Chiarimenti Inps su disoccupazione per personale del Salvaprecari

Di Lalla
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red – L’INPS ha emanato una nota interna in cui fornisce indicazioni sull’indennità di disoccupazione con requisiti normali percepita in base al Salvaprecari. Corrette le informazioni già anticipate da Orizzonte Scuola nella Guida alla domanda di disoccupazione ordinaria, a cura di Gaetano Ferreri.

red – L’INPS ha emanato una nota interna in cui fornisce indicazioni sull’indennità di disoccupazione con requisiti normali percepita in base al Salvaprecari. Corrette le informazioni già anticipate da Orizzonte Scuola nella Guida alla domanda di disoccupazione ordinaria, a cura di Gaetano Ferreri.

La nota afferma che le indennità ordinarie di disoccupazione con requisiti normali di cui all’art. 1, cc. 2 e 3 del D.L. 134/2009 convertito nella L. 167/09, in pagamento fino al termine delle attività didattiche dell’anno scolastico in corso (30 giugno 2010), sono fruibili anche nei mesi di luglio ed agosto ed anche oltre il 31 agosto 2010, fino a concorrenza del periodo massimo erogabile (240 o 360 giornate).

Le domande presentate dai lavoratori della scuola, a partire dal 1° settembre 2010, saranno temporaneamente tenute in evidenza in attesa dell’elenco del personale beneficiari, per l’a.s. 2010/2011,  ai sensi dell’art 7, c. 4 ter, L. 25/10.

La nota

"Oggetto: Disoccupazione al personale precario della Scuola. Chiarimenti ed istruzioni.

In risposta ai quesiti pervenuti dalle Strutture sul territorio, si chiarisce che le indennità ordinarie di disoccupazione non agricola con requisiti normali in favore del personale precario – docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario – della Scuola di cui all’art. 1, commi 2-3, D.L. n. 134/09 conv. L. n. 167/09, gestite secondo le modalità specifiche di cui alla Circolare n. 125/09 ed ai successivi messaggi n. 30303/09, n. 2640/10 e n. 13224/10, in pagamento al termine delle attività didattiche dell’anno scolastico in corso (30 giugno 2010), sono fruibili nei mesi di luglio ed agosto ed anche oltre il 31 agosto 2010, fino a concorrenza del periodo massimo erogabile (240 o 360 giornate).
Le domande presentate dalla medesima categoria di lavoratori a partire dal 1° settembre 2010 dovranno invece essere tenute in evidenza in attesa che il MIUR trasmetta, ai sensi dell’art 7, comma 4-ter, L. n. 25/10, l’elenco dei potenziali beneficiari per l’anno scolastico 2010/2011, comprensivo dei soggetti di cui ai DD.MM. n. 82/09 e n. 100/09, regolati dalla Convenzione del 5 agosto 2009 e dal relativo addendum.

Ruggero Golino "

Guida alla domanda di disoccupazione ordinaria

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