Concorso Dirigenti Scolastici. Anche TAR Puglia respinge i ricorsi degli esclusi dalla prova orale

Di Lalla
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red – Dopo quello della Campania, arriva l’esito dei ricorsi al TAR Puglia da parte dei candidati esclusi dalla prova orale del concorso Dirigenti Scolastici indetto con decreto del Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione del 13 luglio 2011 per 236 posti in Puglia.

red – Dopo quello della Campania, arriva l’esito dei ricorsi al TAR Puglia da parte dei candidati esclusi dalla prova orale del concorso Dirigenti Scolastici indetto con decreto del Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione del 13 luglio 2011 per 236 posti in Puglia.

Si tratta di 23 sentenze emanate dal TAR Puglia (sezione seconda) di cui l’Associazione Sindacale Dirigenti Scuola – Confedir pubblica un estratto:

"Parte ricorrente, non avendo superato le prove scritte, non è stata ammessa alla prova orale e deduce l’illegittimità di tale esclusione per i seguenti motivi:

– violazione e falsa applicazione dell’art. l0 del d.p.r. 10 luglio 2008, n.240; violazione dell’art. 24 e dell’ art.97 della costituzione ed eccesso di potere per irragionevolezza procedimentale per l’attività svolta dal Segretario della Commissione Esaminatrice;
– eccesso di potere per perplessità, illogicità e difetto di motivazione della valutazione negativa formulata dalla Commissione con l’attribuzione di punteggi numerici ai suoi elaborati ed un sintetico giudizio di “insufficiente” delle schede valutative.
– violazione dell’art.12 del D.P.R. 487/1994.

Con successivi motivi aggiunti, parte ricorrente, dopo l’accesso agli atti ed agli elaborati di alcuni candidati, individuati in forma anonima, ammessi alle prove orali, che hanno superato le prove scritte, ha dedotto ulteriori censure, con cui si assume l’illegittimità dell’operato della Commissione sia per il giudizio valutativo positivo che per presunte anomalie riscontrate in ordine agli elaborati di tali candidati.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca e l’Ufficio scolastico regionale per la Puglia, che hanno chiesto il rigetto del ricorso.
All’udienza pubblica del 16 maggio 2013 la causa è stata introitata per la decisione.
Il ricorso è infondato.

Va disattesa la prima censura di violazione e falsa applicazione dell’art. l0 del d.p.r. 10 luglio 2008, n.240; violazione degli artt. 24 e 97 della costituzione ed eccesso di potere per irragionevolezza procedimentale, in quanto la Commissione avrebbe operato in composizione illegittima per la partecipazione del segretario, soggetto non legittimato, nella fase di valutazione,che ha redatto e firmato non solo i verbali, ma anche gli elaborati e le relative schede valutative, unitamente ai commissari ed al presidente.

In particolare, parte ricorrente sostiene che sarebbe stato violato l’art. 10 del D.P.R. 10 luglio 2008 n. 140, recante disposizioni in materia di composizione delle commissioni esaminatrici da istituire per la valutazione delle prove teorico pratiche da svolgersi nell’ambito del concorso per i aspiranti dirigenti scolastici. Al riguardo il Collegio rileva che tale articolo si limita a determinare le modalità di nomina delle commissioni esaminatrici, la loro composizione con un Presidente (di cui è sancita l’unicità anche in caso di più sottocommissioni) e due componenti, aventi specifici e determinati requisiti, ed –ai fini che interessano nella fattispecie in esame- sancisce, al sesto comma, che “Le funzioni di segretario sono svolte da personale appartenente all’area professionale C oppure, in carenza, da personale appartenente all’area professionale B3.” Parte ricorrente non contesta il mancato possesso dei requisiti prescritti per la nomina a segretario, ma contesta le modalità di svolgimento del suo incarico da parte di tale figura professionale, alle quali il suindicato articolo non fa alcun riferimento e che quindi sono da ricercare aliunde e quindi la dedotta violazione di tale norma appare palesemente non pertinente.

