Chi deve sostenere l’onere del sostegno nelle scuole paritarie? Famiglia, scuola o Stato?

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red – Per l’ANINSEI non ci sono dubbi, lo Stato. Dopo la sentenza del Tar di Roma che ha condananto una scuola Paritaria per aver chiesto ad una famiglia di far fronte alle spese per il sostegno al figlio disabile.

red – Per l’ANINSEI non ci sono dubbi, lo Stato. Dopo la sentenza del Tar di Roma che ha condananto una scuola Paritaria per aver chiesto ad una famiglia di far fronte alle spese per il sostegno al figlio disabile.

Una sentenza, i cui contenuti sono riportati a questo link, che ha toccato un nervo scoperto: il rapporto tra scuole non statali e alunni disabili.

Secondo la sentenza, le spese per il sostegno non spettano alle famiglie. Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, devono garantire pari servizi di una scuola statale.

A chi spettano, dunque, le spese? Il comunicato ANINSEI sulla questione

La scuola paritaria deve garantire comunque il sostegno, non può assolutamente chiederne il costo alla famiglia, ma deve richiederlo al MIUR che è tenuto a rimborsarlo.
In questo senso la recente ordinanza del Tribunale di Roma (n. 21122/2013 del 14.11.2013) che ha stabilito:
"…
Quanto al versante economico dell’obbligo di servizio, il comma 14 dell’art. 1 della legge n. 62/2000 prevede che “È autorizzata, a decorrere dall’anno 2000, la spesa di lire 7 miliardi per assicurare gli interventi di sostegno previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, nelle istituzioni scolastiche che accolgono alunni con handicap". Dalla disposizione in questione si evince chiaramente che il costo dell’insegnamento di sostegno è posta a carico dello Stato e giammai potrebbe essere posto dagli istituti scolastici paritari a carico dei genitori degli alunni portatori di handicap. In questa prospettiva. ove mai vi fossero dubbi interpretativi si imporrebbe comunque una interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina alla luce dell’ art. 33, comma 4°, Cost., in base al quale "la legge, …. deve assicurare ad esse [scuole paritarie] e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente quello degli alunni di scuole statali” nonché alla luce del fondamentale principio di uguaglianza sostanziale sancito dall’art. 3. comma 2°, Cost.
…"
Nella stessa direzione era andato il tribunale di Vigevano con l’ordinanza n. 216/2013 del 6.9.201.
In senso contrario la Corte di Appello di Roma che con sentenza n. 675 del 26 gennaio 2012 aveva riformato l’ordinanza del Tribunale di Roma che, con sentenza n. 15389/1008 del 15 luglio 2008, aveva condannato il MIUR a risarcire un istituto scolastico paritario delle spese sostenute per un docente di sostegno.

L’associazione, quindi, si augura che il "MIUR metta finalmente mano a questa questione e dando conseguenti risposte".

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