CNT: 0 (ZERO!) punti al titolo d’accesso alla specializzazione sul sostegno conseguita con il III ciclo di TFA

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COMUNICATO ASSOCIAZIONE CNT – Neppure la canicola di agosto ha potuto arrestare la catena di storture che ormai da tempo interessa il mondo della scuola e in particolare le procedure di reclutamento.

Questa volta ad essere vittime dell’ennesima mancanza da parte delle istituzioni sono i neospecializzati sulle cdc di sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado.

Sembra assurdo che delle figure di professionisti selezionati e formati dallo Stato, di cui peraltro vi è un fabbisogno crescente nella scuola italiana, siano messe nella condizione di dover percorrere l’ennesima corsa a ostacoli; eppure è questa l’unica lettura possibile alla luce degli ultimi avvenimenti, che stanno portando all’esautorazione di una procedura nata con l’intento di tutelare una categoria particolare (i docenti abilitati) nel passaggio al nuovo sistema di reclutamento. Al contrario, il cosiddetto “transitorio” si sta rivelando una sorta di gentilissima concessione nei confronti di avvocati, sindacati e tutti coloro che vorrebbero servirsene come una scorciatoia per la mobilità o per l’assunzione a tempo indeterminato.
Nelle graduatorie recentemente pubblicate per le procedure concorsuali già svolte relative ai posti di sostegno, è stato deciso arbitrariamente dalle commissioni di assegnare 0 (ZERO!) punti al titolo d’accesso alla specializzazione sul sostegno conseguita con il III ciclo di TFA (Tirocinio Formativo Attivo).

Perché tale decisione? Probabilmente a causa delle solite e ben note mancanze nella selezione e nella composizione delle commissioni, per le quali, esattamente come avvenuto nel concorso 2016, nessuno ha verificato che i membri costituenti fossero dotati delle competenze necessarie per applicare correttamente la normativa.
Come di fatto si può leggere dalle FAQ ministeriali:
“D: E’ valutabile il titolo di specializzazione sul sostegno da acquisire con il III ciclo di TFA (punto B.5.7.)?
R: No, in quanto sono valutabili soltanto i titoli posseduti alla data di scadenza della domanda. Il titolo di specializzazione non ancora conseguito ma da conseguirsi entro il 30 giugno 2018 vale solo come requisito di accesso con riserva.”

Leggendo con un minimo di attenzione (requisito minimo per chi svolge un ruolo che comporti delle responsabilità istituzionali), si può notare come, al punto B.5.7, tale domanda sia posta in modo specifico e puntuale. Ma cosa dice il punto B.5.7?
Sembrerebbe ovvio che chiunque si trovi a ricoprire un incarico così delicato, si prenda quanto meno la briga di consultare la tabella titoli; ma evidentemente qualcuno la ritiene una fatica poco produttiva.

Poco male, visto che abbiamo pensato noi a dispensarlo: facciamo un piccolo passo indietro, e leggiamo insieme al punto B.5:
“Titoli valutabili in ciascuna procedura concorsuale” (vi sono indicati tutti i titoli culturali che possono essere dichiarati in aggiunta al titolo d’accesso). Il titolo B.5.7 nello specifico recita:
“Titolo di specializzazione sul sostegno alle alunne ed alunni con disabilità (non valutabile per le procedure concorsuali sul sostegno). Punti 6”
Qui è dunque indicata la valutazione del titolo di sostegno nelle procedure curricolari in quanto “non valutabile per le procedure concorsuali su sostegno” per ovvie ragioni (nelle procedure su sostegno il titolo viene valutato in quanto titolo d’accesso).

Poiché, come è scritto a chiare lettere nelle FAQ, il titolo su sostegno conseguito entro il 30 giugno 2018 “vale solo come requisito di accesso con riserva” deve essere considerato come tale e deve ricevere la normale valutazione al punto A ovvero il “punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale” e nello specifico al punto A.2: “Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale a posti di sostegno alle classi con alunne ed alunni con disabilità (Massimo punti 34)” che è esattamente ciò che rappresenta per tutti coloro che accedono con riserva, mentre non è chiaramente valutabile come titolo al punto B ovvero “Punteggio per i titoli professionali e culturali ulteriori rispetto al titolo d’accesso (massimo punti 25)”.

Ora, se il TFA sostegno III ciclo è ritenuto titolo d’accesso alla procedura concorsuale, deve quindi essere valutato come tale (il titolo di accesso o si ha o non si ha); inoltre ci sembra palese come il solo accesso al corso sia temporalmente compatibile con i 19 punti di bonus conferiti alle procedure selettive che si sono svolte ben prima del limite temporale imposto dal bando.

Questa continua mancanza di chiarezza e di controllo sta nuovamente danneggiando le categorie di docenti più selezionate e rispettose delle regole. Ma a vantaggio di chi? Di coloro (e sono tanti) che per anni non hanno neppure partecipato ai concorsi, convinti che bastasse accumulare qualche anno di servizio come i punti sulla tessera del supermercato, o finanziare le tasche degli avvocati e dei sindacati (ormai diventati dei veri e propri ricorsifici), nella speranza di ottenere il ruolo senza aver superato uno straccio di selezione pubblica, come pure sarebbe previsto dagli articoli 97 e 98 della Costituzione. Ma a beneficiarne di più sono proprio gli avvocati, che da anni approfittano delle innumerevoli mancanze di una cattiva politica e di una amministrazione inefficiente, per fare soldi e carriera sfasciando letteralmente e cinicamente una scuola pubblica già danneggiata da anni di pessime riforme.

Si prenda l’esempio recente dei ricorsi per accedere al concorso riservato agli abilitati: concorso “riservato”, appunto, ma al quale, in seguito a un’interpretazione a dir poco cavillosa del CdS, parteciperanno in via cautelare anche i docenti senza titolo abilitante. Ma quello che tuttavia riteniamo sinceramente inammissibile e indegno di un Paese civile, è che il MIUR abbia ritenuto che non valesse neppure la pena di costituirsi in giudizio, rinunciando così a tutelare non solo i docenti in possesso di un titolo che dovrebbe valere come unico requisito per l’accesso all’insegnamento, ma soprattutto quel diritto allo studio (articolo 34 della Costituzione) che dovrebbe essere garantito agli studenti proprio attraverso il reclutamento di docenti adeguatamente formati e selezionati.

Ci sembra dunque doveroso esigere dal nostro Ministero un chiarimento sulle motivazioni di questa condotta di cui purtroppo non vediamo la logica, a patto che non ce ne sia un’altra più recondita di cui forse sarebbe meglio tacere. In ogni caso, se anche questo appello rimarrà inascoltato, crediamo sia finalmente arrivato il momento di intraprendere un’azione legale a tutela della nostra tanto bistrattata categoria.

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