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Come si rassegnano le dimissioni dalla scuola: iter ed effetti sulla pensione

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Cosa comportano le dimissioni a livello previdenziale a quali possono essere le alternative? Vediamo l’iter per presentarle.

Buona sera, ho 59 anni e sono di ruolo nella scuola superiore da 31 anni (meno circa 3 anni di aspettativa non retribuita), non ho richiesto il riscatto degli anni di università e ho un pre-ruolo di due anni.
Credo di non rientrare in nessuna “finestra” e quindi di non aver diritto al pensionamento, vorrei sapere come muovermi nel caso il prossimo anno decidessi di licenziarmi, quale è l’iter da seguire per non perdere i diritti e i contributi maturati sino ad ora e quanti anni dovrei attendere per ricevere la pensione.
Il mio contratto è part-time dal ‘98.
Cordiali saluti

Come lei suppone, infatti, no ha possibilità di accesso ad alcuna forma di prepensionamento. Per accedere alla pensione dovrà attendere il compimento dei 67 anni (più eventuali aumenti per adeguamento alla speranza di vita Istat) necessari alla quiescenza di vecchiaia.

Dimissioni dalla scuola: l’iter

Premettiamo, innanzitutto che le dimissioni volontarie non comportano la perdita del diritto alla pensione con i contributi maturati, in nessun caso, infatti, lasciare il lavoro, anche se nella pubblica amministrazione, può comportare la perdita dei diritti previdenziali.

Le dimissioni dalla pubblica amministrazioni sono unilaterali e, quindi, la cessazione del rapporto di lavoro avviene indipendentemente dall’accettazione delle stesse da parte dell’amministrazione. Le norme vigienti permettono la presentazione delle dimissioni in qualsiasi momento, anche nel corso dell’anno scolastico, fermo restando che avranno decorrenza solo a partire dal 1 settembre successivo.

Il lavoratore può presentare dimissioni anche con effetto immediato ma in questo caso sarà chiamato a pagare un’indennità pari all’importo che gli sarebbe spettato se avesse continuato il rapporto fino al termine stabilito dalla legge (periodo di preavviso).

Come rassegnare le dimissioni? Ecco l’iter. Il docente può scegliere tra due opzioni:

  • inviare il modulo di dimissioni tramite il sito del Ministero del Lavoro tramite il Pin INPS dispositivo
  • rivolgersi ad un professionista abilitato che lo faccia in sua vece.

Le dimissioni possono essere revocate solo entro 7 giorni dalla data di presentazioni. Hanno quindi, dopo una settimana effetto permanente.

Quali alternative alle dimissioni?

Le dimissioni, come abbiamo visto, non ammettono ripensamenti. Se non si è sicuri della decisione, però, si può richiedere una aspettativa di 1 anno (è quella che concede lo Stato al lavoratore indeciso) che non comporta nessuna conseguenza anche se il periodo non è retribuito. In questo periodo di aspettativa si può considerare se dimettersi è davvero quello che si vuole e potrebbe evitare di commettere scelte affrettate.

La domanda di aspettativa ha valenza dal 1 settembre di ogni anno ma può essere presentata in qualsiasi momento.

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