Il ricorrente, infatti, lamenta che il segretario della commissione esaminatrice istituita per la valutazione degli elaborati scritti del concorso per dirigente scolastico in esame, avrebbe non soltanto sottoscritto i verbali delle sedute della commissione, ma avrebbe anche partecipato alla correzione dei elaborati ed alla formulazione del giudizio valutativo, determinando con il suo operato l’illegittimità dell’intera procedura concorsuale.

Ma tale assunto difensivo non trova alcun riscontro nella disamina della copiosa documentazione prodotta in giudizio e si fonda sull’erroneo presupposto che compiti esclusivi del segretario siano soltanto la redazione e l’apposizione della firma sui verbali, mentre la firma sugli elaborati e sulle schede valutative costituiscano attività esulanti dal suo incarico e configurerebbero la illegittima partecipazione del segretario alla valutazione degli elaborati ed alla redazione delle schede valutative.

In realtà, la ricostruzione effettuata da controparte e le conclusioni tratte dalla mera sottoscrizione delle valutazioni degli elaborati e dei giudizi da parte del segretario, appaiono davvero singolari ed innovative rispetto ad un consolidato principio, secondo cui il segretario non si limita solo alla redazione e sottoscrizione del verbale, ma sottoscrive anche tutti gli atti, compresi anche gli elaborati e le schede valutative da allegare al verbale.

D’altronde tale principio risulta espressamente recepito in una specifica statuizione normativa in riferimento al concorso di abilitazione per procuratore ed avvocato – R.D. R.D. 22-1-1934 n. 37, la quale può assunta come normativa generale di riferimento in materia concorsuale, il cui articolo 24, primo comma sancisce che “Il voto deliberato deve essere annotato immediatamente dal segretario, in tutte lettere, in calce al lavoro (cioè gli elaborati). L’annotazione è sottoscritta dal presidente e dal segretario.”

Peraltro la Corte costituzionale si è anche pronunciata in più occasioni su tale statuizione, dichiarando con ordinanza 23-27 gennaio 2006, n. 28, la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 23, quinto comma, 24, primo comma, con successiva sentenza 26-30 gennaio 2009, n. 20, non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 17-bis, 22, 23 e 24, primo comma, sollevata in riferimento agli artt. 24, primo e secondo comma, 111, primo e secondo comma, 113, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione ed infine con altra sentenza 7 – 8 giugno 2011, n. 175, non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 17-bis, comma 2, 23, quinto comma, 24, primo comma, come novellato dal decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2003, n. 180, sollevate in riferimento agli articoli 3, 4, 24, 41, 97 e 117 della Costituzione.
Ad abundantiam il comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l’allegato 1 allo stesso decreto, ha ribadito la permanenza in vigore di una serie di statuizioni del suddetto R.D. n. 37/1934, compreso specificamente l’articolo 24.

La sottoscrizione da parte del segretario di ogni atto compiuto e/o redatto dalla commissione esaminatrice è preordinata ad assicurare la trasparenza della attività compiuta dalla commissione giudicatrice nell’ambito della procedura selettiva dei candidati e quindi costituisce uno strumento di tutela e di garanzia anche degli stessi candidati (in senso conforme T.A.R. Roma Lazio sez. 1 3 novembre 2009 n. 10725).
Il segretario, quale componente presente a tutte le operazioni compiute dalla commissione, ha soltanto funzioni serventi e certificatorie alle attività della commissione stessa ed ha in tale veste l’obbligo di firmare tutti gli atti da allegare ai verbali della procedura concorsuale.

Con la seconda censura parte ricorrente deduce l’illegittimità degli atti impugnati per eccesso di potere per perplessità, illogicità e difetto di motivazione della valutazione formulata dalla Commissione con l’attribuzione di punteggi numerici alle due prove scritte, accompagnata dallo scarno giudizio di “insufficiente” contenuto nelle schede valutative ed assume che sia tecnicamente errata la valutazione negativa dei propri elaborati.

