Concorsi e abilitazioni in Romania, si aprono nuovi scenari

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di Antonio Fundarò –  Pubblicata il 21 febbraio, dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), la sentenza numero 02332 del 2020 che vedeva ricorretti alcuni docenti abilitati che avevano chiesto l’annullamento dell’avviso della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca prot.n.5636 del 2.4.2019, non comunicato, né notificato, con il quale sarebbe stato affermato che in Romania la qualifica rilasciata a docenti italiani non è, da sola, sufficiente al fine dell’esercizio della professione di insegnate.

Congiuntamente i ricorrenti avevano chiesto l’annullamento del decreto prot.n.17751 del 31.7.2019, dell’Ufficio scolastico regionale, USR – per la Campania; dell’avviso prot.n.13532 del 9.8.2019 dell’USR per la Calabria; dell’avviso prot.n.21385 del 7.8.2019 dell’USR per la Puglia e dell’avviso dell’USR Molise, del quale si ignorano estremi e contenuto.

Cosa era successo ai ricorrenti e per quale ragione hanno fatto ricorso al TAR questi Docenti? I ricorrenti avevano affermato di aver conseguito l’abilitazione all’insegnamento in Bulgaria seguendo il percorso formativo professionale previsto.

Il direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con decreto prot.n.17751 del 31 luglio 2019, al quale hanno dato seguito anche gli uffici scolastici regionali di Calabria, Puglia e Molise, li aveva, però, esclusi dalle graduatorie di merito del concorso indetto con DDG n.85/2018 al quale erano stati ammessi con riserva ex art. 3, co. 4, DDG n. 85/2018 superando altresì le relative prove concorsuali.

I ricorrenti, forti della scarna motivazione contenuta nei diversi provvedimenti, e facendo emergere, giustamente, che l’unico presupposto per la dedotta esclusione si sostanzierebbe nel contenuto dell’avviso della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici MIUR prot.n.5636 del 2 aprile 2019 (non comunicato, né notificato) secondo il quale il CIMEA (Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche), soggetto istituzionale a tanto delegato, avrebbe affermato che in Romania la qualifica rilasciata a docenti italiani non sarebbe, da sola, sufficiente al fine dell’esercizio della professione di insegnate.

L’avviso n.5636 del 2 aprile 2019, emanato dal direttore generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, facendo riferimento alla regolarità delle abilitazioni all’insegnamento ottenute in Romania da moltissimi laureati italiani, e alla richiesta fatta di riconoscimento del titolo, di fatto rigettava “le istanze di riconoscimento presentate sulla base dei certificati di conseguimento della formazione psicopedagogica”.

In realtà il TAR accogliendo la lamentata discrasia (avendo i deducenti conseguito l’abilitazione all’insegnamento, tra l’altro, in Bulgaria anziché in Romania) di fatto considera i decreti emessi in un evidente eccesso di potere per travisamento del fatto, difetto ed errore sui presupposti, imponendo l’accoglimento del ricorso con annullamento dei provvedimenti tutti impugnati che di fatto avevano escluso i docenti dalle graduatorie di merito.

Ciò anche perché l’avviso emesso inizialmente per “fornire chiarimenti e di informazioni” ai cittadini italiani che avevano concluso i percorsi in Romania, si conclude ponendo, a conclusione dello stesso,  la classica frase rituale di “un rigetto delle istanze di riconoscimento presentate”. Senza specifiche motivazioni riferite alle “singole istanze”, però, che, dunque, non sono state esaminate dal MIUR. Questa procedura pone il ministero dell’Istruzione nelle condizione di palese violazione delle norme sul procedimento volute e previste dalla Direzione europea con direttiva n.36/2005, nonché di tutti i principi giurisprudenziali pronunciati dalla Corte di Giustizia Europea in più occasioni.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciandosi sul ricorso e accogliendolo nelle motivazioni le richieste avanzate dai ricorrenti con la sentenza emessa (Giuseppe Sapone, Presidente; Alfonso Graziano, Consigliere Estensore; Raffaele Tuccillo, Primo Referendario) ha annullato tutti i provvedimenti impugnati e condanna il Miur a corrispondere ai ricorrenti le spese di lite.

È certo un precedente, atteso da molti, che riapre la discussione intorno ai temi delle abilitazioni conseguite all’estero.

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