Chiudere le scuole in aree a rischio sismico? Da oggi si può

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La sentenza n.190 della Corte di Cassazione depositata ieri farà di certo molto discutere.

Accogliendo il ricorso della Procura di Grosseto contro Francesco Limatola, sindaco di Roccastrada, che aveva ottenuto la riapertura di una scuola con un rischio sismico pari allo 0,985 su una scala che soddisfa a ‘1’ il parametro di sicurezza statica ,la Suprema Corte pone un tassello importante nella valutazione sull’opportunitàdi tenere aperta una scuola che non rispetti i parametri minimi di sicurezza antisismica.

Il sindaco è stato indagato per omissione di atti di ufficio per essersi rifiutato di chiudere un plesso scolastico “nonostante dal certificato di idoneità statica dell’immobile, redatto il 28 giugno 2013, ne emergesse la non idoneità sismica”.

La magistratura grossetana aveva invece disposto il sequestro della scuola frequentata da circa trecento bambini ma il sindaco, appellandosi al Tribunale del Riesame, aveva ottenuto la riapertua del plesso. La Procura di Grossetto si è appellata in Cassazione , sostenendo che la scuola dovesse essere chiusa perchè il pericolo per la incolumità pubblica “nella non prevedibilità dei terremoti, doveva intendersi insito nella violazione della normativa di settore, indipendentemente dall’esistenza di un pericolo in concreto”. Secondo quando sostenuto dal pm, infatti, “nessun rilievo avrebbe pertanto potuto attribuirsi alla circostanza che l’edificio insistesse su un territorio classificato a bassa sismicità o che l’inadeguatezza dell’immobile rispetto ai parametri costruttivi antisismici fosse minima”.

Condividendo la tesi del pubblico ministero toscano, la Suprema Corte sottolinea che i terremoti non sono soggetti a “prevedibilità” e dunque i sindaci non devono opporsi al sequestro delle scuole che, anche nelle zone a “basso rischio sismico”, sono a ipotetico rischio crollo seppure per un “minimo scostamento dai parametri” di edificazione emanati nel 2008.
La Corte di Cassazione, inoltre, evidenzia come “la inosservanza della regola tecnica di edificazione proporzionata al rischio sismico di zona, anche ove quest’ultimo si attesti su percentuali basse di verificabilità, integra pur sempre la violazione di una norma di aggravamento del pericolo e come tale va indagata e rileva ai fini dell’applicabilità del sequestro preventivo”.

A seguito di questa sentenza, il tribunale del riesame dovrà prevedere il via libera al dissequestro dell’immobile.

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