Chiarimenti su assegnazione supplenze dalle liste del Salvaprecari

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Lalla – In un clima di generale confusione circa l’assegnazione delle supplenze, anche a causa dei ritardi che alcuni USP stanno riportando nella pubblicazione degli elenchi definitivi (discutibile la scelta in molti casi di non rendere pubblici gli elenchi), il sindacato SAB fornisce alcuni chiarimenti sulla distinzione tra supplenze da conferire da elenco salvaprecari e supplenze da conferire in base alle normali Graduatorie di istituto. Qualche dubbio rimane invece sulle sanzioni da applicare in caso di rifiuto della supplenza.

Lalla – In un clima di generale confusione circa l’assegnazione delle supplenze, anche a causa dei ritardi che alcuni USP stanno riportando nella pubblicazione degli elenchi definitivi (discutibile la scelta in molti casi di non rendere pubblici gli elenchi), il sindacato SAB fornisce alcuni chiarimenti sulla distinzione tra supplenze da conferire da elenco salvaprecari e supplenze da conferire in base alle normali Graduatorie di istituto. Qualche dubbio rimane invece sulle sanzioni da applicare in caso di rifiuto della supplenza.

Così il sindacato SAB:

 "Si precisa che le graduatorie dell’elenco salvaprecari devono essere utilizzate solo per nuove supplenze brevi e saltuarie. Sui posti vacanti fino a Giugno si nomina dalla graduatoria d’istituto; in presenza di proroga o conferma di un precedente contratto, questo deve essere conferito a chi era già in servizio, in tal caso non si utilizza la graduatoria del “salva precari”.

Il SAB mette in rilievo inoltre l’indicazione ministeriale di favorire il completamento di orario per chi lavora già spezzone.

"Inoltre è stata prevista l’opportunità di favorire il diritto al completamento d’orario per coloro che hanno accettato un contratto per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto, sia ricorrendo al frazionamento orario delle relative disponibilità, ove possibile, sia operando in deroga ai limiti territoriali previsti dal comma 2 dell’art. 4 del dm n. 131/07, regolamento delle supplenze, compatibilmente con l’orario di servizio, da effettuarsi e ove sia verificata la concreta possibilità di assicurare il servizio per tutte le sedi (3 scuole in 3 comuni diversi).

Il SAB prende atto di tale chiarimento che non fa altro che rispettare l’art. 40 comma 7 del contratto di lavoro vigente che prevede il completamento di orario o comunque all’elevazione del medesimo orario, senza i vincoli spesso applicati dai dirigenti scolastici e cioè di non frazionare i posti o di non conferire le supplenze su tre scuole i in 3 comuni, spesso dipendenti dalla medesima istituzione scolastica come sezione staccata o associata o istituto comprensivo."

Chiariti questi aspetti aggiungiamo noi alcuni dubbi sulle sanzioni in cui i docenti e il personale Ata potrebbero incappare in caso di rifiuto della proposta di supplenza. Uno dei dubbi riguarda l’ incarico, spesso con contratto a tempo indeterminato, nella scuola paritaria, e ancora ci si chiede se la possibilità di frazionamento delle disponibilità è rivolta anche a chi lavora su spezzone in una scuola paritaria.

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