Concorso abilitati, TAR: diplomati AFAM non possono partecipare

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Il TAR Campania – Sezione Quarta – ha emesso un’ordinanza (n. 01314/2018 ) che ha escluso dalla partecipazione al concorso, riservato ai docenti abilitati della scuola secondaria, un gruppo di docenti in possesso del diploma AFAM vecchio ordinamento, conseguito prima dell’entrata in vigore della riforma del comparto, di cui alla legge n. 508/1999.

Il ricorso

I docenti suddetti, in possesso del diploma AFAM vecchio ordinamento, hanno chiesto l’annullamento del procedimento dell’USR Campania che li ha esclusi dal concorso, secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 59/2017. L’esclusione è avvenuta dopo la partecipazione, in seguito alla verifica dei titoli di ammissione effettuata ex post, dopo aver consentito, sulla base delle autocertificazioni, la partecipazione al medesimo.

I ricorrenti, a supporto del ricorso presentato, hanno sostenuto l’efficacia abilitante del loro titolo, invocando l’efficacia “sostanziale” di un provvedimento d’urgenza del Giudice del Lavoro di Napoli (n. 17152/2017 del 07.09.2017) che avrebbe, appunto, riconosciuto l’equipollenza del titolo ai fini dell’abilitazione.

Motivazioni respingimento ricorso

Il TAR ha innanzitutto evidenziato che il Giudice del Lavoro di Napoli si è espresso in merito all’inserimento nelle graduatorie di istituto e che l’equipollenza del titolo, anche ai fini della partecipazione concorsuale, non rientra nel perimetro del contenuto dispositivo del provvedimento. Il TAR, inoltre, ha evidenziato che la giurisdizione , relativamente alla partecipazione al concorso, non è di competenza del Giudice Ordinario.

L’impugnazione, prosegue il TAR, avrebbe dovuto riguardare non il provvedimento dell’USR  ma il bando di concorso (D.D.G. n. 85/2018) che non riconosce valore abilitante ai diplomi AFAM vecchio ordinamento. Di conseugenza vi sono profili di inammissibilità del ricorso stesso.

Entrando nel merito, poi, il TAR ha sostenuto che la domanda dei ricorrenti non sembra suscettibile di positiva delibazione in quanto l’ordinamento non riconosce valore abilitante ai cd. diplomi AFAM ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, della legge n. 508/99 (co. 1 “i diplomi rilasciati dalle istituzioni di cui all’articolo 1 –ossia appunto i diplomi AFAM – , in base all’ordinamento previgente al momento dell’entrata in vigore della presente legge, ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico, mantengono la loro validità ai fini dell’accesso all’insegnamento, ai corsi di specializzazione e alle scuole di specializzazione”; comma 2, “fino all’entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, i diplomi conseguiti al termine dei corsi di didattica della musica, compresi quelli rilasciati prima della data di entrata in vigore della presente legge, hanno valore abilitante per l’insegnamento dell’educazione musicale nella scuola e costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, purché il titolare sia in possesso del diploma di scuola secondaria superiore e del diploma di conservatorio”).

I ricorrenti, conclude il TAR,  avendone avuto la possibilità, avrebbero potuto seguire uno dei corsi di didattica della musica, istituiti ormai da diversi anni, al fine di ottenere l’abilitazione a cui aspirano (per una chiara ricostruzione della fattispecie, v. T.A.R. del Lazio, sez. III bis, n. 8910/2018).

Per quanto detto sopra il ricorso è stato respinto e i docenti esclusi dalla procedura concorsuale.

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