Completamento di orario per il supplente è un diritto, Dirigente Scolastico condannato a risarcimento di 5.000 euro

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Con sentenza 112/2018 del 24/04/2018 una supplente ha ottenuto il risarcimento per il mancato completamento di una supplenza.

Una lavoratrice, assistita dall’ufficio legale Uil Scuola di Reggio Emilia ha ottenuto una sentenza molto importante in materia di completamento orario per le supplenze.

Un Dirigente Scolastico ha negato il completamento orario di 18 ore ad un Assistente Tecnico perché “non frazionabile” pena la compromissione dell’attività didattica.

La Uil Scuola di Reggio Emilia, nella piena convinzione dell’illegittimità di tale comportamento ha posto in essere una vertenza. I

l Giudice ha così riconosciuto e motivato : “ …Né può avere peso la valutazione espressa dalla Dirigente Scolastica in base alla quale il frazionamento del posto non avrebbe garantito l’ottimale funzionamento……”

Non vi è nessuna ragione che possa giustificare la convocazione di aspiranti collocati in posizioni successive a coloro i quali invece vantano il diritto al completamento”.

La sentenza – scive la UIL – deve far riflettere a quanti, con estrema leggerezza, negano il completamento orario sia al personale  Docente che ATA.

“Una sentenza che riconosce e ristabilisce un diritto negato; uno dei tanti diritti negati in questi tempi al personale della scuola”.

La sentenza

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