe leggendo in particolare l’articolo 21) per i primi 1980 (circa) della graduatoria in modo che possano essere lasciati nelle condizioni di tutelare la salute propria o dei propri cari (come già accade) ma solo dopo una forzata destinazione regionale stabilita
in base alla graduatoria concorsuale, non seguendo quindi quanto chiaramente previsto dall’articolo 21 della stessa Legge.

Resta però difficile accettare il fatto che un regolamento (tra l’altro non scritto, almeno noi non ne abbiamo ritrovato traccia) possa scavalcare una norma imperativa come la Legge 104/92. A questo proposito temiamo
che i contratti che si andranno a sottoscrivere possano essere facilmente dichiarati nulli a norma dell’art. 1418 del Codice Civile.

Così come pure resta difficile immaginare come possano essere tutelati i diritti di una persona con handicap, nel rispetto di articoli di Legge che prevedono tutele relative proprio alla vicinanza fisica, se questi vengono
riconosciuti solo dopo un forzoso allontanamento (in molti casi si prevede anche di oltre 1000 km!) nonostante il sussistere delle tutele della Legge 104.

E’ evidente che un titolare dei benefici previsti dall’art. 21 della Legge 104 o, un familiare di disabile (ex art. 33, co 5), potrà godere dei benefici, espressi dalle norme ricordate, in merito alla scelta della sede, solo se
sarà assegnato nella Regione dove risiede.

In caso contrario, succederà certamente che mentre per esempio il Prof. Rossi di Palermo, vincitore del concorso DS 2017, ha una buona posizione nella graduatoria generale e potrà scegliere la Sicilia, e poi
(essendo titolare di legge 104) il Direttore Generale dell’USR Sicilia gli concederà la sede a lui più consona; la Prof.ssa Verdi di Nuoro, non avendo posizione in graduatoria utile per scegliere la Sardegna, verrà associata,
per esempio, alla Regione Veneto e sarà il Direttore dell’USR Veneto a concederle i benefici della 104 ma, evidentemente ed ovviamente, non si comprende come la nuova DS sarda possa assistere da Venezia il figlio
disabile che vive ancora a Nuoro (dove frequenta una scuola, ha amici ed attività ecc…).

Il rischio non è solo di dimenticare il senso e la portata della legge 104/92, pietra miliare della nostra legislazione, norma di riferimento per molti altri Paesi Europei e che è base di quella scuola inclusiva sostenuta da tutti i Progetti Europei ed in particolare con ET 2020, anche con forza richiamati nell’Agenda ONU 2030. Il rischio è quello di offrire il fianco all’apertura di ulteriori contenziosi che potrebbero portare solo danno alla Scuola italiana.

Non vi è alcun dubbio che la legge 104/92 riconosca un diritto soggettivo perfetto garantito dalla Carta Costituzionale, dal diritto internazionale in generale e dal diritto dell’UE in particolare.

La posizione delle persone disabili, trova una protezione costituzionale adeguata nell’ambito del programma di giustizia sociale delineato dalla nostra Carta costituzionale in favore dei soggetti deboli e rivolto a
perseguire – attraverso una disciplina legislativa non discriminatoria, bensì di sostegno ed emancipatoria – l’effettiva inclusione sociale e la diretta partecipazione alla vita attiva del disabile, soprattutto a livello
scolastico e lavorativo.

In particolare, nella nostra Carta costituzionale il “riconoscimento” e la “garanzia” (art. 2 Cost.) dei diritti dei disabili, per il conseguimento di quella loro “pari dignità sociale” (art. 3 Cost.) che consenta il “pieno sviluppo della persona umana” (art. 3 Cost.), trova un saldo fondamento proprio in quel parametro espansivo offerto dalla Costituzione e rappresentato dalla pienezza dello sviluppo della persona umana.

In ragione proprio della naturale diversità di chi si trova in queste particolari condizioni, vanno riconosciuti quei diritti alla riduzione effettiva e non di facciata delle disuguaglianze, condizione imprescindibile per
realizzare il loro diritto ad avere pari opportunità, anche in forza di quei “doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale” di cui l’art. 2 Cost. richiede perentoriamente l’adempimento.

