Concorso dirigente scolastico, dichiarazione titoli: quali sono quelli di preferenza

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I docenti, che hanno superato la prova scritta del concorso per dirigente scolastico, hanno tempo sino al 24 aprile 2019 ai fini della dichiarazione e/o presentazione dei titoli posseduti.

Vediamo quali sono i titoli di preferenza a parità di merito e titoli, ricordando dapprima quali titoli vanno presentati, quali dichiarati ed entro quale data.

Concorso dirigente scolastico: dichiarazione e presentazione titoli

Vanno dichiarati i titoli culturali, di servizio, professionali e di preferenza a parità di merito e titoli, posseduti entro il 29 dicembre 2017, data di scadenza di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso.

La dichiarazione dei titoli avviene tramite Istanze Online entro le ore ore 14:00 del 24 aprile 2019.

Nella nota Miur del 02/04/2019 leggiamo:

Tramite la funzione POLIS sarà inoltre possibile allegare i titoli di cui alla tabella A allegata al DM 138/2017 nonché i titoli previsti dall’articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva.

Alcuni titoli, dunque, vanno presentati in quanto non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostituiva, allegandoli su Istanze Online.

Non possono essere documentati con autocertificazione o dichiarazione sostituiva gli atti sanitari o nella disponibilità di soggetti privati. A titolo di esempio, citiamo alcuni titoli non documentabili:

  • pubblicazioni;
  • articoli;
  • libri o parti di essi;
  • master conseguiti presso strutture private;
  • titoli che danno luogo alla riserva dei posti.

Concorso dirigente scolastico: titoli di preferenza

A parità di titoli e merito, nell’ambito della graduatorie che si formerà al termine del concorso, sono titoli di preferenza quelli indicati nel DPR n. 487/94. Ecco quali:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e  le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per  fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito
al termine della ferma o rafferma.

A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata da:

a) numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b) prestazione lodevole del servizio nelle amministrazioni pubbliche;
c) maggiore età.

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