Come coniugare la sicurezza e la privacy con l’utilizzo della videosorveglianza nelle scuole

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Giulia Boffa – Il Provvedimento del Garante della Privacy n. 230 del Registro dei Provvedimenti, pubblicato l’8 maggio scorso, è stato pubblicato in risposta all’utilizzo  dell’uso della videosorveglianza nelle scuole, in particolare in un asilo nido.

Giulia Boffa – Il Provvedimento del Garante della Privacy n. 230 del Registro dei Provvedimenti, pubblicato l’8 maggio scorso, è stato pubblicato in risposta all’utilizzo  dell’uso della videosorveglianza nelle scuole, in particolare in un asilo nido.

La ripresa consentiva la trasmissione dei fotogrammi dei bambini quando essi erano affidati alle maestre, e la visualizzazione attraverso internet dei fotogrammi stessi da parte dei genitori dei bambini muniti di credenziali identificative.

Il Garante ha dichiarato illecito tale utilizzo ed ha vietato l’ulteriore trattamento delle immagini.

L’uso della videosorveglianza nelle scuole deve rispettare il d.lgs. 196/03, nonché, in modo più specifico, il Provvedimento in materia di videosorveglianza del Garante datato 8 aprile 2010 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010, come anche il Parere 2/2009 sulla “Protezione dei dati personali dei minori (Principi generali e caso specifico delle scuole)”, adottato l’11 febbraio 2009 dal Gruppo di Lavoro articolo 29 sulla protezione dei dati personali, e nella guida del Garante della Privacy “La privacy tra i banchi di scuola”, ove è contenuto un apposito paragrafo dedicato alla videosorveglianza.

C’è anche l’art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 249/1998, che, nel riconoscere esplicitamente “il diritto dello studente alla riservatezza”, obbliga a tenere conto di tale diritto quando si affronta l’eventuale installazione di un impianto di videosorveglianza.

Pertanto l’installazione di un sistema di videosorveglianza in una scuola deve innanzitutto rispettare il principio di liceità.
 

  • il trattamento di dati può essere lecitamente effettuato da privati ed enti pubblici economici solamente se vi sia il consenso preventivo dell’interessato oppure se ricorra uno dei presupposti di liceità previsti in alternativa al consenso, o lo svolgimento di funzioni istituzionali per gli enti pubblici non economici;
  •  dovrà essere fornita agli interessati un’idonea informativa, anche breve ma ben visibile, da collocarsi nelle immediate adiacenze delle aree sottoposte a riprese;
  •  dovranno essere designati incaricati del trattamento con differenti competenze di accesso, ed eventualmente uno o più responsabili del trattamento;
  • dovranno essere adottate idonee misure di sicurezza che riducano al minimo i rischi di distruzione, di perdita (anche accidentale), di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini;
  •  nel caso in cui sia stato scelto un sistema che preveda la conservazione delle immagini, la conservazione dovrà essere limitata a poche ore o, al massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché l’ipotesi in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell’autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.

Oltre al principio di liceità, sono da rispettare i principi di necessità, proporzionalità e finalità sanciti dal d.lgs. 196/03.

Il rispetto del principio di necessità comporta che i sistemi di videosorveglianza vengano conformati già in origine in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi, e in modo da cancellare periodicamente e automaticamente i dati eventualmente registrati.

Il principio di proporzionalità obbliga il titolare, da un lato, a installare un impianto di videosorveglianza solo quando altre misure siano correttamente valutate insufficienti o inattuabili; dall’altro, a scegliere in ogni fase del trattamento la concreta modalità di utilizzo della videosorveglianza che sia sufficiente ma non ridondante per raggiungere la finalità perseguita.

In base al principio di finalità, gli scopi perseguiti dal titolare devono essere determinati, espliciti e legittimi, e il titolare può perseguire solo finalità di sua pertinenza: ad esempio, finalità di sicurezza pubblica, prevenzione o accertamento dei reati competono solo ad organi giudiziari o di polizia giudiziaria oppure a forze armate o di polizia.

Pertanto, l’utilizzo della videosorveglianza senza necessità di ulteriori verifiche riguarda la finalità di tutela dell’edificio scolastico e dei beni scolastici da atti vandalici, purché le riprese riguardino le sole aree interessate e vengano attivate negli orari di chiusura degli istituti; per detta finalità, viene pertanto esclusa la possibilità di attivare le riprese “in coincidenza con lo svolgimento di eventuali attività extrascolastiche che si svolgono all’interno della scuola”, e, ciò che ovvio, in coincidenza con gli orari standard delle lezioni.

Non è possibile usare la videosorveglianza per proteggere gli alunni, all’interno della scuola per non violare il diritto dei lavoratori, come sancito ai sensi del secondo comma dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori: le immagini trattate potrebbero essere utilizzate solo per la finalità di sicurezza dei minori e accertamento di eventuali atti illeciti, mentre non potrebbero in alcun modo essere utilizzate per tutto ciò che potrebbe essere ricondotto al controllo sull’attività lavorativa (accertamento circa il corretto svolgimento del programma scolastico; metodo delle lezioni; rispetto dell’orario di lavoro; ecc.), e neanche per controllare il comportamento dei discenti.

Sempre il già citato Parere n. 2/2009 sulla “Protezione dei dati personali dei minori (Principi generali e caso specifico delle scuole)” del Gruppo ex art. 29, precisa però che “nella maggior parte degli altri spazi scolastici il diritto al rispetto della vita privata degli alunni (e degli insegnanti e del restante personale scolastico) e la libertà fondamentale di insegnamento si oppongono all’esigenza di una sorveglianza permanente con sistemi CCTV.

Ciò vale soprattutto per le aule, dove la videosorveglianza può interferire non solo con la libertà di apprendimento e di parola degli studenti, ma anche con la libertà di insegnamento. Lo stesso dicasi per gli spazi ricreativi, le palestre e gli spogliatoi, dove la sorveglianza può interferire con il diritto al rispetto della vita privata”.

La tutela della sicurezza dei minori deve essere rivolta, pertanto, nei confronti di minacce esterne, provenienti da soggetti non facenti parte della popolazione scolastica e che potrebbero introdursi nell’area della scuola.

Le esigenze di sicurezza potrebbero essere bene tutelate utilizzando altri mezzi meno invasivi e più proporzionati rispetto alla videosorveglianza interna: dissuasori fisici nel perimetro (cancellate, muri, ecc.), sorveglianza e guardiania all’entrata e all’uscita della scuola, eventualmente anche videosorveglianza all’entrata e all’uscita.

Qualora si tratti di scuola pubblica, non sarà necessario il consenso degli interessati per installare l’impianto di video sorveglianza anche all’interno della scuola, ma l’ente potrà trattare i dati solo nell’esercizio delle sue funzioni istituzionali, come previsto dagli artt. 18-22 del d.lgs. 196/03; a questo punto, la liceità del trattamento dipenderà da come vengono inquadrate le funzioni istituzionali di una scuola pubblica: se tra queste possono essere fatte rientrare anche quelle della protezione dei minori e più in generale dei suoi studenti, allora effettivamente il consenso di tutti gli interessati non sarebbe necessario.

Qualora si tratti di scuola privata, occorrerà invece il consenso di tutti gli interessati per potere mettere in funzione il sistema di videosorveglianza. Tale necessità potrebbe causare problemi tecnici non indifferenti, perché è praticamente impossibile che il sistema possa automaticamente riprendere alcuni bambini e non altri, a meno di immaginare – soluzione, questa, che presterebbe però il fianco a critiche di tipo diverso – la formazione di classi con bambini sottoposti a videosorveglianza e di classi prive di telecamere.

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