Completamento orario da graduatorie di istituto, rilievi del SAB

Di Lalla
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Lalla – L’USR Calabria ha emanato una nota per uniformare, in tutte le scuole della regione Calabria, le modalità di conferimento delle supplenze da parte dei dirigenti scolastici che utilizzano le graduatorie d’istituto per le supplenze brevi e saltuarie e per la copertura degli spezzoni pari o inferiori a 6 ore settimanali con il divieto di conferire nomine su tre scuole in tre comuni diversi. Il SAB ne chiede la modifica o l’annullamento.

Lalla – L’USR Calabria ha emanato una nota per uniformare, in tutte le scuole della regione Calabria, le modalità di conferimento delle supplenze da parte dei dirigenti scolastici che utilizzano le graduatorie d’istituto per le supplenze brevi e saltuarie e per la copertura degli spezzoni pari o inferiori a 6 ore settimanali con il divieto di conferire nomine su tre scuole in tre comuni diversi. Il SAB ne chiede la modifica o l’annullamento.

Secondo il sindacato SAB il richiamo al Regolamento delle supplenze (dm del 13/06/2007), inserito nella nota, è superato dall’art. 40 del vigente CCNL 29/11/2007, fonte primaria di riferimento anche ai sensi del decreto legislativo n. 150/2009 (Decreto Brunetta). Infatti, le disposizioni contrattuali, riconoscono il diritto al completamento o, comunque, all’elevazione del medesimo orario settimanale, per una migliore condizione economica secondo il principio di retribuzione sufficiente e del merito che discendono direttamente anche dagli artt. 36 e 97 della Costituzione.

Il SAB chiede di riconoscere ai supplenti il diritto al completamento anche su tre scuole in tre comuni diversi secondo criterio di facile raggiungibilità.

La nota SAB

La nota dell’USR Calabria sul completamento di orario

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