Concorsi infanzia e primaria, come avverranno assunzioni nei prossimi anni

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Il concorso straordinario per la scuola dell’infanzia e primaria è attualmente in corso, con i candidati che attendono la prova orale.

Ai nastri di partenza dovrebbe essere il concorso ordinario sempre per la scuola dell’infanzia e primaria, almeno secondo le parole del Ministro Bussetti.

Ricordiamo in questa scheda come avverranno le assunzioni infanzia e primaria nei prossimi anni, una volta espletate le due summenzionate procedure e il blocco cui sono soggetti i partecipanti al concorso straordinario.

Concorso: immissioni in ruolo

Le graduatorie, leggiamo nel decreto del 17 ottobre 2018, sono utilizzate annualmente, nei limiti indicati dall’art. 4, comma 1-quater lettera b), della legge n. 96/2018:

b)  concorso straordinario, bandito in ciascuna regione, al quale, al netto dei posti di cui alla lettera  a) , è destinato il 50 per cento dei posti di cui all’alinea sino a integrale scorrimento di ciascuna graduatoria regionale; ciascuna graduatoria regionale è soppressa al suo esaurimento;”

I limiti, dunque, riguardano la percentuale di posti destinata alla procedura, ossia il 50% da dividere con il concorso ordinario.

Alla luce di quanto detto sopra, le percentuali di immissione in ruolo nei prossimi anni saranno:

  • il 50% dei posti sarà assegnato alle GAE  (qualora esaurite i posti residui si aggiungono a quelli destinati ai concorsi);
  • il 50% dei posti sarà assegnato ai concorsi secondo le percentuali e l’ordine seguente:
  1. – con priorità al concorso 2016;
  2. – qualora residuino posti, al concorso straordinario e al nuovo concorso ordinario con quote del 50% ciascuno.

Concorso straordinario: blocco provincia assunzione

I docenti assunti tramite il concorso straordinario potranno chiedere trasferimento, assegnazione provvisoria o utilizzazione in altra provincia dopo tre anni, come leggiamo anche nell’articolo 10 del bando:

10. Ai sensi dell’art. 15, comma 10-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito in legge 8 novembre 2013, n. 128, i docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra provincia dopo tre anni di effettivo servizio nelle province di titolarita’.

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