Concorso dirigenti. Il TAR del Lazio respinge la domanda di misure cautelari provvisorie
L’ADI comunica che è stata inviata alla camera di consiglio del 6 dicembre 2011, la decisione sui ricorsi degli esclusi alla prova preselettiva
L’ADI comunica che è stata inviata alla camera di consiglio del 6 dicembre 2011, la decisione sui ricorsi degli esclusi alla prova preselettiva
Il ricorso chiedeva l’annullamento, previa sospensione, dell’efficacia, del provvedimento avente ad oggetto: la “mancata ammissione alle prove scritte del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici”.
Il Presidente, Evasio Speranza, ha respinto la domanda di concessione di misure cautelari provvisorie e ha fissato l’esame dell’istanza cautelare in sede collegiale in Camera di Consiglio il 6 dicembre 2011.
Il testo della sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 9116 del 2011, proposto da:
………………………………………………………….contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per L’Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio Scolastico Regionale per L’Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale per Le Marche, Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ufficio Scolastico Regionale per L’Umbria, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto;
nei confronti di
……………………………
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento avente ad oggetto: “mancata ammissione alle prove scritte del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici”
Visti………………………………..;
Considerato che, ad un primo sommario esame, non appaiono sussistenti l’estrema gravità e l’urgenza tali da non consentire la dilazione della decisione sulla domanda cautelare proposta con il ricorso, fino alla data della prima Camera di Consiglio utile;
P.Q.M.
Respinge la suindicata domanda di concessione di misure cautelari provvisorie e fissa per l’esame in sede collegiale dell’istanza cautelare la Camera di Consiglio del 6 dicembre 2011.
…………………………..
Così deciso in Roma il giorno 24 novembre 2011.
Il Presidente
Evasio Speranza