Come cambiano le collaborazioni autonome occasionali dal 01/01/2016

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Il Jobs Act, in materia di riordino dei contratti di lavoro, è entrato in vigore dallo scorso 25/06/2015. Da tale data non sono più attivabili i contratti a progetto, le collaborazioni coordinate e continuative con i pensionati di vecchiaia, le cosiddette “mini-co.co.co”, più note come prestazioni occasionali (al di sotto dei 30 giorni lavorativi e dei 5.000 euro di compenso nell’anno solare) e le associazioni in partecipazione con apporto di lavoro.

Il Jobs Act, in materia di riordino dei contratti di lavoro, è entrato in vigore dallo scorso 25/06/2015. Da tale data non sono più attivabili i contratti a progetto, le collaborazioni coordinate e continuative con i pensionati di vecchiaia, le cosiddette “mini-co.co.co”, più note come prestazioni occasionali (al di sotto dei 30 giorni lavorativi e dei 5.000 euro di compenso nell’anno solare) e le associazioni in partecipazione con apporto di lavoro.

Dal 01/01/2016 potranno essere instaurate solo le seguenti tipologie contrattuali:

  • lavoro autonomo occasionale;
  • lavoro accessorio (voucher).

Il lavoro autonomo occasionale, di cui all’art. 2222 del Codice Civile, si distingue dall’abrogata collaborazione occasionale poiché caratterizzato da:

  • mancanza di continuità della prestazione;
  • mancanza di coordinamento: l’attività non deve essere svolta all’interno dell’azienda né nell’ambito del ciclo produttivo del committente.

Il lavoro autonomo occasionale, nel limite reddituale dell’anno, minore o uguale a 5.000 euro, è esente da contribuzione INPS/INAIL. Se maggiore di 5.000 euro all’anno è soggetto alla contribuzione INPS “gestione separata”, sulla quota di reddito maggiore di 5.000 euro, ferma restando l’esenzione contributiva INAIL. Il lavoro autonomo occasionale sia se superiore sia se inferiore a 5.000 euro anno è sempre soggetto a ritenuta fiscale d’acconto del 20%.

Il lavoro accessorio (voucher) è esente ai fini fiscali, nel limite di 7.000 euro netti all’anno (pari a 9.333 euro lordi) se svolto a favore di soggetti privati e nel limite di 2.000 euro netti (pari a 2.666 euro lordi) se prestato a favore di imprese e studi professionali. Il lavoro accessorio è retribuito con un sistema di voucher o buoni lavoro, che vengono erogati dall’INPS , per il tramite degli uffici postali, delle tabaccherie e delle banche convenzionate. Un voucher corrisponde a 1 ora di lavoro e ha un valore di 10 euro, esenti da imposte e con aliquote contributive ridotte (13% INPS e 7% INAIL + 5% di spese), quindi pari a 7,5 euro netti.

Il Ministero del Lavoro ha fornito due importanti chiarimenti in riferimento ad alcuni settori specifici in risposta all' interpello n. 32 del 22 dicembre 2015.

L’INPS, con Messaggio 02 febbraio 2016, n. 8628 fornisce i chiarimenti sul concetto di committenti imprenditori commerciali e liberi professionisti per il lavoro accessorio, disciplinato dal Lgs. 81/2015, c.d. Jobs Act, che come noto sottostanno a  due importanti limitazioni all’utilizzo dei voucher:

  • il limite di 2.000 euro erogabili al singolo prestatore e 
  • l’obbligo di acquisto dei voucher in modalità esclusivamente telematica.

A questo proposito precisa che non sono compresi nel concetto di "imprenditore commerciale", per cui NON SONO SOGGETTI AL LIMITE, i seguenti soggetti:

  • Committenti pubblici (nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa in materia di contenimento della spesa e, ove previsto, dal patto di stabilità interno);
  • Ambasciate;
  • Partiti e movimenti politici;
  • Gruppi parlamentari;
  • Associazioni sindacali;
  • Associazioni senza scopo di lucro;
  • Chiese o associazioni religiose;
  • Fondazioni che non svolgono attività d’impresa;
  • Condomini;
  • Associazioni e società sportive dilettantistiche;
  • Associazioni di volontariato e i Corpi volontari (Protezione civile, Vigili del Fuoco ecc.);
  • Comitati provinciali e locali della Croce Rossa, Gialla, Verde e Azzurra, AVIS, ecc… .

 

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