Classi pollaio, quante altre sentenze per porvi fine?

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Differimento presa di servizio

Nei mesi scorsi, un gruppo di genitori di studenti di un Istituto superiore di secondo grado di Palermo avevano impugnato un provvedimento con cui quella scuola aveva disposto la formazione, per l’anno scolastico 2018/2019, di una classe con 26 allievi e, dunque, con un numero di alunni, in presenza di disabili, eccedente e in contrasto con le disposizioni normative vigenti.

Ebbene, sulla vicenda, qualche giorno fa, si è pronunciato Il TAR Sicilia con l’ordinanza n. 252/2019, riconoscendo che l’eccessivo numero di alunni per classe non consente di disporre della metratura adatta per ospitare un’intera scolaresca, impedendo quindi il rispetto dei limiti di densità previsti dal d.m. 18 dicembre 1975 che, invece, prevedono 1,96 mq per alunno nel caso di attività didattiche “normali”.

Il TAR Sicilia ha altresì ravvisato da parte della scuola palermitana la mancata ottemperanza dell’art. 5 del d.m. 26 agosto 1992, che riguarda l’affollamento previsto dalle norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica.

Ritengo davvero importante e di portata “strategica” la suddetta sentenza dei giudici amministrativi siciliani, in quanto ha tenuto ad evidenziare, ove ce ne fosse ulteriore bisogno, che il deprecabile fenomeno tutto italiano delle cosiddette “classi pollaio” non solo viola la normativa sulla sicurezza e sulla prevenzione antincendio ma, soprattutto, non garantisce la qualità della didattica, inficiando ogni tentativo di personalizzazione degli insegnamenti destinati prevalentemente agli alunni con disabilità.

In proposito, infatti, vale la pena rammentare che in merito alla formazione delle classi, il DPR 81/09 (articolo 5, comma 2), successivamente confermato nell’agosto dal 2017 dalla Nota del Ministero 1553, stabilisce che in caso di presenza di alunni con disabilità, il numero degli allievi non debba superare, di norma, i 20 per classe.

In definitiva, il numero massimo di alunni di una classe delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, in presenza di studenti con disabilità, dovrebbe essere al massimo di 20.

L’occasione della recentissima ordinanza 252/2019 del TAR Sicilia, pertanto, mi è propizia per rinnovare al Ministero dell’Istruzione le nostre pressanti richieste di superare l’attuale generica dicitura fissata dalle parole «di norma». Infatti, tale formula aleatoria ha finora determinato troppa discrezionalità ed eccessive incomprensibili “deroghe” nell’applicazione, costringendo le famiglie a ricorrere sempre più frequentemente ai Giudici per ottenere il riconoscimento dei diritti dei loro figli.

Consigliere della Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi

Troppi alunni per classe non garantisce qualità didattica. Sentenza

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