Chiamata diretta, applicazione in toto della 107/15

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Il Miur, come abbiamo riferito in diversi nostri articoli, ha fornito ieri l'informativa ai sindacati sulle Linee Guida di prossima emanazione relative alla chiamata diretta. 

Il Miur, come abbiamo riferito in diversi nostri articoli, ha fornito ieri l'informativa ai sindacati sulle Linee Guida di prossima emanazione relative alla chiamata diretta. 

Il tavolo delle trattative, com'è noto, è saltato a causa del numero dei titoli (ritenuto eccessivo dai sindacati) e dell'eventuale possibilità per i dirigenti di poter attribuire l'incarico anche a docenti, che non avessero presentato la propria autocandidatura alla scuola diretta dal DS in questione (possibilità che sembra essere non contemplata nelle Linee Guida, almeno secondo i resoconti forniti nella giornata di ieri).

La nuova procedura, che abbiamo illustrato in "Chiamata diretta: le fasi, le date, dove inviare il curriculum. Dirigenti potranno scegliere i criteri, ma prima le 104", si configura totalmente diversa da quella scaturita dall'accordo politico inizialmente raggiunto con le OO.SS. I dirigenti, infatti, possono esercitare la più assoluta discrezionalità, considerato che possono tener conto o meno dei requisiti, forniti dal Miur e da richiedere eventualmente ai docenti per coprire le cattedre, e ricorrere o meno al colloquio come elemento determinante nell'attribuzione dell'incarico.

In estrema sintesi, dopo la pubblicazione degli avvisi da parte dei dirigenti, che rendono noti i posti disponibili e gli eventuali requisiti, i docenti presentano la propria autocandidatura alla quale possono allegare o meno il curriculum vitae. A questo punto, il dirigente sceglie tra le candidature pervenute, tenendo o meno conto dei requisiti ministeriali e ricorrendo o meno al colloquio.

Si tratta, dunque, come detto all'inizio, di una procedura il cui attore principale è il DS, il cui unico limite in merito sembra essere quello di scegliere i docenti più adatti al PTOF della Scuola.

A questo punto una considerazione sorge spontanea: i PTOF si devono proporre il successo formativo degli allievi, tenuto conto del contesto socio-culturale in cui opera la scuola per cui docenti, già ritenuti idonei dallo Stato all'insegnamento e che hanno studiato pedagogia, didattica, inclusione, BES/DSA/Handicap…, dovrebbero essere assolutamente adeguati ai PTOF delle scuole. Certo, vi possono essere casi particolari, in cui determinati docenti con competenze specifiche, potrebbero meglio contribuire al progetto della scuola ma, in linea generale, si tratta di docenti abilitati alla professione e dichiarati idonei a farlo dallo Stato.

Lasciando stare la considerazione suddetta, sulla quale sono già stati scritti fiumi di parole, ritorniamo alla polemica precedente il fallimento della sessione negoziale: troppi poteri discrezionali ai dirigenti. E' proprio così, ma non deve sorprendere, in quanto il Miur ha deciso di applicare in toto quanto previsto dalla legge n. 107/2015.

D'altra parte, sarebbe stato difficile che una sequenza contrattuale avesse potuto superare le prescrizioni  di una legge; sono state, infatti, sufficienti le critiche mosse dalle associazioni dei dirigenti scolastici, per far fare un passo indietro all'Amministrazione e rientrare nell'alveo della legge.

Il comma 80 della citata legge, infatti, così recità:

Il dirigente scolastico formula la proposta di incarico in  coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa. L'incarico ha  durata triennale ed e' rinnovato purche' in coerenza con il piano dell'offerta formativa. Sono valorizzati il curriculum, le esperienze e le competenze professionali e possono essere svolti colloqui. La trasparenza e la pubblicita' dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti sono assicurate attraverso la  pubblicazione nel sito internet dell'istituzione scolastica.

La legge, dunque, non pone alcun "paletto" ai dirigenti, che devono solo attribuire gli incarichi in coerenza con il PTOF ma, come suddetto, ogni docente dovrebbe essere pronto a svolgere le attività previste nei piani dell'offerta formativa delle varie scuole. Se è così, tutto si gioca sulla libertà d'azione dei dirigenti scolastici.

Con le prossime Linee Guida, in conclusione, non c'è dubbio che il Miur ritorni all'applicazione pura di quanto dettato dalla legge di riforma.

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