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Mobilità, non si può presentare domanda di passaggio ruolo per la classe di concorso A046 Diritto

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Per le classi di concorso in esubero nazionale il 100% delle disponibilità residue dopo i trasferimenti provinciali è destinato alla mobilità territoriale. In questo caso niente aliquote

Un lettore ci scrive:

 “Sono un educatore con un’abilitazione SSIS per la classe di concorso A046 e avrei voluto presentare domanda di passaggio, ma al momento di inserire la mia domanda su Istanze on-line, il sistema non mi ha consentito di ultimare l’operazione in quanto la suddetta “classe risulta in esubero a livello nazionale”. Mi chiedo come mai né l’ordinanza, né il CCNI sulla mobilità fanno cenno in modo specifico alle classi di concorso per le quali non è possibile presentare domanda di passaggio di ruolo e se sia possibile farlo in modo cartaceo presso l’USP di competenza”

 La mobilità per il prossimo anno scolastico si realizza in tre distinte fasi, come stabilito nell’art.6 comma 2 del CCNI:

I fase: Trasferimenti all’interno del comune

II fase: Trasferimenti tra comuni della stessa provincia

III fase: mobilità territoriale interprovinciale e  mobilità professionale

Fasi della mobilità: su quali posti

I movimenti della I fase, che comprendono i trasferimenti provinciali, sia nel comune di titolarità (I fase) che in altri comuni (II fase), vengono disposti sul 100% delle disponibilità

I movimenti della III fase, comprendenti i trasferimenti interprovinciali e la mobilità professionale, vengono disposti sul 50% dei posti residui rimasti disponibili dopo i trasferimenti provinciali.

All’interno di questo 50% sono calcolati i posti destinati alla mobilità territoriale interprovinciale e quelli destinati alla mobilità professionale, secondo precise aliquote.

Come chiarisce l’art.8 comma 6 del CCNI, per il prossimo anno scolastico 2019/20, il 40% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 10% alla mobilità professionale

Quale aliquota per le classi di concorso in esubero nazionale

Le aliquote sopra indicate non si applicano, però, per le classi di concorso in esubero nazionale, per le quali è previsto che il 100% dei posti residui dopo i trasferimenti provinciali siano destinati alla mobilità territoriale interprovinciale, fino all’assorbimento dell’esubero, in sintonia con quanto prevede l’art.8 comma 10 del CCNI:

“Solo per le classi di concorso risultanti in esubero nazionale di cui all’art. 2, comma 4 del presente contratto nell’a.s. di riferimento (2019/20, 2020/21 ovvero 2021/22), finché permanga la situazione di esubero suddetta, la mobilità territoriale si effettua  sul 100  per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali”

Conclusioni

Il nostro lettore, quindi, non potrà presentare domanda di passaggio per la classe di concorso sulla quale risulta abilitato,  finché non risulterà riassorbito l’esubero a livello nazionale. Per questo motivo il sistema su Istanze OnLine non gli consente di inviare la domanda di passaggio con la motivazione “la classe di concorso risulta in esubero a livello nazionale”.

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