Compatibilità  tra corsi universitari: tutto il non detto del Ministero

Di Lalla
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Lalla – 3, 6, fino a 10 punti per poter continuare a dire di essere insegnante (precario). Sperata, richiesta, sollecitata da anni, la nota ministeriale di chiarimento sulla compatibilità tra corsi universitari, ai fini della valutazione nelle Graduatorie ad esaurimento e di istituto è arrivata. A novembre, quando entrambe le graduatorie sono state compilate, lasciando insoluti molti quesiti tecnici. Vediamo quali

Lalla – 3, 6, fino a 10 punti per poter continuare a dire di essere insegnante (precario). Sperata, richiesta, sollecitata da anni, la nota ministeriale di chiarimento sulla compatibilità tra corsi universitari, ai fini della valutazione nelle Graduatorie ad esaurimento e di istituto è arrivata. A novembre, quando entrambe le graduatorie sono state compilate, lasciando insoluti molti quesiti tecnici. Vediamo quali

La nota ribadisce categoricamente che è tuttora vigente l’art. 142 del T.U. n. 1592/1933, che non consente la contemporanea iscrizione a due corsi universitari e il conseguimento di due titoli accademici.
Ne consegue che per ciascun anno accademico può essere valutato nelle graduatorie ad esaurimento e d’istituto un solo diploma universitario.

E’ ammessa esclusivamente la contemporanea frequenza di un corso di studi universitario ed un corso di perfezionamento di impegno inferiore a 1500 ore per complessivi 60 crediti. Durante la frequenza di un corso universitario è dunque esclusa la contemporanea iscrizione ad un master (di I o II livello)

Bene, fin qui la nota.

Gli interrogativi:
Ssis + master?
Sos + master?

A queste domande risulta difficile rispondere, dal momento che finora le indicazioni delle Università sono state discordanti, così come le valutazioni degli USP.
Ma soprattutto, si pensa di rimettere mano alle valutazioni pregresse? La nota non lo dice, ma l’ipotesi è da escludere.

I sindacati, da canto loro, hanno puntualmente riportato la nota senza commento, quindi di nessun aiuto. Le note infatti sono scaricabili dal sito dell’Istruzione.

E allora? Diciamo che la nota ribadisce ciò che sapevamo, ma non dà alcuna concreta indicazione

E le università, da sempre, hanno messo in atto la loro autonomia, per cui a Bologna si legge:
"In Italia vige il divieto di doppia immatricolazione, per cui se ci si iscrive alla Ssis e si è già iscritti ad un corso universitario (seconda laurea, master, perfezionamento) occorre congelare gli studi precedenti per frequentare la Ssis"

Ma in Toscana: "Si concede la possibilità di contemporanea iscrizione a un Master (sia di I che di II livello) e qualsiasi altro Corso di studio a condizione che non siano entrambi a frequenza obbligatoria"

Tra l’altro bisogna sottolineare che il ministero stesso ha autorizzato la contemporanea frequenza di un corso di abilitazione presso le università e la contemporanea iscrizione a master e corsi a pagamento, in occasione del dm 85/05: L’iscrizione ai corsi speciali abilitanti […] è compatibile con l’iscrizione ai corsi di laurea, laurea specialistica, corsi di specializzazione, dottorati di ricerca, master e corsi di perfezionamento universitario"

Quindi, quando vuole, il ministero, non conosce più l’articolo del 1932!

Sarebbe quindi il caso che il ministero chiarisse in modo inequivocabile (anche a costo di dispiacere qualcuno) questi dubbi, dando inoltre precise indicazioni sulla valutazione del punteggio pregresso.

La nota

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