Concorso a cattedra, TAR riammette in graduatoria docente escluso per non aver presentato la domanda di partecipazione

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Con D.D.G n 106 del 23.02.2016 veniva indetto dal MIUR Concorso per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente per i posti comuni nell’organico dell’autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado.

Il ricorrente in possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura concorsuale per le classi di concorso A 27 ( matematica e fisica) e A 26 ( matematica) e A20 ( Fisica ) partecipava all’espletamento delle prove concorsuali. In tutte le prove il candidato è stato regolarmente identificato.

Superata la procedura concorsuale per la classe A 026, matematica, in data 23 settembre il ricorrente è stato inserito nella relativa graduatoria dell’Ufficio Scolastico Regionale Lombardia mentre in data 4 ottobre è stato rimosso dalla graduatoria definitiva con la seguente motivazione:

In riferimento al mancato inserimento del candidato nella graduatoria della classe di concorso A 26, si precisa che l’Ufficio scolastico regionale ha trasmesso alla Commissione le istanze di partecipazione dei candidati alle singole classi di concorso dell’ambito AD 7 da cui risulta che il ricorrente ha presentato domanda per la sola classe A 027; non avendo presentato domanda per la classe A 026 non risulta inserito nella graduatoria della classe di concorso A 026.
Ne discende che, il docente nonostante fosse giunto al termine del concorso e avesse superato le prove concorsuali, l’Amministrazione sul rilievo della mancata presentazione della domanda di partecipazione relativamente alla classe di concorso A26 e nonostante il candidato fosse stato ammesso a sostenere le relative prove concorsuali, lo esclude dalla graduatoria definitiva.

Il docente ritenendosi illegittimamente escluso presenta ricorso al TAR difeso dall’Avv. Lorenzo Esposti del Foro di Milano.
Nel caso di specie il ricorrente ha partecipato al Concorso sia per la classe A26, matematica, sia per la classe A 27, matematica e fisica, poiché munito dei titoli di ammissione alle classi concorsuali, giusti i titoli indicati nell’unica domanda di partecipazione presentata.
Pertanto il docente era in possesso dei requisiti di partecipazione necessari e sufficienti per prendere parte alle procedure concorsuali in oggetto.

Il docente compilando solo la domanda di partecipazione per la classe di concorso di matematica e fisica A 27, in considerazione dell’appartenenza al comune ambito disciplinare AD 07 ha ritenuto che non fosse richiesto l’inoltro di un’ulteriore domanda di partecipazione per la classe di concorso A 026, rassicurato anche dalla circostanza che in tutte le precedenti procedure concorsuali ( l’ultima risalente al 2012) non si dovevano compilare due domande rispettivamente per matematica e matematica e fisica, bensì una sola, ovvero quella per matematica e fisica della attuale classe di concorso A 027.

Il TAR Lombardia con Ordinanza n. 19/2017 ha statuito che “ avendo l’Amministrazione ammesso il ricorrente a svolgere le prove per matematica e fisica ha valutato che egli avesse presentato due domande;
l’irregolarità nel pagamento della tassa di concorso per una sola prova non può essere sanzionata con l’esclusione dalla graduatoria dopo il superamento delle prove ma solo con la richiesta di integrazione del pagamento”.
Conseguentemente il Tribunale ha disposto il reinserimento in graduatoria del docente condannando altresì l’Amministrazione al pagamento delle spese processuali.

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