Come ha valutato la Commissione del Concorso per Dirigenti Scolastici della Basilicata?

Di Lalla
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red – Riceviamo da un gruppo di docenti non ammessi alla prova orale del concorso per DS in Basilicata, la richiesta di pubblicazione, in forma anonima, del seguente comunicato

red – Riceviamo da un gruppo di docenti non ammessi alla prova orale del concorso per DS in Basilicata, la richiesta di pubblicazione, in forma anonima, del seguente comunicato

"La Commissione esaminatrice delle prove del concorso per Dirigenti Scolastici della Basilicata ha formulato una traccia ambigua che così recita:

“L’autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l’esigenza di migliorare l’efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento” (comma 2, art.1 DPR n.275/99).

Nella citazione è chiaramente indicata la filosofia stessa del Piano dell’Offerta Formativa.
Il candidato, nella sua funzione di dirigente scolastico, commenti puntualmente quanto sopra. In particolare si soffermi su: autonomia come responsabilità e garanzia del conseguimento dei risultati attesi; libertà di insegnamento e finalità fondamentali della scuola; condizioni per un efficace processo di apprendimento.

E’ una traccia che si presta a varie interpretazioni e che richiede di individuare un filo conduttore che unisca le varie richieste in essa contenute. La Commissione, invece, in una griglia pubblicata solo dopo aver corretto buona parte degli elaborati, in data 23 febbraio, decide a priori e in maniera predittiva i contenuti da svolgere con relativa sequenza, l’unico modo in cui il compito doveva essere risolto.

Chi ha osato o semplicemente pensato di svolgere un compito personalizzato, rispettando comunque le consegne, è stato, purtroppo, escluso dall’elenco degli ammessi. La griglia, infatti, non tiene conto di tutti quei parametri standard (vedasi griglie di altre Regioni) che concorrono a valutare un testo scritto, quali l’originalità dell’elaborato, l’aderenza alla traccia, la coerenza delle argomentazioni…, ma attribuisce un punteggio esclusivamente ai singoli contenuti, nemmeno si trattasse di un questionario. In particolare, vengono attribuiti max 10 punti al commento della citazione, commento che non è richiesta esclusiva della traccia. Cosa vuol dire commento di un articolo di legge? Si tratta forse di un testo poetico?

Inoltre si rileva una incongruenza: la richiesta parte dal generale (commento puntuale) e giunge al particolare (il candidato, in particolare, si soffermi… su tre richieste specifiche), e a ognuna delle richieste, che rientrano nel commento, vengono attribuiti max 5 punti. Domanda: quante volte viene valutato il medesimo contenuto?

Ancora: come mai il secondo indicatore, riguardante la coerenza ed organicità, attribuisce un punteggio esclusivamente al commento? O si riferisce, per caso, all’intera elaborazione dei contenuti? Se fosse valida quest’ultima ipotesi, i criteri di valutazione adottati sarebbero poco chiari.

Analogo discorso vale per la seconda griglia, che non lascia libertà al candidato di risolvere il caso in maniera personale, ma impone i contenuti da trattare, non tutti espressamente richiesti dalla traccia.

Ergo, nascono dubbi sulla obiettività, correttezza e validità dei criteri di valutazione adottati dalla Commissione e sull’equità dell’intera procedura.

Un gruppo di docenti non ammessi alla prova orale"

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