Che cosa succede quando gli insegnanti accompagnano in gita: esperienza a rischio?

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Quanto prendono gli insegnanti che portano gli alunni in gita scolastica e quali responsabilità si assumono accettando il ruolo di accompagnatore della classe?

La primavera a scuola significa anche tempo di gita scolastica. Ma non per tutti. Anzi: sono sempre meno gli insegnanti disposti ad accompagnare in gita le proprie classi. Ecco perché e che cosa è cambiato: retribuzione e responsabilità.

A cosa servono le gite scolastiche e perché si fanno

Andare in gita permette prima di tutto agli studenti di conoscere e vedere posti nuovi. Ma c’è molto di più che si può imparare da questa esperienza di gruppo. A livello di crescita personale e di socializzazione e responsabilizzazione di gruppo può essere un’opportunità unica nel suo genere. Da non sottovalutare poi il valore didattico interdisciplinare, soprattutto per alcune destinazioni di interesse storico-artistico e naturalistico allo stesso tempo.

Va anche osservato come l’utilizzo di diversi linguaggi (dalla fotografia ai video passando per la musica.) possa facilitare il coinvolgimento nell’esperienza della gita scolastica anche di alunni con disabilità fisiche o intellettive.

Diaria e responsabilità degli insegnanti accompagnatori in gita

Un tempo agli insegnanti veniva riconosciuta una, seppur minima, diaria per ogni giorni di gita. Oggi questa è stata cancellata e la copertura delle spese avviene attingendo al Fis, il fondo integrativo scolastico, sulla base degli accordi a cui si è giunti tramite contrattazione interna (visto che lo stesso fondo serve a finanziare attività di tipo diverso).

Di contro le responsabilità sono invariate.

Questa premessa serve a comprendere perché è sempre più difficile trovare insegnanti disponibili ad accompagnare le classi in gita, soprattutto se la destinazione si trova all’estero.

Ha fatto clamore nei giorni scorsi il caso della scuola media “Ferrari“ di Marina di Massa che ha dovuto limitare l’accesso alla gita per alcuni studenti proprio per adeguare il numero di partecipanti a quello di accompagnatori (solamente otto disponibili). Molti hanno criticato la linea, per alcuni in contrasto con il diritto a frequentare la scuola è garantito a tutti  da una serie di norme degli anni Settanta (legge 119/71, legge 517/77) .

I sindacati chiedono di inserire l’attività dei docenti che accompagnano gli studenti in gita all’interno del contratto nazionale della scuola, anche a fronte delle responsabilità connesse a questo ruolo. Una responsabilità senza pausa, giorno e notte per tutta la durata della gita.

Alunni disabili in gita: accompagnatore di sostegno o genitore?

Fare riferimento all’importanza della gita per gli alunni disabili e al diritto di partecipazione di tutti ma anche alle responsabilità degli insegnanti accompagnatori, ci porta anche ad approfondire una questione.

La normativa prevede il diritto degli alunni con disabilità a partecipare alle gite scolastiche. In caso si ritenga necessario, occorre designare un accompagnatore qualificato, che non dovrà essere necessariamente il docente per il sostegno, ma anche un altro membro della comunità scolastica (docenti, personale ausiliario, etc…). In caso di scuola superiore può anche proporsi un compagno di classe maggiorenne volontario. Il Dirigente Scolastico è tenuto comunque ad attivarsi per garantire la realizzazione della gita e la partecipazione di tutti. Può eventualmente chiedere collaborazione alla famiglia per l’individuazione dell’accompagnatore e in ogni caso le spese di viaggio dell’Accompagnatore (anche quando trattasi di familiare dell’alunno), nonché eventuali retribuzioni richieste da personale qualificato privato, non dovranno gravare sulla famiglia.

Nel caso la scuola non disponga di sufficienti risorse economiche per coprire questa voce di spesa, può ricorrere ad uno sponsor esterno o, in alternativa, dovrà dividere il costo dell’accompagnatore tra tutti i ragazzi della classe partecipanti alla gita, incluso l’alunno con disabilità. Tutto questo discende direttamente dal principio di eguaglianza di cui all’art. 3 comma 2 della Costituzione e della legge sulla “non discriminazione sociale delle persone con disabilità”1. L’esclusione dalla gita dell’alunno disabile sarebbe una grave violazione della Legge n. 67 del 2006. Sarà onere del Dirigente Scolastico accertare con l’agenzia di viaggi che eroga il servizio, che i mezzi di trasporto messi a disposizione ed il percorso della gita siano accessibili (Nota n. 645 dell’11/04/ 2002).

Per approfondire l’argomento leggi anche:

Viaggi di istruzione: guida alla normativa completa in materia

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