Concorso a cattedra: permesso o ferie per il giorno della prova preselettiva?

Di Lalla
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Lalla – Molti dei candidati che il 17 o il 18 dicembre parteciperanno al concorso DDG n. 82 del 24 settembre 2012 dovranno usufruire di allontanarsi dal servizio per quella giornata. Analizziamo le possibilità di richiedere un permesso o un giorno di ferie (o più giorni, per chi dovrà contestualmente affrontare uno spostamento).

Lalla – Molti dei candidati che il 17 o il 18 dicembre parteciperanno al concorso DDG n. 82 del 24 settembre 2012 dovranno usufruire di allontanarsi dal servizio per quella giornata. Analizziamo le possibilità di richiedere un permesso o un giorno di ferie (o più giorni, per chi dovrà contestualmente affrontare uno spostamento).

Il CCNL 2006 2009 prevede all’art. 19 specifici permessi per esame per i docenti a tempo determinato (abilitati e non abilitati, indipendentemente dalla durata del contratto)

"7. Al personale docente, educativo ed ATA assunto a tempo determinato, ivi compreso quello di cui al precedente comma 5, sono concessi permessi non retribuiti , per la partecipazione a concorsi od esami, nel limite di otto giorni complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio. Sono, inoltre, attribuiti permessi non retribuiti, fino ad un massimo di sei giorni, per i motivi previsti dall’art.15, comma 2"

Quindi 8 giorni non retribuiti, compresi i giorni per il viaggio.

La conseguenza della mancata retribuzione è esposta al comma 8: "I periodi di assenza senza assegni interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti."

Questo significa che in quella giornata di permesso, oltre a non ricevere la retribuzione, al docente a tempo determinato, viene interrotto il contratto, conteggiato un giorno in meno di contribuzione figurativa. Quando il servizio dovrà essere dichiarato per l’aggiornamento dei punteggi nelle graduatorie, bisognerà staccare i due periodi, avendo cura di indicare lo stacco.

L’alternativa al permesso non retribuito è il giorno di ferie. Le ferie sono disciplinate sempre dall’art. 19 comma 2 "Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell’anno scolastico e comunque dell’ultimo contratto stipulato nel corso dell’anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell’anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto."

Il giorno di ferie viene pertanto retribuito nell’immediato, ma scalato (fino all’a.s. 2011/12) dai giorni di ferie non goduti in pagamento alla fine del contratto (tenendo conto anche delle novità introdotte dalla spending review e dalla legge di stabilità Ferie non godute: ecco come (non) saranno pagate

Inoltre, mentre il permesso deve essere attribuito (si presenta la domanda e il dirigente la convalida), il giorno di ferie deve essere concesso dal Dirigente e non deve implicare oneri per la scuola, pertanto le sostituzioni non possono essere coperte con supplenze a pagamento.

I docenti che usufruiscono dei permessi per diritto allo studio relativi all’a.s. 2012 non possono usufruire di uno di questi, poichè non l’espletamento del concorso non rientra nella tipologia di corso per cui i permessi sono stati concessi.

Se le circostanze sono tali (ad es. convocazione in sessione pomeridiana e breve spostamento), il docente potrebbe usufruire di un permesso breve, come indicato dall’art. 15 comma 1: "brevi permessi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore".

In questo caso entro i due mesi lavorativi successivi, il docente dovrà recuperare le ore, prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso. Solo nei casi nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, l’Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate.

Per il personale docente l’attribuzione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio.

Le altre soluzioni (diversa distribuzione del carico giornaliero di ore, cambio del giorno libero) vanno contrattate all’interno della singola istituzione scolastica, prendendo in considerazione la prassi e la disposizione delle parti.

I docenti a tempo indeterminato e il personale Ata che ha necessità di fruire del permesso faranno invece riferimento agli art. del CCNL che prevedono la possibilità di permesso retribuito per la partecipazione ad esami.

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