Concorso Dirigenti riservato agli incaricati. Commissione bilancio boccia emendamento alla Stabiltà

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red – Non è proseguito l’iter dell’emendamento presentato da Di Lello, il numero 1.1022 alla Legge di Stabilità, che permetteva ai docenti incaricati per almeno un triennio di accedere alle graduatorie ad esaurimento dei vincitori dell’ultimo concorso a preside e ad un concorso riservato.

red – Non è proseguito l’iter dell’emendamento presentato da Di Lello, il numero 1.1022 alla Legge di Stabilità, che permetteva ai docenti incaricati per almeno un triennio di accedere alle graduatorie ad esaurimento dei vincitori dell’ultimo concorso a preside e ad un concorso riservato.

Risultato inammissibile in quanto presentava una copertura finanziaria carente o inidonea. Vi riportiamo il testo integrale

Dopo il comma 258, inserire i seguenti: 258-bis. Al fine di operare una completa razionalizzazione del sistema degli incarichi temporanei della dirigenza scolastica, in previsione del passaggio al nuovo sistema di reclutamento, i termini per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo 24-quinquies del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono prorogati per i docenti che hanno ottenuto, a decorrere dall’anno scolastico 2006/2007, la conferma dell’incarico di presidenza per almeno un triennio, secondo quanto previsto dall’articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e che non siano già collocati in quiescenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Tali soggetti possono chiedere l’iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie.

258-ter. La riserva di cui al comma 258-bis è sciolta a seguito della positiva partecipazione ad apposita procedura concorsuale, riservata per titoli ed esami. La procedura concorsuale, organizzata su base regionale, consta della valutazione dei titoli e dell’anzianità di servizio, ai fini dell’attribuzione del punteggio nella graduatoria finale, e di una prova scritta selettiva, superata con il punteggio di almeno 21/30, il cui oggetto e i cui criteri di valutazione e superamento sono stabiliti dal decreto di cui al comma 258-quater, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 3 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 gennaio 2011, n. 2. I candidati risultati idonei a seguito del superamento della procedura di cui al precedente periodo sono inseriti per ordine di punteggio ottenuto e immessi in ruolo in coda ai vincitori inseriti nelle graduatorie regionali della procedura concorsuale bandita con decreto del Direttore generale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 – 4a serie speciale – del 15 luglio 2011, a partire dall’anno scolastico 2014/2015.

L’assunzione è disposta esclusivamente nella regione ove l’aspirante ha compiuto il servizio quale preside incaricato. È previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale, di importo non superiore a euro 100 pro capite. 258-quater. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono disciplinati le modalità di svolgimento della procedura di cui al comma 258-ter, da concludersi entro il 31 agosto 2014, le modalità di nomina delle commissioni giudicatrici, delle quali non potranno far parte soggetti che sono stati già membri di commissioni concorsuali per il reclutamento di dirigenti scolastici, e i termini per consentire l’espletamento della procedura di cui ai predetti commi, fini dell’assunzione degli aspiranti nella qualifica di dirigente scolastico, con stipula di contratti a tempo indeterminato, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all’articolo 39, commi 3 e 3-bis della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per i posti vacanti e disponibili, a decorrere dall’anno scolastico 2014/2015, detratto un numero pari al 20 per cento dai posti a valere su quelli relativi alle facoltà assunzionali annualmente autorizzate per l’assunzione nel ruolo di dirigente scolastico, da conteggiare singolarmente nelle varie regioni interessate, per ciascun anno scolastico.

258-quinquies. Al fine di attuare le procedure di cui ai commi 258-ter e 258-quater si provvede per l’anno 2014 prioritariamente attraverso il contributo di cui al comma 258-ter e mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per il reclutamento e la formazione iniziale dei dirigenti scolastici, nonché, ove occorra, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti destinati all’edilizia e alle attrezzature didattiche e strumentali, di cui all’articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, iscritti nel programma «Istituti di alta cultura» della missione «Istruzione universitaria», nonché della parte del fondo di cui all’articolo 1-bis della legge 18 dicembre 1997, n. 440. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, entro il 31 marzo 2014, formula le relative proposte di rimodulazione delle riduzioni di cui al primo periodo, senza pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all’articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e a provvedere, nell’ipotesi di incongruità o insufficienza delle coperture finanziarie previste, all’individuazione delle risorse occorrenti, anche attraverso riduzione delle risorse destinate ai sensi di quanto disposto dai commi 194 a 198 dell’articolo 1 della presente legge.

1. 1022. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli, Gebhard, Plangger.

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