Codice disciplinare docenti, stato dell’arte dopo l’incontro all’Aran. Le sanzioni

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L’incontro all’Aran sulla sequenza contrattuale, che dovrebbe portare alla definizione delle infrazioni disciplinari dei docenti e delle relative sanzioni, ha portato ad un nulla di fatto, in quanto i sindacati hanno hanno espresso il loro netto dissenso alla misura secondo cui il dirigente scolastico può sospendere i docenti sino a dieci giorni.

Sanzioni disciplinari, no dei sindacati a sospensione da parte del Dirigente fino a 10 giorni

Il nodo da sciogliere

La sospensione sino a dieci giorni, comminata dal dirigente scolastico, discende dalla riforma Madia, per cui per superare tale misura sarebbe necessario un intervento legislativo.

L’Aran, di fronte alla situazione venutasi a creare, ha rilevato la difficoltà a procedere nella trattativa stante le richieste sindacali e in assenza di una preventiva modifica del quadro normativo che consenta di intervenire sulla procedura disciplinare oltre che sulla tipologia delle infrazioni e relative sanzioni.

Pertanto, la normativa di riferimento resta quella dettata dal decreto legislativo n. 297/94, così come indicato all’art. 29 del CCNL/2018.

Normativa attuale

Il comma 3 del succitato articolo 29 così recita:

Nelle more della sessione negoziale di cui al comma 1, rimane fermo quanto stabilito dal Capo IV Disciplina, Sezione I Sanzioni Disciplinari del d.lgs. n. 297 del 1994, con le seguenti modificazioni ed integrazioni all’articolo 498 comma 1 cui sono aggiunte le seguenti lettere:

“g) per atti e comportamenti o molestie a carattere sessuale che riguardino gli studenti affidati alla vigilanza del personale, anche ove non sussista la gravità o la reiterazione;
h) per dichiarazioni false e mendaci che abbiano l’effetto di far conseguire, al personale che le ha rese, un vantaggio nelle procedure di mobilità territoriale o professionale”

Il Contratto, in pratica, in attesa dell’apposita sequenza contrattuale, conferma la normativa del Testo Unico (D.lgs. 297/94) e  introduce due nuovi casi cui applicare la destituzione prevista dal succitato articolo 498, comma 1, del decreto legislativo n. 297/94.

Sanzioni

Le sanzioni previste dal D.lgs. 297/94 sono le seguenti:

a) la censura;
b) la sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio fino a un mese;
c) la sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio da oltre un mese a sei mesi;
d) la sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio per un periodo di sei mesi e l’utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva;
e) la destituzione.

Destituzione

Il Contratto, inoltre, come suddetto, integra con due nuove fattispecie quanto previsto in materia di destituzione.

Stando, dunque, all’articolo 498 del D.lgs. 297/94 e alle nuove disposizioni del CCNL, al personale docente si applica la destituzione, ossia la cessazione dal rapporto di impiego, nei seguenti casi:

a) per atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione;

b) per attività dolosa che abbia portato grave pregiudizio alla scuola, alla pubblica amministrazione, agli alunni, alle famiglie;

c) per illecito uso o distrazione dei beni della scuola o di somme amministrate o tenute in deposito, o per concorso negli stessi fatti o per tolleranza di tali atti commessi da altri operatori della medesima scuola o ufficio, sui quali, in relazione alla funzione, si abbiano compiti di vigilanza;

d) per gravi atti di inottemperanza a disposizioni legittime commessi pubblicamente nell’esercizio delle funzioni, o per concorso negli stessi;

e) per richieste o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati per ragioni di servizio;

f) per gravi abusi di autorità;

“g) per atti e comportamenti o molestie a carattere sessuale che riguardino gli studenti affidati alla vigilanza del personale, anche ove non sussista la gravità o la reiterazione;

h) per dichiarazioni false e mendaci che abbiano l’effetto di far conseguire, al personale che le ha rese, un vantaggio nelle procedure di mobilità territoriale o professionale”.

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