Chi può sostituire il DSGA? Quale indennità spetta? Risposte ARAN

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L’ARAN, i cui pronunciamenti hanno valenza di orientamento, interviene, ancora una volta sulla questione attinente alla figura del DSGA.

Nel caso di specie su come calcolare l’indennità da corrispondere all’assistente amministrativo che provvedere alla sostituzione del DSGA e quale il profilo chiamato ad effettuare le sostituzioni di questa figura fondamentale per la scuola.

Come va calcolata l’indennità da corrispondere all’assistente amministrativo in caso di sostituzione del DSGA?

Così risponde l’ARAN:

L’art. 56, comma 1, del CCNL 29.11.2007 riconosce al sostituto del DSGA la medesima indennità di direzione attribuita a quest’ultimo, prevedendone il finanziamento a carico del Fondo d’istituto (oggi Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa).

Tuttavia, poiché l’indennità di direzione è comprensiva del compenso individuale accessorio (cfr. art. 82, comma 6, CCNL 29.11.2007) e considerato che l’assistente amministrativo che sostituisce il DSGA già percepisce tale compenso individuale, la quota dell’indennità di direzione a carico del Fondo è determinata al netto del C.I.A. in godimento, così come previsto dall’art. 88, comma 2, lett. i) del CCNL 29.11.2007

Quale profilo professionale può sostituire il DSGA in caso di assenza?

Da ricordare che di norma i decreti che accompagnano la nomina del sostituto hanno come fine quello di garantire il regolare funzionamento amministrativo dell’Istituto considerato, facendo riferimento, per la nomina relativa alla sostituzione del Direttore S.G.A., l’art. 56 del CCNL 29/11/2007 “Indennità di direzione e sostituzione del DSGA”; la C.M. n. 266 del 28/11/2000; avente ad oggetto “Sostituzione dei DSGA ai sensi dell’art.51 CCNL”; l’art. 2 “Sequenza contrattuale del 25/07/2008” (ex art. 50 CCNL 29/11/2007) riguardante le nuove posizioni economiche

Così Risponde l’ARAN:

Si ritiene utile chiarire che l’art. 56, comma 4, del CCNL del 29.11.2007 prevede che il DSGA “è sostituito, nei casi di assenza, dal coordinatore amministrativo …. Fino alla concreta e completa attivazione del profilo del coordinatore amministrativo, il DSGA è sostituito dall’assistente amministrativo con incarico conferito ai sensi dell’art. 47” del medesimo contratto, come sostituito dall’art. 1 della sequenza contrattuale del personale ATA del 25.07.2008.

Con riferimento a tale personale, va specificato che l’art. 2 dalla citata sequenza contrattuale, al comma 4, precisa che il personale ATA di area B titolare della seconda posizione economica è tenuto a sostituire il DSGA.
Il combinato disposto delle due clausole sopra richiamate comporta che l’assistente amministrativo, indipendentemente dalla posizione economica, può sostituire il DSGA assente. Tuttavia, laddove quest’ultimo sia titolare della seconda posizione economica, lo stesso è tenuto ad effettuare la sostituzione.

Va precisato che l’obbligo della sostituzione in parola attiene solo alle funzioni, che vanno comunque retribuite nel rispetto dell’art. 88 del CCNL del 29.11.2007, come ribadito dalla circolare del 19.05.2011 n. 0004074 del MIUR.

Sempre l’art. 47 su citato, al comma 5, stabilisce che “in caso di assenza del DSGA dall’inizio dell’anno scolastico, su posto vacante e disponibile, il relativo incarico a tempo determinato verrà conferito sulla base delle graduatorie permanenti”.

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