Compensi ai commissari degli esami di Stato primo ciclo

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L’onorevole Rosa De Pasquale ha presentato una interrogazione parlamentare per chiedere che vengano attribuiti compensi ai commissari degli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione in analogia a quanto previsto per le commissioni degli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo, e, più in generale, che vengano assunte iniziative per estendere a tutti i dirigenti scolastici in servizio e preposti ad istituzioni di istruzione primaria e secondaria di primo grado la possibilità di presiedere commissioni di esame in qualsivoglia istituzione scolastica di ogni ordine e grado.

L’onorevole Rosa De Pasquale ha presentato una interrogazione parlamentare per chiedere che vengano attribuiti compensi ai commissari degli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione in analogia a quanto previsto per le commissioni degli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo, e, più in generale, che vengano assunte iniziative per estendere a tutti i dirigenti scolastici in servizio e preposti ad istituzioni di istruzione primaria e secondaria di primo grado la possibilità di presiedere commissioni di esame in qualsivoglia istituzione scolastica di ogni ordine e grado.

Interrogazione a risposta in Commissione 5-03482 presentata da Rosa De Pasquale

gli esami di Stato del primo ciclo di istruzione, appena conclusi, hanno messo in evidenza una forte complessità aumentata dalla modalità di valutazione della Prova INVALSI, la quale ha previsto i criteri per l’attribuzione del voto in decimi, sulla base dell’aggregazione predefinita dei quesiti di italiano e matematica;

la procedura è risultata lunga e complicata in quanto i blocchi A e B previsti sia per italiano che per matematica, da utilizzare per attribuire il punteggio da convertire successivamente in decimi, non corrispondevano ai blocchi degli item organizzati sulla griglia di correzione, ma erano mescolati;

ciò ha richiesto, per ciascun alunno, oltre alla stampa delle griglie di correzione predisposte dall’INVALSI, anche la predisposizione di ulteriori strumenti per la registrazione e la conta delle risposte corrette secondo l’aggregazione funzionale all’attribuzione dei punteggi, diffusa dall’INVALSI solo alle ore 12 dello stesso giorno in cui è stata somministrata la prova;

in altre parole, le commissioni hanno dovuto procedere a tappe forzate per rientrare nei tempi previsti dal calendario di esami per la correzione degli scritti prima dei colloqui orali;

a fronte di un sistema sempre più complesso, quindi, che nulla ha a che vedere con il vecchio esame di licenza media, e che prevede un carico di lavoro se non maggiore equivalente a quello previsto per le commissioni e le presidenze degli esami di Stato conclusivi del 2o ciclo, inspiegabilmente, continua a permanere una ingiustificata disparità di trattamento economico tra i presidenti ed i commissari degli esami di Stato conclusivi del primo ciclo e quelli degli esami di Stato conclusivi del 2o ciclo di istruzione;

la complessità dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo, però, sembra passare inosservata dal momento che ai presidenti di commissione ed ai commissari si continua a chiedere una prestazione a costo zero, diversamente da quanto avviene per le commissioni di esame conclusivi del 2o ciclo;

l’attribuzione della dirigenza, conseguente all’autonomia delle istituzioni scolastiche, nel superare la distinzione dei capi d’istituto in direttori didattici e presidi della scuola secondaria di primo e secondo grado, afferma, di fatto, l’unicità del ruolo del dirigente scolastico a prescindere dal settore formativo in cui detto ruolo viene esercitato. Detta unicità è ulteriormente confermata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 140 del 10 luglio 2008 che all’articolo 3, comma 1, recita: «Il reclutamento dei dirigenti scolastici, con l’unificazione dei tre settori formativi della dirigenza scolastica, si realizza mediante un unico concorso per esami e titoli che si svolge in sede regionale» oltre che dal vigente Contratto collettivo nazionale del lavoro – Area 5a che, tra le altre cose, sancisce anche l’uniformità di trattamento economico tra i dirigenti dei tre settori formativi;

il profilo del dirigente e le competenze attribuitegli dalla norma, del resto, non prevedono differenze riconducibili alla specificità del settore formativo a cui lo stesso è preposto;

