Classi pollaio, sono anticostituzionali. Sì all’abolizione per legge

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Inviato da Gianfranco Scialpi – Classi pollaio, sono numerose le sentenze che sanciscono le criticità costituzionali della legge 133/08 e quindi del conseguente D.P.R. 81/09. Purtroppo non hanno la forza di legge! Non resta che attendere che il Parlamento abroghi le classi pollaio.

Classi pollaio, la giurisprudenza parla chiaro

Classi pollaio, l’orientamento della giurisprudenza è chiaro: non sono coerenti con la nostra Carta fondamentale.
Una breve sintesi. Nel 2012 il   T.A.R del Molise  mette in evidenza tutti i limiti del D.P.R. 81/09, che esprime la necessità di contenere la spesa pubblica. Criterio ritenuto prevalente, rispetto a quelli della sicurezza e del diritto allo studio, sanciti dalla Costituzione. Orientamento confermato da altre, più recenti (n.80/2010 e n.107 / 2016 della Corte costituzionale).

Nel 2014 il  T.A.R. della Sicilia  del 2014  obbligava un Dirigente scolastico a sdoppiare la classe formata da 24 alunni ( quattro con disabilità ), estendendo di fatto alle classi intermedie, quanto prescritto per le classi iniziali (D.P.R. 81/09 art. 5 comma 2): ” Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni“. Il passaggio normativo  è stato confermato dal T.A.R. della Toscana (settembre 2018) che ha imposto lo sdoppiamento di una classe con due diversamente abili.

Nel 2016, infine, il T.A.R. della Campania ( 2016 ) ha  avuto il grande merito di aver sancito il collegamento tra il contesto ambientale (alta sismicità del territorio) e la determinazione degli alunni per classe (17).

Le sentenze però non hanno forza di legge

Queste sentenze e tutte le altre non riportate, però non possono cambiare il quadro giuridico generale.

Nel nostro ordinamento giuridico il potere legislativo spetta al Parlamento, in alcuni casi al Governo (decreto legislativo e/del decreto legge) e al Parlamento europeo. Quindi la principale fonte è la legge (civil law). Se ne deduce che “il raggio di applicabilità” di una sentenza è limitata alle parti interessate. Non è estesa “erga omnes”!

La legge approvata dal Parlamento, per ovvi motivi, è generale. Le sentenze si muovono all’interno del criterio dell’applicabilità. In altri termini, il giudizio della magistratura analizza una vicenda e valuta la sua coerenza con la legge vigente. Teoricamente la sentenza precedente dovrebbe valere per quelle che seguono. Ma vige il dettato costituzionale (art. 101 comma 2) che “il giudice è soggetto solo alla legge” e quindi il collegio giudicante può decidere diversamente, rispetto ad altre sezioni.

Nel nostro ordinamento giuridico, solo la Corte Costituzionale può abrogare una legge, ritenendola incostituzionale. Da quel momento la sentenza è valida “erga omnes”

Fortunatamente, qualcosa si sta muovendo

Ecco spiegati i motivi per cui l’Amministrazione reitera ogni anno la stessa disposizione per la formazione delle classi, richiamando quanto disposto dal D.P.R. 81/09 emanazione della legge 133/08. Se si considerano le diverse sentenze sulle classi pollaio, la decisione risulta incomprensibile. Purtroppo è corretta e quindi coerente con il nostro ordinamento giuridico!

Solo il Parlamento ha il potere legislativo. Fortunatamente dalla VII^ Commissione cultura della Camera dei deputati arriva una buona notizia. E’ iniziata la discussione sulla Proposta di legge (prima firmataria l’On. Lucia Azzolina), finalizzata ad abrogare le classi pollaio, così come configurate dal D.P.R. 81/09. Il cammino sarà lungo e difficile. Le opposizioni (Aprea e Ascani) hanno richiesto certezza sulle coperture finanziarie. Accolte “obtorto collo” dal M5s.  Quindi se ne riparlerà per l’anno 2020/21. Speriamo bene!

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