Concorso a cattedra: a pettine vincitori suppletive, prima sentenza favorevole ai ricorrenti

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Queste le indicazioni che arrivano dal Miur in forma ufficiosa. I ricorrenti che hanno svolto le prove suppletive del concorso a cattedra 2016 e che risulteranno vincitori, ossia supereranno le prove, si collocheranno a pettine nelle graduatorie di merito.

Qualora le sentenze di merito non dovessero arrivare in tempo utile, l’inserimento avverrà con riserva. E con riserva potrà essere conferita l’assunzione in ruolo. Riserva che si scioglierà quando sarà emanata la sentenza definitiva, con la facoltà di rescindere il contratto di lavoro stipulato qualora il Giudice decidesse a favore dell’Amministrazione.

Va però fatto un distinguo, perchè ad oggi i provvedimenti cautelari che hanno disposto l’ammissione dei ricorrenti alle prove suppletive hanno imposto obblighi diversi al Miur.

Ricordiamo ad es.

che tra le varie ordinanze di accoglimento delle richieste dei docenti di precari di partecipare al concorso a cattedra 2016 che alcuni TAR stanno accogliendo a favore dell’espletamento di prove suppletive, l’Ordinanza del Consiglio di Stato 4410/2016 ammette alle prove anche docenti in possesso solo del titolo di studio (laurea) e non abilitazione come richiesto dal bando, ma nega l’accesso all’eventuale graduatoria finale.

Concorso a cattedra, prove suppletive anche per laureati non abilitati ma resta esclusa immissione con riserva nella graduatoria

In questo specifico caso quindi bisognerà attendere la sentenza definitiva.

L’inserimento a pettine potrà essere garantito “in linea di massima”, saranno le specifiche cautelari o sentenze a dire al Miur come comportarsi.

Nel frattempo è stata pubblicata una delle prime sentenze,

la N. 05225/2017, favorevole ai ricorrenti.

La sentenza ha dichiarato illegittima la clausola di esclusione dal concorso della ricorrente in quanto docente di Educazione Musicale e di strumento musicale nella Scuola media priva di abilitazione;

infatti il Miur ha depositato una memoria nella quale non viene trattato lo specifico punto delle classi di concorso per cui è causa e dei relativi percorsi abilitativi.

In questo modo, secondo il Giudice, la circostanza della mancata attivazione del TFA nelle classi di concorso in oggetto può ritenersi provata ai sensi dell’art.64 c.p.a. e dunque tale da ammettere la ricorrente alle prove. Ricordiamo che in questo caso si tratta di una sentenza, e potrebbe quindi essere destinata a fare giurisprudenza per le altre che si attendono nei prossimi mesi.

Sapremo solo tra qualche settimana quale potrà essere l’impatto di tale nuova situazione nelle attuali graduatorie di merito. Le prime pubblicazioni ci dicono che ancora una volta c’è stato un boom di bocciati, ma attendiamo le classi di concorso per le quali in questi giorni si stanno svolgendo le prove pratiche.

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