nonostante ciò, si è costretti a rilevare il permanere di una procedura che all’interrogante appare discriminatoria ed inopportuna, in netto contrasto con la normativa vigente, che non tiene conto dell’unicità della funzione del dirigente scolastico né del fatto che la Presidenza degli esami costituisce per il dirigente scolastico incarico specifico obbligatorio (articolo 19 Contratto collettivo nazionale del lavoro Area V del 2006 non modificato dall’articolo 10 del Contratto collettivo nazionale del lavoro 2010) -:

se il Ministro non ritenga di assumere le iniziative di competenza per estendere a tutti i dirigenti scolastici in servizio e preposti ad istituti di istruzione primaria e secondaria di primo grado, la possibilità di presiedere commissioni di esame in qualsivoglia istituzione scolastica di ogni ordine e grado;

se il Ministro non ritenga opportuno assumere le iniziative di competenza per l’equiparazione, anche sotto il profilo economico, del trattamento previsto per la Presidenza negli esami di Stato conclusivi del 1o e del 2o ciclo d’istruzione, alla luce di quanto rappresentato in premessa, iniziativa che appare all’interrogante più equa anche sotto il profilo normativo posto che porrebbe fine a discriminazioni ingiustificate sotto il profilo dei carichi di lavoro e della dignità professionale, probabilmente riconducibili ad un retaggio culturale anacronistico ed infondato per il quale il valore e il peso delle scuole e dei loro dirigenti cresceva in misura direttamente proporzionale all’ordine e al grado delle scuole, con evidente pregiudizio per le scuole del primo settore formativo, basilari invece per la qualità dell’apprendimento e per gli esiti futuri degli studenti.
(5-03482)

IL TESTO DELLA RISPOSTA

Con l’atto parlamentare cui si risponde, l’Onorevole interrogante chiede che vengano attribuiti compensi ai commissari degli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione in analogia a quanto previsto per le commissioni degli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo, e, più in generale, che vengano assunte iniziative per estendere a tutti i dirigenti scolastici in servizio e preposti ad istituzioni di istruzione primaria e secondaria di primo grado la possibilità di presiedere commissioni di esame in qualsivoglia istituzione scolastica di ogni ordine e grado.
Al riguardo non si può che confermare che i compensi definiti dal Decreto interministeriale del 24 maggio 2007 sono erogati limitatamente ai presidenti ed ai commissari per gli esami di Stato della scuola secondaria di II grado.
Per quanto attiene agli esami del primo ciclo l’articolo 40, comma 12, legge 27 dicembre 1997, n. 449 (finanziaria 1998) dispone che «con effetto dall’anno scolastico 1997/1998 sono aboliti i compensi giornalieri ai componenti delle commissioni di esami di licenza media».
Pertanto, a seguito dell’emanazione dell’articolo 1, comma 213, legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006), con il quale si sopprimono le indennità di trasferta, al presidente della commissione di esame di licenza media è riconosciuto, qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente, il solo rimborso delle spese di viaggio.
Allo stato, dunque, per intervenire nei termini indicati dall’On.le interrogante, è necessario ipotizzare una modifica alla normativa vigente, prevedendo, altresì, adeguate risorse finanziarie specificatamente destinate al compenso dei presidenti e dei commissari nominati per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione.
Relativamente alla richiesta di estendere a tutti i dirigenti scolastici in servizio la possibilità di presiedere commissioni di esame di Stato, si fa presente che questa possibilità è già prevista dall’articolo 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, come sostituito dall’articolo 1 della legge 11 gennaio 2007, n. 1, purché il dirigente scolastico preposto ad istituti di istruzione primaria e secondaria di primo grado sia provvisto di abilitazione all’insegnamento negli istituti di istruzione secondaria superiore.

REPLICA

Rosa DE PASQUALE (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo, esauriente, pur non condividendone l’affermazione relativa al fatto che occorre l’emanazione di una nuova normativa in materia. Ritiene infatti che sarebbe stata sufficiente una nota interpretativa della legge vigente, per giungere alla soluzione della problematica sollevata.

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