Anche tale censura va disattesa, in quanto il Collegio ritiene legittima nei concorsi pubblici la valutazione in forma numerica, in quanto il voto numerico esprime e sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale della Commissione, contenendo in sé la sua stessa motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti (salvo il caso in cui vengano forniti elementi da parte del ricorrente tesi a dimostrare l’abnormità o manifeste illogicità od almeno l’esistenza di una mancanza di unanimità tra i componenti della commissione e la richiesta di uno dei commissari di specifiche determinazioni, circostanze di cui non vi è però traccia nella fattispecie in esame.
Trattasi di un consolidato orientamento giurisprudenziale (ex multis Consiglio Stato sez. VI, 2 aprile 2012, n. 1939, formulato proprio in riferimento al concorso a posti di dirigente scolastico, Consiglio di Stato sez. IV n. 5504/2006, C.d.S., sez. IV, 29 ottobre 2001, n. 5635; 27 maggio 2002, n. 2926; 1° marzo 2003, n. 1162, C.d.S., Sez. I, 15.5.2010, n. 5002, T.A.R. Salerno Campania sez. II 25 gennaio 2013 n. 197), che, anche successivamente all’entrata in vigore della legge della legge n. 241/1990 ha reiteratamente riaffermato la legittimità del voto numerico.

Tale modalità, oltre a rispondere ad un evidente principio di economicità dell’attività amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza sulle valutazioni di merito compiute dalla commissione e sul potere amministrativo da quest’ultima espletato. Inoltre la Corte Costituzionale con ordinanza n. 420 del 2005 ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge n. 241/1990 in relazione agli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione, proprio con riferimento al sollevato dubbio circa l’obbligo della valutazione delle prove di concorso a posti di pubblico impiego in modo diverso dall’attribuzione del punteggio numerico.

Ma vi è di più.
Infatti nella procedura concorsuale in esame, oltre il voto numerico era previsto ed è stato attribuito anche un sintetico giudizio in lettere, che nella fattispecie in esame è di “insufficiente” e corrisponde pienamente a quello numerico.

Al riguardo la Commissione esaminatrice ha definito i criteri ai quali attenersi nella valutazione degli elaborati ed ha adottato, per assicurare trasparenza e par condicio tra tutti i candidati, due distinte schede, una per ciascuna delle due prove scritte, corredate dagli indicatori degli elementi da prendere in considerazione, per ciascuno dei quali attribuire un punteggio, di cui era predeterminata la soglia minima e massima.

Per l’ammissione alle prove orali il punteggio minimo complessivo, derivante dalla sommatoria dei vari indicatori, era di 21/30 in entrambe le prove scritte con la conseguenza che una valutazione inferiore al minimo di 21, come si è verificato per l’odierna parte ricorrente, è stata qualificata "insufficiente" e non ha consentito l’ammissione alla successiva fase della prova concorsuale.
Lo sviluppo del giudizio finale – superata la soglia della insufficienza – si sostanzia in scala di
valore/giudizio a 10 intervalli da 21 su 30 a 30 su 30 – di cui il 21 su 30 risulta soddisfacente, cioè
soddisfa l’ammissione, e, a seguire, gli altri punteggi fino all’eccellente del punteggio massimo di 30 su 30.

Sotto altro profilo, risulta altresì infondata anche l’ulteriore censura di erroneità del giudizio negativo espresso dalla Commissione. Infatti la valutazione delle prove di esame è espressione dell’ampia discrezionalità tecnica di cui esse dispongono nello stabilire l’idoneità tecnica e culturale dei candidati, il cui esercizio è stato ritenuto sindacabile soltanto sotto il profilo dell’eccesso di potere per illogicità manifesta, travisamento dei fatti, vizi insussistenti nel caso di specie, in cui parte ricorrente non indica quali elementi di abnormità inficiano la valutazione della Commissione, ma si limita a sostenere, oltre a considerazioni sugli elaborati degli altri candidati su cui si ritornerà in prosieguo, l’erroneità della valutazione negativa dei suoi elaborati formulata da parte della Commissione esaminatrice, in ordine alla quale al giudice della legittimità è precluso invadere il nucleo più riservato del merito valutativo. (ex multis Consiglio di Stato sez. IV n. 5504/2006).

