Commette truffa chi dichiara un titolo di sostegno che non ha

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Giulia Boffa – La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana, con la sentenza n. 243 del 05-10-2012 ha stabilito che un docente che ottiene un incarico come insegnante di sostegno mediante false dichiarazioni sul possesso del titolo di specializzazione debba ritenersi colpevole di truffa: è quanto leggiamo sul sito dirittoscolastico.it.

Giulia Boffa – La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana, con la sentenza n. 243 del 05-10-2012 ha stabilito che un docente che ottiene un incarico come insegnante di sostegno mediante false dichiarazioni sul possesso del titolo di specializzazione debba ritenersi colpevole di truffa: è quanto leggiamo sul sito dirittoscolastico.it.

Secondo l’art. 8 del D.P.R. 31.10.1975, n.970, e l’art. 325 del D.L.vo 16.4.1994, n.297, e successive modificazioni, si stabilisce che un docente di sostegno debba  essere in possesso di uno specifico diploma di specializzazione, che può essere conseguito soltanto al termine della frequenza di un corso di formazione teorico-pratico di durata biennale, tenuto da Istituti di rango universitario, riconosciuti dal Ministero della Pubblica Istruzione.
 
Per questo vengono inseriti in appositi elenchi, tenuti dagli Uffici Scolastici Provinciali, distinti a seconda della specializzazione da essi rispettivamente conseguita e delle tipologie degli alunni da seguire.
 
Quando l’Amministrazione scolastica affida un incarico d’insegnamento di sostegno, questo è considerato una prestazione professionale qualificata che richiede come requisito un particolare titolo di specializzazione.
 
Se si dichiara il falso sul possesso del titolo di specializzazione, la normativa prevede che: il rapporto sinallagmatico, che deve sussistere tra la prestazione lavorativa specializzata prevista nel contratto e la retribuzione erogata dall’Amministrazione scolastica (in conformità al C.C.N.L. di categoria), sia irrimediabilmente inficiato dal fatto che il docente in questione sia privo della professionalità richiesta dalla legge.
 
Le retribuzioni da questi percepite siano giuridicamente prive di “giusta causa”, ragion per cui, come evidenziato dalla giurisprudenza della Corte dei Conti (v. ex plurimis: Sez. Lazio n.16/1998; Sez. Puglia n.14/2000; Sez. III^ Centrale d’Appello n.279/2001; Sez. d’Appello per la Sicilia n.154/2006, n.127 e n.234 del 2010 e n.127/2011), determinano l’insorgenza di danno erariale e della conseguenziale responsabilità amministrativa a carico dell’autore dell’illecito.

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