Comunicazione all’Inail dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, nuova Area SIDI. Indicazioni Miur
Il Miur, con nota n. 1428 del 12/07/2018, ha comunicato la disponibilità di una nuova area SIDI per comunicare con l’Inail.
Comunicazione RLS
La nuova funzione si è resa necessaria per ottemperare agli obblighi previsti dal decreto 81/08, il cui articolo 18 lettera a) prevede, in caso di nuova elezione o designazione, la comunicazione all’Inail e al Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
La comunicazione avviene in via telematica tramite il portale SIDI
Area SIDI “Adempimenti INAIL”
Al fine di adempiere agli obblighi di comunicazione, di cui sopra, è stata predisposta la nuova area SIDI “Adempimenti Inail“, raggiungibile al seguente percorso: SIDI-> Adempimenti INAIL-> Comunicazione RLS .
Nella nuova Area sono presenti le seguenti funzioni:
- Crea Comunicazione: consentirà di inviare ad INAIL i dati anagrafici di uno o più RLS
- Modifica RLS: consentirà di modificare alcuni dei dati anagrafici di un RLS già comunicato
- Sostituisci RLS: consentirà di sostituire un RLS già comunicato
Non è invece possibile, all’interno della nuova Area, cancellare i dati di un RLS già comunicato, tuttavia in caso di necessità si può procedere con la modifica o con la sostituzione.
Profilo RLS
Per l’utilizzo le nuove funzioni è stato creato il profilo “utente RLS”.
Sono stati abilitati alla nuova funzione i dirigenti scolastici con incarico effettivo, di reggenza e docenti con incarico di presidenza.
Dati da inviare
I dati da inviare all’Inail sono i seguenti:
- dati anagrafici ( CF, nome e cognome) degli RLS inseriti
- dati della unità organizzativa (scuola/ufficio) che sta operando (contesto di accesso che è associato al profilo Utente RLS)
- codice fiscale del dirigente assegnato alla struttura operante (in qualità di datore di lavoro)
Denunce Infortuni
La nuova Area serve anche a comunicare all’Inail le denunce di infortunio.
Qui le indicazioni dell’Inail