Né può trovare accoglimento l’ulteriore censura di violazione dell’art.12 del D.P.R. 487/1994, che dispone che la Commissione, nel corso della prima riunione, stabilisca i criteri e le modalità di correzione delle prove concorsuali al fine di assegnare i punteggi alle singole prove.

Infatti la Commissione ha regolarmente proceduto a tali adempimenti con congruo anticipo –circostanza incontestata- prima della data fissata per l’inizio delle prove d’esame e l’eventuale fissazione dei criteri non nella prima riunione, circostanza di cui peraltro la parte ricorrente non ha fornito neanche alcun principio di prova, non renderebbe comunque illegittima la procedura concorsuale, tenuto conto del carattere non perentorio di tale termine e del conseguito perseguimento delle finalità, cui tale statuizione è preordinata, nella procedura concorsuale in esame, caratterizzato peraltro da un elevato numero di partecipanti.

Con successivi motivi aggiunti, parte ricorrente, dopo l’accesso agli atti ed agli elaborati di alcuni candidati, individuati in forma anonima, ammessi alle prove orali, che hanno superato le prove scritte, ha prospettato ulteriori censure, con il supporto di consulenze grafologiche e valutative pro-veritate, rese da esperti, sia avverso i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo, che con i successivi atti della procedura concorsuale, con le quali ha dedotto la illegittimità delle modalità di valutazione delle prove dei suddetti candidati, asserendo la sufficienza delle prove di parte ricorrente e la sussistenza di molteplici vizi, tra cui il plagio da testi ed altri riconducibili alla disamina grafologica di alcune parti degli elaborati di altri candidati.

Al riguardo è consolidato l’orientamento giurisprudenziale (Consiglio di Stato sez. IV 20 giugno 2012 n. 3620, sez. IV, 17 aprile 2009 n. 1853, sez. IV, 11 gennaio 2008 n. 71, sez. IV, 30 maggio 2007, n. 2781, T.A.R. Calabria- Catanzaro sez II 22 luglio 2011 n. 1052), secondo cui tali pareri pro veritate non hanno rilevanza giuridica al fine di confutare il giudizio della commissione.

Spetta infatti in via esclusiva a quest’ultima la competenza a valutare gli elaborati degli esaminandi ed a meno che non ricorra l’ipotesi residuale del macroscopico errore logico (nella fattispecie non rilevabile), non è consentito al giudice della legittimità sovrapporre alle determinazioni da essa adottate il parere reso da un soggetto terzo, quale che sia la sua qualifica professionale ed il livello di conoscenze e di esperienze acquisite nella materia de qua.

Le suddette censure prospettate nei motivi aggiunti avverso la valutazione positiva degli elaborati di altri candidati vanno comunque dichiarate inammissibili per sopravvenuto difetto di interesse a ricorrere.

Infatti la riscontrata infondatezza del ricorso introduttivo determina l’intangibilità dell’atto di esclusione di parte ricorrente dalla procedura concorsuale di cui si controverte, di modo che nessuna utilità sostanziale si verificherebbe in capo alla posizione giuridica di parte ricorrente dall’accoglimento delle suindicate doglianze le quali anche se fondate non comporterebbero la caducazione generale del concorso di cui si controverte ma eventualmente soltanto l’efficacia invalidante inter partes ed in sostanza la mera esclusione dal concorso di singoli candidati od una diversa loro collocazione in una graduatoria alla quale parte ricorrente risulta estranea. (in senso conforme TAR Lazio Sezione Terza Bis sentenza n. 2709/2013 e 2722/2013, concernenti due giudizi concernenti specificamente lo stessa procedura concorsuale di cui è causa nel presente giudizio).
Sulla base delle suesposte considerazioni, il ricorso va respinto ed i motivi aggiunti vanno dichiarati inammissibili. "

ANP Campania. Respinti ricorsi concorso a DS della regione 

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