Collaboratori dirigenti scolastici, quando possono essere esonerati dall’insegnamento

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CCNL 2016/18: orario docenti destinato allo svolgimento di attività per il potenziamento dell’offerta formativa e di attività organizzative. Quando è possibile concedere l'”esonero” al collaboratore/i del dirigente scolastico.

CCNL 2016/18

L’articolo 28 del Contratto 2016/18, integrando quanto previsto dal CCNL 2007 (al riguardo leggi Impegni dei docenti fino all’inizio delle lezioni: solo attività programmate, no semplice presenza a scuola), prevede che l’orario dei docenti può essere destinato in tutto o in parte ad attività di potenziamento e ad attività organizzative.

Lo stesso articolo indica la condizione affinché sia possibile destinare l’orario dei docenti alle suddette attività:

  • la copertura piena ed integrale dell’orario di insegnamento previsto dagli ordinamenti scolastici e nel limite dell’organico.

Una volta coperto l’orario di insegnamento, dunque, le eventuali ore rimanenti, come detto sopra, possono essere destinate alle attività di potenziamento e a quelle organizzative.

Quanto detto è possibile grazie alle ore ( o meglio posti) di potenziamento assegnate alle scuole nell’ambito dell’organico dell’autonomia, introdotto dalla legge 107/2015 e comprendente i predetti posti.

Attività organizzative e di potenziamento

Attività di potenziamento e organizzazione – scheda in PDF

“Esoneri”

(NB: Utilizziamo il termine esonero per ragioni dettate dall’uso, considerato che l’istituto dell’esonero non esiste più, almeno come lo conoscevamo)

Alla luce di quanto detto sopra, ossia che l’orario dei docenti può essere destinato in tutto o in parte ad attività organizzative, fermo restando la copertura integrale delle ore di insegnamento, è possibile esonerare in tutto o in parte il collaboratore del dirigente scolastico qualora nell’istituzione scolastica vi siano uno o più posti di potenziamento. Al riguardo dobbiamo fare una distinzione tra istituti comprensivi, istituti secondari di secondo grado e direzioni didattiche (laddove ancora esistenti).

Di seguito i casi possibili

  • Istituto comprensivo:

– se il collaboratore appartiene alla scuola secondaria di primo grado, l'”esonero” può avvenire se il posto di potenziamento corrisponde alla classe di concorso del collaboratore;

– se il collaboratore appartiene alla scuola primaria o dell’infanzia (ricordiamo che dallo scorso anno sono stati attribuiti posti di potenziamento anche a tale grado di istruzione, ridistribuendo il contingente previsto dalla 107), l'”esonero” può avvenire se il posto di potenziamento riguarda l’infanzia o la primaria.

  • Istituto secondario di secondo grado:

– l'”esonero” può avvenire se il posto di potenziamento corrisponde alla classe di concorso del collaboratore;

  • Direzione didattica:

– l’esonero può essere attribuito a un docente della primaria, se il posto di potenziamento corrisponde a tale grado di istruzione;

– l’esonero può essere attribuito a un docente dell’infanzia, se il posto di potenziamento corrisponde a tale grado di istruzione;

Evidenziamo che non ci sono vincoli riguardo al fatto di concedere l’esonero parziale anche a due collaboratori, ferme restando le ore di potenziamento attribuite alla scuola.

Evidenziamo inoltre che, destinando le ore di potenziamento alle attività organizzative, le stesse non potranno essere utilizzate per ampliare l’offerta formativa.

Evidenziamo infine che il dirigente, come riportato nella tabella, può individuare nell’ambito dell’organico dell’autonomia sino al 10% di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico.

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