Affinché si possa parlare di riconoscimento vero e di garanzia effettiva dei diritti inviolabili nei confronti delle persone disabili, è necessario pregiudizialmente garantire loro quel meta-diritto fondamentale ed inviolabile (riconducibile all’evoluzione di significato delle disposizioni costituzionali di cui agli artt. 2 e 3 Cost.) che si traduce nel diritto delle persone con disabilità a fruire di condizioni minime per un’esistenza libera e, soprattutto, dignitosa.

La tutela dei diritti dei disabili è sancita dalla Convenzione ONU e dal diritto dell’UE. A maggior ragione quando sono coinvolti minori.

L’articolo 26 della Carta di Nizza statuisce che: “L’Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantirne l’autonomia, l’inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità”.

In proposito la Corte di Giustizia (Commissione c. Italia – 4 luglio 2013 – causa C-312/11) ha anche stabilito:

“…che la Repubblica italiana, non imponendo a tutti i datori di lavoro di prevedere soluzioni ragionevoli applicabili a tutti i disabili, è venuta meno al suo obbligo di recepire correttamente e completamente l’articolo 5 della Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”.

L’articolo 5 della Direttiva dice infatti: “Per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento dei disabili, sono previste soluzioni ragionevoli. Ciò significa che il datore di lavoro prende i provvedimenti
appropriati, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, per consentire ai disabili di accedere ad un lavoro, di svolgerlo o di avere una promozione o perché possano ricevere una formazione, a meno che tali
provvedimenti richiedano da parte del datore di lavoro un onere finanziario sproporzionato. Tale soluzione non è sproporzionata allorché l’onere è compensato in modo sufficiente da misure esistenti nel quadro della
politica dello Stato membro a favore dei disabili.”

Il concetto di “soluzioni ragionevoli”, in conformità dell’articolo 2, quarto comma, della Convenzione dell’ONU, sono gli “accomodamenti ragionevoli” ossia “le modifiche e gli adattamenti necessari ed
appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio, su base di uguaglianza con gli
altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali.”

Ribadiamo infine che, in effetti, la tutela del disabile trova già piena ed immediata applicazione nella legislazione ordinaria, infatti l’art. 21 della legge 104/1992 dispone chiaramente e senza prevedere eccezioni
che: “La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli
enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.

I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda.”

Dello stesso tenore è l’art. 601 del D. Lgs.vo 297/1994 relativo al personale della scuola che statuisce: “Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e
i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico. Le predette norme comportano la precedenza all’atto della nomina in ruolo, dell’assunzione come non di ruolo e in sede di
mobilità”.

E’ palese quindi che tutta la normativa richiamata riconosce la sussistenza di un diritto assoluto giuridicamente tutelabile del lavoratore pubblico, titolare dei benefici di cui all’articolo 21 della legge
104/1992, ad avere un incarico (pur differente rispetto all’attuale ruolo) su un determinato posto con il presupposto della semplice disponibilità, del rispetto dei diritti degli altri concorrenti e dell’art. 97 della Costituzione: “I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione”.

La procedura prospettata dal MIUR essendo sotto ordinata giuridicamente  alla norma di legge, non può ledere un diritto soggettivo assoluto del lavoratore subordinandolo a, tra l’altro poco chiare, esigenze
organizzative e/o economiche del datore di lavoro. In altri termini la discrezionalità amministrativa non può violare un diritto soggettivo assoluto tutelato dalla Costituzione, dagli Ordinamenti internazionali e dalla legislazione ordinaria.

Un’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme in questione, non può subordinare l’eventuale esigenza, pur rilevante, dell’organizzazione amministrativa, alla necessità di ripristinare condizioni di uguaglianza nei confronti di soggetti portatori di handicap (Consiglio di stato, Sez. III, 17/10/2000 n. 1623).

