Concorsi: requisito titolo di studio, per selezionare i migliori. E GaE riaperte

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Il Consiglio di Stato ha rimesso alla Corte Costituzionale il caso dei dottorati e precari storici della scuola che hanno chiesto l’accesso al concorso riservato ai docenti abilitati indetto con DDG n.85 del 1° febbraio, per alcune classi di concorso e regioni già terminato, per altre ancora in pieno svolgimento.

Ricorrenti ammessi con riserva

I ricorrenti saranno ammessi a partecipare al concorso con riserva, pertanto il concorso prosegue il suo iter. Non conosciamo ancora i tempi necessari per conoscere la decisione della Consulta.

Le motivazioni del Consiglio di Stato e le conseguenze sui futuri concorsi

Il Consiglio di Stato nell’ordinanza depositata osserva che nel periodo dal ’90 al 2017, ovvero quando l’abilitazione era requisito per partecipare ai concorsi, averla conseguita o meno è dipeso da un complesso di circostanze casuali, non dipendenti dalla diligenza o dal merito dell’interessato, cosicché, il mantenere la riserva agli abilitati costituirebbe un’ irragionevole disparità di trattamento rispetto ai laureati.

Abbiamo chiesto all’Avv. Walter Miceli del Foro di Palermo di spiegarci l’ordinanza e un suo parere sui possibili risvolti che essa potrà avere, soprattutto alla vigilia del concorso straordinario per infanzia e primaria così come approvato nel Decreto Dignità.

Secondo l’Avv. Miceli ci sono alcuni punti fermi che emergono dall’ordinanza:

1) Secondo il Consiglio di Stato, i concorsi pubblici della scuola devono essere aperti a tutti gli aspiranti in possesso dei requisiti per insegnare; qualsiasi nuovo concorso con requisiti d’accesso ultreriori rispetto al titolo di studio/abilitazione (penso ai 24 mesi di servizio nella scuola statale) sarebbe immediatamente sospeso dalla giustizia amministrativa e rimesso alla Corte Costituzionale;

2) Secondo il Consiglio di Stato, i concorsi devono essere utilizzati soltanto per selezionare i migliori; è, dunque,  fallita l’idea di “sistemare” i precari abilitati attraverso procedure concorsuali riservate;

Il precariato in Italia

Tale discorso va inserito nel quadro più generale della situazione del precariato in Italia

3) La legislazione italiana non contiene nessuna misura per impedire e sanzionare l’abusiva reiterazione dei contratti a termine; il nostro ordinamento giuridico, in questo momento, è in contrasto con la clausola 5 dell’Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato;

4) L’unica soluzione che, secondo la Corte Costituzionale (v. sentenza n. 187/2015), consentirebbe al nostro ordinamento giuridico di conformarsi all’Accordo Quadro Europeo sul lavoro a tempo determinato è lo scorrimento delle graduatorie per titoli, ossia delle Graduatorie ad Esaurimento; ma, per far scorrere le GaE,  è ovviamente necessario riaprirle ripristinando in tal modo il buon vecchio doppio canale di reclutamento;

Tutti questi concetti sono stati affermati e ossessivamente ripetuti da Anief sin dal 2007, ossia da quando il Parlamento conformò ad esaurimento le ex graduatorie permanenti provinciali. Nel 2008 e nel 2012 il Parlamento ci ascoltò e riaprì le GaE evitando un contenzioso di massa. Non abbiamo mai smarrito la speranza di trovare ascolto – conclude l’Avvocato Miceli – e un pizzico di buon senso anche in questo nuovo Parlamento, finora dominato da impulsi contensiogeni.

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