Concorso a dirigente scolastico, ecco tutte le commissioni: quali compiti

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Il corso-concorso per dirigente scolastico si articola, come riferito in diverse nostre schede, in un concorso e in un corso di formazione dirigenziale e tirocinio, preceduti dall’eventuale prova pre-selettiva.

La predetta articolazione determina la costituzione di due Commissioni: una per il Concorso; una per il Corso di formazione e tirocinio.

Commissione concorso di ammissione al corso di formazione dirigenziale

La costituzione della Commissione è disciplinata dagli articoli 15 e 16 del Regolamento (DM n. 138/2017), cui rinvia l’articolo 5 del bando di concorso.

La Commissione:

  • è nominata dal Direttore generale preposto alla direzione competente per gli indirizzi generali relativi alla disciplina giuridica ed economica del personale scolastico.
  • è composta da un Presidente e due componenti;
  • è integrata da un componente esperto per ciascuna delle lingue straniere prescelte dai candidati e, per la prova orale, da un componente esperto in informatica;
  • può comprendere personale collocato in quiescenza da non più di tre anni dalla pubblicazione del Bando.

Presidente

Il presidente è individuato tra: magistrati amministrativi, ordinari e contabili; avvocati e procuratori dello Stato; dirigenti di amministrazioni pubbliche, possibilmente diverse dal Miur, che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali; professori di prima fascia di università statali e non statali.

In caso non sia possibile procedere alla nomina nell’ambito del succitato personale, a causa di comprovata carenza, il presidente va individuato tra: dirigenti amministrativi o tecnici, anche appartenenti all’amministrazione scolastica centrale e periferica; dirigenti scolastici. In tal caso è richiesta un’anzianità nei ruoli dirigenziali di almeno dieci anni.

Componenti

I componenti, come suddetto, sono due: una va individuato tra i dirigenti scolastici; l’altro tra i dirigenti tecnici o amministrativi di comprovata qualificazione nelle materie oggetto del concorso. Sia i primi che i secondi devono avere un’anzianità di servizio nei ruoli dirigenziali di almeno cinque anni.

Esperti in lingua straniera

Gli esperti in lingua straniera vanno individuati, indifferentemente, tra i professori universitari di prima o seconda fascia della relativa lingua o tra i docenti di ruolo abilitati nell’insegnamento per le classi di concorso della relativa lingua. Questi ultimi devono aver svolto cinque anni di servizio specifico (nella classe di concorso della lingua in questione).

Esperti in informatica

Gli esperti di informatica vanno individuati tra i docenti di ruolo abilitati all’insegnamento della classe di concorso A-41 e con cinque anni di servizio specifico.

Segretario

Le funzioni di segretario sono svolte da personale amministrativo della terza area.

Sottocommissioni

Nel caso in cui alla prova scritta sia ammesso un numero di aspiranti dirigenti superiore a 250 unità, si procede alla costituzione di Sottocommissioni, inclusi anche i membri aggregati.

E’ prevista la costituzione di una Sottocommissione per ogni gruppo, o frazione, di 250 candidati.

Ogni Sottocommissione è composta da un presidente aggiunto, due componenti aggiunti ed un segretario aggiunto.

I componenti delle Sottocommissioni devono essere in possesso dei requisiti richiesti ai membri della Commissione e, pertanto, vanno individuati tra i soggetti di cui sopra.

I lavori delle Sottocommissioni sono coordinati dal Presidente della Commissione iniziale.

Supplenti

E’ prevista la nomina di un supplente per ciascun componente della Commissione e delle eventuali Sottocommissioni, secondo le modalità di nomina sopra riportate.

Parità di genere

La costituzione della Commissione e delle Sottocommissioni deve essere tale da garantire la presenza di entrambi i generi, eccetto i casi di motivata impossibilità.

Commissione corso di formazione dirigenziale e tirocinio

La costituzione della Commissione è disciplinata dagli articoli 15, 16 e 18 del Regolamento (DM n. 138/2017), cui rinvia l’articolo 14 del bando di concorso.

La Commissione è costituita da soggetti diversi da quelli della Commissione del Concorso, compreso il segretario.

La Commissione è nominata dal Direttore generale preposto alla direzione competente per gli indirizzi generali relativi alla disciplina giuridica ed economica del personale scolastico.

Presidente e Componenti

La Commissione è composta da un Presidente e due componenti, che vanno individuati secondo le medesime modalità sopra riportate per la nomina dei componenti delle Commissione del concorso di cui sopra (vedi paragrafo dedicato al Presidente e ai Componenti).

Non sono previsti esperti in lingua e in informatica, considerato che l’accertamento delle competenze linguistiche ed informatiche è previsto solo nell’ambito della procedura concorsuale.

Segretario

Le funzioni di segretario sono svolte da personale amministrativo della terza area, scelto fra soggetti diversi da quelli che hanno svolto le medesime funzioni nella Commissione del Concorso.

Sottocommissioni

La Commissione può articolarsi in sottocommissioni per ogni gruppo, o frazione, di 250 candidati.

Ciascuna sottocommissione è composta da un presidente aggiunto, due componenti aggiunti ed un segretario aggiunto, scelti tra le categorie sopra riportate.

I lavori delle Sottocommissioni sono coordinati dal Presidente della Commissione iniziale.

Parità di genere

La costituzione della Commissione e delle eventuali Sottocommissioni deve essere tale da garantire la presenza di entrambi i generi, esclusi i casi di motivata impossibilità.

CONDIZIONI OSTATIVE PER PRESIDENTI E COMMISSARI

L’articolo 16 del Regolamento indica le condizioni che rendono impossibile svolgere l’incarico di presidente o componente della Commissione e delle Sottocommissioni:.

a) avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per i quali sia stata formalmente iniziata l’azione penale;

b) avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi delle norme disciplinari dei rispettivi ordinamenti;

c) essere incorsi nelle sanzioni disciplinari previste nei rispettivi ordinamenti;

d) essere stati collocati a riposo da più di tre anni dalla data di pubblicazione del Bando e, se in quiescenza, non aver superato il settantesimo anno d’età alla medesima data.

I presidenti, i componenti e i componenti aggregati della Commissione e delle sottocommissioni, inoltre:

  • non possono essere componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali
  • unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; ne’ esserlo stati nell’anno antecedente alla data di indizione del concorso;
  • non debbono essere parenti o affini entro il quarto grado con un concorrente;
  • non debbono svolgere, o aver svolto nell’anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici;
  • non debbono essere stati destituiti o licenziati dall’impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall’impiego comunque determinata.

Conclusione

Le due Commissioni (quella per il Concorso e quella per il Corso di formazione e tirocinio) presentano la medesima composizione (esclusi i membri aggregati che non sono presenti nella Commissione del Corso di formazione e tirocinio).

I requisiti e le modalità di nomina sono gli stessi per entrambe le Commissioni.

La differenza sta nel fatto che le stesse persone non possono far parte della Commissione del Concorso e di quella del Corso.

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