Diversamente il diritto del portatore di handicap verrebbe eliminato dalla mera affermazione dell’interesse economico ed organizzativo del datore di lavoro. Tale interesse, nel caso della pubblica amministrazione,
coincide con l’interesse collettivo all’affermazione, del diritto alla buona amministrazione.

La Corte Costituzionale ha rimarcato la rilevanza anche a livello della Carta fondante delle indicate finalità perseguite dalla disposizione in esame, ha infatti (nel dichiarare non fondata al questione di legittimità costituzionale dell’art. 33 comma 5, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui tale norma non riconosce il diritto del lavoratore dipendente a scegliere la sede più vicina al proprio domicilio) avuto modo anche di ricordare come, esaminando alcuni profili della L. n. 104 dei 1992, ne ha già sottolineato l’ampia sfera di applicazione, diretta ad assicurare, in termini quanto più possibile soddisfacenti, la tutela dei portatori di handicap, ed ha aggiunto anche che essa incide sul settore sanitario e assistenziale, sulla formazione professionale, sulle condizioni di lavoro, sulla integrazione scolastica, e che in generale dette misure hanno il fine di superare – o di contribuire a fare superare – i molteplici ostacoli che il disabile incontra quotidianamente nelle attività sociali e lavorative e nell’esercizio dei diritti costituzionalmente protetti (Corte
Costituzionale sentenza n. 406 del 1992).

La Suprema Corte di Cassazione ha tra l’altro chiarito che: “Nonostante l‘innegabile sua portata sociale la disposizione scrutinata non può però far ritenere che il diritto del genitore o del familiare lavoratore dell‘handicappato di scegliere la sede più vicina al proprio domicilio e di non essere trasferito in altra sede senza il suo consenso sia un diritto assoluto o illimitato in quanto presuppone, oltre agli altri requisiti
esplicitamente previsti dalla legge, altresì la compatibilità con l’interesse comune posto che secondo il legislatore – come è dimostrato anche dalla presenza dell‘inciso “ove possibile ” — il diritto alla tutela dell‘handicappato non può essere fatto valere quando il relativo esercizio venga a ledere in maniera consistente le esigenze economiche ed organizzative del datore di lavoro, in quanto ciò può tradursi –
soprattutto per quel che riguarda i rapporti di lavoro pubblico — in un danno per la collettività (cfr.: Cass. 29 settembre 2002 n. 12692).

Solo in questo caso quindi il diritto del familiare-lavoratore dovrebbe bilanciarsi con altri interessi, che trovano anche essi una copertura costituzionale, sicché il riconoscimento del diritto del lavoratore—familiare
potrebbe (a seconda delle situazioni fattuali a fronte delle quali si intenda farlo valere) cedere a rilevanti esigenze economiche, organizzative o produttive dell‘impresa, e per quanto riguarda i rapporti di lavoro
pubblico, ad interessi della collettività ostativi di fatto alla operatività della scelta della L. n. 104 del 1992, ex art. 33, comma 5.

In quest’ultimo caso però, la prova della sussistenza delle ragioni impeditive del diritto alla scelta delle sede fa carico […] sul datore di lavoro. A tale conclusione conducono la lettera della legge, la considerazione che
le ragioni da provare sono a diretta e più agevole conoscenza del datore di lavoro, ed infine il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità in tema di trasferimento ex art. 2103 c.c., u.c., (per l’affermazione
che le ragioni tecniche, organizzative e produttive, poste a base del trasferimento da una unità produttiva ad altra del lavoratore, debbano essere provate dal datore di lavoro cfr. ex plurimis: Cass. 22 marzo 2005 n.
6117, Cass. 15 maggio 2004 n. 9290).

Nel nostro caso, i citati principi sanciti dalla Legge e dalla Suprema Corte di Cassazione valgono a fortiori sia perché sono presenti soggetti portatori di handicap sia perché in questo caso la Pubblica Amministrazione
intende dare copertura ai posti vacanti a mezzo di pubblico Concorso.

Dunque sono concretamente realizzati i due presupposti che le Supreme Giurisdizioni richiedono affinché possa essere riconosciuto il diritto del
disabile nella sede lavorativa richiesta e disponibile.

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