Concorso abilitati, per i dottori di ricerca si riaccendono le speranze

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E’ stata pubblicata l’ordinanza 05134/2018 con cui il Consiglio di Stato rimette alla Corte Costituzionale la decisione sulla legittimità di istituire il concorso straordinario, così come individuato dal Decreto legislativo n. 59 del 13 aprile 2017.

dato che nel frattempo dovranno essere avviati anche i concorsi per docenti con tre anni di servizio e il concorso per laureati con 24 CFU nelle discipline antropo – psico – pedagogiche ed in metodologie e tecnologie didattiche.

Ma le categorie di docenti esclusi da questo primo bando rimettono in discussione le modalità di questo concorso, anche perché del percorso degli altri due non è ancora dato sapere nulla.

L’ordinanza del Consiglio di Stato si occupa di due categorie di docenti, coloro che sono in possesso solo del titolo di studio, e coloro che possiedono anche il titolo di dottore di ricerca.

A detta dell’ordinanza – scrive l’ispettore Miur Max Bruschi – la loro esclusione sarebbe costituzionalmente illegittima, sulla base del seguente ragionamento: siccome il titolo di dottore di ricerca (anzi, neppure il titolo: ma la frequenza dei corsi di dottorato) darebbe l’abilitazione all’insegnamento all’università, “appare illogico che nel più, ovvero l’abilitazione all’insegnamento nell’università, istituzione di grado superiore, non sia compreso il meno, ovvero l’abilitazione all’insegnamento della stessa materia nell’istituzione di grado inferiore, ovvero la scuola superiore“.

Posto che non mi risulta l’esistenza di alcuna “abilitazione all’insegnamento all’Università“, – prosegue Bruschi – istituto che presumevo cancellato dalla legge 924/1970 che abrogò gli esami di abilitazione alla libera docenza; posto che sulla base del predetto ragionamento sarebbe cancellato il distinto stato giuridico dei docenti dell’istruzione e dell’università, mi limito a riportare le parole della stessa sezione del Consiglio di Stato, seppure in composizione diversa, che nella recente sentenza 2264/2018, proprio in merito alla richiesta di partecipazione dei dottori di ricerca alla GMRE, così si esprimeva: “Considera al riguardo il Collegio che, dall’esame della normativa sopra richiamata, emerge che: a) il comma 110 dell’art. 1 della l. n. 107 del 2015 ha richiesto il titolo di abilitazione all’insegnamento, per la partecipazione al concorso de quo; b) nessuna disposizione di rango primario o secondario ha disposto l’equiparazione o l’equipollenza del titolo di dottorato di ricerca all’esito favorevole dei percorsi abilitanti; c) la disciplina sui percorsi abilitanti e quella del dottorato di ricerca sono distinte e perseguono finalità diverse“.

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