Concorsi: servizio su A29 è valido per A30 e servizio A66 per A41 solo per la procedura di abilitazione, non per il concorso ruolo

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Concorso straordinario per il ruolo e procedura straordinaria di abilitazione: ci sono alcuni requisiti di accesso coincidenti, altri no. 

Requisiti di accesso procedura straordinaria per il ruolo

Requisiti di accesso concorso straordinario per il ruolo

Nel bando per la procedura straordinaria di abilitazione si legge

“Il servizio prestato sulla classe di concorso A-29 e’ ritenuto valido ai fini della partecipazione per la classe di concorso A-30 e il servizio prestato sulla classe di concorso A-66 e’ ritenuto valido ai fini della partecipazione alla classe di concorso A-41, purche’ congiunto al possesso del titolo di studio di cui alla lettera c;”

Il Ministero ha anche chiarito nelle FAQ

“La mia classe di concorso è la A66. Il servizio prestato in tale classe di concorso è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria finalizzata all’accesso ai percorsi di abilitazione per la classe di concorso A41?

È utile, ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria finalizzata all’accesso dei percorsi di abilitazione e valido in relazione al compimento delle tre annualità di servizio richieste, sia il servizio prestato sulla classe di concorso A41, che quello prestato sulla classe di concorso A66, purché sia assolto, per ciascun anno scolastico, il requisito dei 180 giorni o il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal primo febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge n. 124/99. ”

 

pertanto chi vuole usufruire di questa valutazione può inoltrare la domanda di partecipazione alla procedura straordinaria di abilitazione entro il 15 luglio.

Valutazione non valida per il concorso straordinario per il ruolo

Lo stesso requisito non è presente nel bando DD n. 510 del 23 aprile 2020.

Il CSPI nell’esprimere il proprio parere aveva richiesto

“Si propone di inserire all’art. 2 comma 1 lettera b) del Decreto Dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 il seguente periodo:
«Il servizio prestato sulla classe di concorso A-29 è ritenuto valido ai fini della partecipazione per la classe di concorso A-30 e il servizio prestato sulla classe di concorso A-66 è ritenuto valido ai fini della partecipazione alla classe di concorso A-41, purché congiunto al possesso del titolo di studio di cui alla lettera c).»

Il Ministero ha risposto al CSPI nella rettifica al DD n. 510 del 23 aprile pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 10 luglio 

“di non poter accogliere la proposta del CSPI di modificare l’art. 2, comma 1, lettera b) del decreto dipartimentale 23 aprile 2020, n. 510, trattandosi di aspetto della procedura non modificato dalla normativa sopravvenuta che, pertanto, mantiene i propri effetti ai sensi dell’art. 2, comma 04, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22;”

Le altre richieste non accolte del CSPI

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