Concorso Dirigenti Scolastici 2011, Associazione Dirigere una scuola migliore: ingiustizie non sanate

WhatsApp
Telegram

Associazione Dirigere una scuola migliore – In Italia non solo può succedere, ma è la prassi.
Nonostante la sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1 comma 88 lettera b della legge 107, ancora oggi nessuno dei nostri legislatori ha provveduto ad inserire allo stesso comma 88 una lettera c che includa i ricorrenti del 2011 in quanto trovasi attualmente nelle medesime condizioni dei ricorrenti di concorsi 2004 e 2006.

Se svolgiamo un’attenta analisi del dibattito e della sentenza della Corte Costituzionale, ci troviamo difronte a le seguenti affermazioni:

1. che la L. 107 art. 1, in particolare dai comma 87 e successivi, è una legge provvedimento e quindi rappresenta un intervento normativo sorretto da motivi di interesse pubblico poiché interviene sul rilevante contenzioso giurisdizionale del concorso 2004\2006;

2. che la disciplina introdotta dalla lettera b si è prefissa l’obiettivo di regolare situazioni di specifica attenzione da parte del legislatore al fine di dare una definitiva soluzione al contenzioso amministrativo evitando che relativi effetti continuassero a rendere problematica la programmazione del servizio e aumentando il fenomeno delle reggenze;

3. che la durata, la consistenza, anche quantitativa del contenzioso amministrativo, e il notevole lasso di tempo intercorso hanno giustificato l’applicazione della legge con un corso-concorso di 80 ore per i ricorrenti del concorso 2004\2006;

4. che il numero dei soggetti che hanno impugnato gli atti sono un numero esiguo;

5. che la mancanza di una sentenza o di una soluzione definitiva è sintomo di una difficoltà nella definizione delle relative contestazioni.
Tali affermazioni, sono oggi ancora più valide per i ricorrenti del concorso 2011 poiché la situazione attuale è equiparabile a quella del 2004-2006. Difatti esistono gli stessi presupposti per i rilevanti contenziosi del concorso DS del 2011, dove sono state denunciate numerose illegalità, non solo per le regioni Lombardia e Toscana ma anche per le altre regioni come la Campania e la Sicilia, etc.

Inoltre esisterebbero ragioni straordinarie, peculiari, di interesse pubblico in quanto ad oggi abbiamo sedi scolastiche senza dirigenti, che necessitano di una guida anche in vista della situazione difficile nel quale l’Italia si trova ad affrontare la pandemia del covid-19. Anche il numero dei soggetti che hanno impugnato gli atti nel concorso 2011 non sono più un numero cospicuo ma esiguo al pari del 2004- 2006. Inoltre il notevole lasso di tempo intercorso dal concorso 2011 e la mancanza di una sentenza o
di una soluzione definitiva rappresenta, così come dichiarato dalla Corte costituzionale, un sintomo di una difficoltà nella definizione delle relative contestazioni come lo è stato per i ricorrenti del 2004- 2006. Per le ragioni su citate delineate anche dalla Corte costituzionale, i ricorrenti 2011, ribadiscono la necessità di inserire al comma 88 una lettera c che li includa definitivamente. E’ evidente che sussiste una disparità di trattamento che potrebbe facilmente essere superata con questa soluzione.

Concludo così come ho iniziato, con una domanda: esiste per caso un motivo oscuro a noi poveri mortali che ne impedisce la risoluzione?

WhatsApp
Telegram

Abilitazione all’insegnamento 30 CFU. Corsi Abilitanti online attivi! Università Dante Alighieri