Concorso, assunzione spetta anche a docenti con riserva
Giudice del lavoro di Benevento: riconosciuto il danno da ritardata assunzione da concorso del docente vincitore ammesso con riserva dal TAR
Con la sentenza n.1201/2018 il Tribunale di Benevento, sezione lavoro, afferma un principio importante riguardo il diritto al risarcimento del danno da ritardata assunzione da concorso di un candidato ammesso inizialmente con riserva dal Tar.
Nel caso di specie la ricorrente difesa dallo studio legale degli Avv.ti Francesca Rocchi e Chiara Vadalà di Napoli e Roma è risultata vincitrice del concorso di cui al ddg 82/2012 ma è stata assunta a distanza di due anni dal momento in cui doveva essere convocata, poiché l’amministrazione ha deciso, in maniera illegittima, di non convocare i candidati vincitori ammessi con riserva.
Il giudice del lavoro torna sul tema, già affrontato dal Tar Lazio (sentenza n. 13461/2003) e dal Consiglio di Stato (sentenza n. 179/2001), della utilità e portata dei provvedimenti cautelari di inserimento “con riserva” nelle graduatorie concorsuali.
Il tribunale ribadisce come l’inserimento su base di provvedimenti cautelari debba considerarsi subordinato ad una condizione risolutiva, costituita dall’eventuale rigetto della domanda nel merito e che, quindi, il Miur è tenuto, in pendenza di giudizio di merito, ad attribuire al docente iscritto in graduatoria con riserva i contratti a lui spettanti in base al proprio punteggio.
Il principio era già stato affermato dai giudici del lavoro in relazione alle immissioni in Gae “con riserva” (Trib. Chieti; Corte d’appello de L’Aquila, Trib. Avezzano). Il tribunale ha inoltre riconosciuto il diritto al risarcimento del danno patrimoniale nella misura delle retribuzioni non percepite nei due anni di mancata assunzione.