Classi pollaio: una scheda per combatterle. La responsabilità del docente

Di Lalla
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red – Il prof. Ialacqua, che cura il blog La Scuola Iblea, ci ha segnalato alcune indicazioni riguardo alla normativa vigente in materia di formazione delle classi cui devono adeguarsi sia l’amministrazione scolastica che i dirigenti scolastici. Vi presentiamo la scheda e un articolo sulla responsabilità del docente, qualora non denunci al superiore eventuale situazione di illegalità.

red – Il prof. Ialacqua, che cura il blog La Scuola Iblea, ci ha segnalato alcune indicazioni riguardo alla normativa vigente in materia di formazione delle classi cui devono adeguarsi sia l’amministrazione scolastica che i dirigenti scolastici. Vi presentiamo la scheda e un articolo sulla responsabilità del docente, qualora non denunci al superiore eventuale situazione di illegalità.

La scheda di La Scuola Iblea su Classi pollaio: come combatterle

1) Decreto ministeriale del 18/12/1975 , recante  norme tecniche relative all’edilizia scolastica , norme  ancora in vigore  in quanto  richiamate dall’art. 5 comma 3 della legge n. 23/1996; il decreto prevede i seguenti standard minimi

  • 1,80 mq/alunno nelle scuole materne, elementari e medie
  • 1,96 mq/alunno nelle scuole superiori

2)  Decreto del Ministero dell’Interno del 26/08/92  – “ Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica ”:

  • le aule scolastiche  non  devono contenere più di 26 persone  ( alunni ed insegnanti compresi )

3) D.M. 21/06/1996 n. 292: individua il dirigente scolastico come “datore di lavoro”, attribuendogli tutti gli obblighi e le relative responsabilità  per l’attuazione delle disposizioni  in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ,  prevista  dapprima dal D.lgs. n. 626/94 e ora  dal D.lgs. n. 81/08

4) “ Regolamento Gelmini” D.P.R. n. 81/2009 , contenente norme relative al dimensionamento della rete scolastica (si innalza il numero massimo di studenti per classe a 29 per le primarie, 30 per le medie, 33 per le superiori…), applicabile solo a condizione che siano rispettati tutti gli altri parametri normativi ancora in vigore in materia di sicurezza ed igiene scolastica (quelli da noi descritti nei punti precedenti).

[Per la redazione di questa breve scheda, ci siamo avvalsi della memoria degli avvocati  Michele Coromano e Marcella Ceniccola  vincitori di ricorsi presso il TAR Molise – si veda il seguente articolo su InformaMolise ]

Classi pollaio: responsabili i docenti, se non denunciano al superiore

In merito al problema delle classi pollaio, poiché ci pare che nessun sindacato al momento, almeno nella provincia di Ragusa, abbia evidenziato il “particolare” che denunciamo qui, vogliamo ricordare a tutti i docenti di classi sovraffollate che essi sono considerati, a norma di codice civile (art. 2048) , responsabili diretti di eventuali danni ai loro studenti derivanti da tale situazione di illegalità.

Per evitare di incorrere in questa paradossale conseguenza, i docenti devono quindi preventivamente segnalare ufficialmente e dettagliatamente al superiore gerarchico anomalie e rischi presenti in aula . Lo facciano quindi al più presto, scrivendo al dirigente scolastico ed informando sia RSU che RSL.

Ricaviamo questa informazione preziosa dall’illuminante documento “ Aule – massimo affollamento consentito ” di Mimmo Didonna, responsabile dello sportello  Scuola Sicura Codacons; questo in particolare il passo che ci ha colpiti:

“Il docente/precettore, per legge corrispondente alla figura di preposto in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, è responsabile degli alunni e degli atti da essi commessi ai sensi dell’art. 2048 del codice civile – Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori (istruzione) e dei maestri d’arte (apprendistato) – che recita:
“…………………………………..Omissis……………………..- I precettori (insegnanti) e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno (art. 2056 C.C.) cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza (omessa vigilanza). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”. 
Pertanto, anche sotto l”aspetto del rapporto di lavoro nel pubblico impiego, l’insegnante ha l’obbligo giuridico di segnalare ufficialmente e dettagliatamente al superiore gerarchico le anomalie ed i rischi presenti sul proprio posto di lavoro (aula). Solo se ha adempiuto a tale incombenza si può ritenere completamente esente da qualsivoglia responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa, civile e penale.” [La Scuola Iblea]

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