Come si diventa docenti in esubero, quali differenze tra soprannumerario nell’organico dell’autonomia e di fatto

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La riduzione del numero di iscrizioni in un’istituzione scolastica, con conseguente diminuzione del numero di classi, rispetto all’anno scolastico precedente, è causa di una contrazione nell’organico della scuola.

Contrazione in organico: quali conseguenze?

La contrazione in organico può determinare la trasformazione di una cattedra interna in cattedra orario esterna o la scomparsa di cattedre (sia COI che COE) presenti nell’organico precedente.

Nell’ultimo caso indicato, la contrazione in organico è causa di riduzione del numero di cattedre per le diverse classi di concorso previste dal piano di studi della scuola.

La riduzione del numero di cattedre ha come conseguenza l’esubero dei docenti coinvolti, per i quali non risulterà più disponibile la loro cattedra per il successivo anno scolastico.

I docenti in esubero vengono individuati in base alla posizione occupata nella graduatoria interna di istituto e saranno coinvolti prioritariamente i docenti in coda nella graduatoria.

Docenti in esubero: tempistica

L’esubero di un docente può essere stabilito in due tempi diversi con notevoli differenze per i docenti interessati.

Il docente può essere dichiarato soprannumerario nell’organico dell’autonomia, che comprende organico di diritto e organico di potenziamento, oppure l’esubero può essere individuato in organico di fatto

Soprannumerari nell’organico dell’autonomia

In seguito a contrazione nell’organico dell’autonomia, i docenti dichiarati soprannumerari sono invitati a presentare domanda di trasferimento in quanto perdenti posto nella scuola di titolarità.

L’esubero nell’organico dell’autonomia ha, quindi, come conseguenza la perdita della titolarità nella scuola, salvo il caso in cui, in seguito a domanda condizionata, il docente viene riassorbito automaticamente nella scuola di titolarità se durante i movimenti si libera una cattedra e questo comporta l’annullamento della sua domanda di trasferimento in quanto condizionata

Soprannumerari in organico di fatto

Se l’esubero in organico viene registrato successivamente alla pubblicazione dell’organico dell’autonomia e, comunque, tardivamente rispetto alla possibilità di presentare domanda cartacea di trasferimento, il docente coinvolto non perde la titolarità nella scuola e non potrà essere dichiarato soprannumerario in quanto l’esubero riguarda l’organico di fatto.

Il soprannumero in organico di fatto, infatti, non comporta la mobilità obbligatoria per il docente interessato che potrà continuare, nell’anno scolastico successivo, a prestare servizio nella scuola di titolarità secondo le diverse modalità previste dal CCNI sulla mobilità annuale.

Utilizzazione dei docenti in soprannumero in organico di fatto

Nell’art.5 comma 8 del CCNI sulla mobilità annuale 2017/18, ipotizzando una conferma anche per il prossimo anno scolastico, in attesa degli esiti della contrattazione in corso, vengono stabiliti modalità e criteri per l’utilizzazione dei docenti in soprannumero nell’organico di fatto.

Come chiarisce il succitato articolo, i docenti di tutti i gradi di istruzione che, a seguito della riduzione del numero delle classi in organico di fatto, vengono a trovarsi in situazioni di soprannumero totale o parziale, compresi anche i docenti di sostegno con riferimento alla riduzione del numero degli alunni con disabilità, rispetto alla nuova dotazione della scuola, sono utilizzati nell’ambito della scuola di titolarità prioritariamente su posto o frazione di posto eventualmente disponibile per la stessa classe di concorso o posto di insegnamento e, subordinatamente, su posto o frazione di posto relativo ad altro insegnamento o di sostegno per il quale siano in possesso di abilitazione o titolo di studio coerente.

In mancanza delle disponibilità sopra riportate, il predetto personale è utilizzato nella scuola sul potenziamento dell’offerta formativa.

Nell’ambito dell’autonomia organizzativa della scuola e al fine di realizzare l’impiego ottimale delle risorse, con il consenso degli interessati e nei limiti del riassorbimento del soprannumero, il dirigente scolastico può disporre l’utilizzazione, su classe di concorso affine o su posto di sostegno, anche di docente diverso da quello individuato come soprannumerario

L’impiego su posti di sostegno senza titolo di specializzazione è subordinato alla mancanza di docenti specializzati, o che abbiano partecipato all’ apposito corso di formazione previsto nell’art. 2 comma 3 lettera c) del CCNI, sia con contratto a tempo indeterminato sia aspiranti a supplenze.

Analogamente l’impiego su classe di concorso affine di docente non abilitato è subordinato al completo utilizzo dei docenti in esubero in ambito provinciale per la classe di concorso richiesta.

Resta ferma in ogni caso la possibilità, per il docente in soprannumero nell’organico di fatto, di chiedere di partecipare alla mobilità annuale presentando domanda di utilizzazione entro cinque giorni dall’individuazione della sua posizione di soprannumerarietà.

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