La chiamata diretta non riguarda le supplenze, per i precari valgono le graduatorie

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Il nuovo procedimento sulla chiamata diretta degli insegnanti riguarda esclusivamente i docenti di ruolo che avranno titolarità su ambito territoriale, non i docenti titolari su scuola nè i docenti precari.

Il nuovo procedimento sulla chiamata diretta degli insegnanti riguarda esclusivamente i docenti di ruolo che avranno titolarità su ambito territoriale, non i docenti titolari su scuola nè i docenti precari.

Nulla infatti è cambiato circa la procedura di assegnazione delle supplenze, sia da Graduatorie ad esaurimento che dalle Graduatorie di istituto.

Certo bisognerà vedere quanti posti saranno disponibili per le supplenze nei prossimi anni scolastici, ma la procedura non cambia.

Secondo il Ministro in circa tre anni si riuscirà a curare e debellare la "supplentite", ossia il tempo fisiologico affinché la Riforma de La Buona Scuola entri a regime. Le supplenze  – prosegue il Ministro – ci saranno sì, ma saranno quelle fisiologiche, brevi.

In ogni caso bisognerà anche tener conto del comma 131 della legge 107/2015, quello sui 36 mesi di servizio sui posti vacanti e disponibili, oltre i quali non sarà possibile occupare questa tipologia di posti.

Le graduatorie – ad esaurimento e di istituto – come ogni anno verranno pubblicate per l'a.s. 2016/17 con gli adeguamenti: cancellazione dei docenti di ruolo inserimento riserve e scioglimento riserve nelle GaE, creazione dell'elenco aggiuntivo della II fascia delle graduatorie di istituto per chi conseguirà abilitazione entro il 1° agosto 2016 e cancellazione dalla III fascia delle graduatorie di istituto di chi nel frattempo avrà conseguito abilitazione passando in II.

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